Art. 65 Vegetazione ripariale

1. Sulle aree con vegetazione ripariale sono vietati i seguenti interventi:

  • a) dissodamenti che comportino la riduzione della copertura boschiva;
  • b) introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
  • c) alterazione geomorfologica del terreno ed escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione ripariale.