Il Piano Operativo rappresenta il primo passo verso la revisione integrale dell'attuale strumentazione urbanistica del Comune di Volterra. Tale revisione si è resa necessaria da un lato per la naturale obsolescenza degli attuali strumenti urbanistici, dall'altro per l'insorgere di nuove norme e disposizioni, quali in particolare la legge urbanistica regionale del 2014 (n° 65) ed il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico, del 2015. Senza contare i vari regolamenti di attuazione della stessa legge che dal 2014 ad oggi si sono succeduti (nel 2016 il 63/R sul territorio agricolo; nel 2017 il 4/R sulla partecipazione; il 7/R sul sistema informativo geografico regionale; il 32/R sull'art.62 e sul Titolo V della Legge Regionale; nel 2018 il 39/R sull'unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi).
Il Piano Operativo rappresenta quindi per il Comune di Volterra il primo strumento urbanistico redatto ai sensi della Legge Regionale n° 65. Il vigente Piano Strutturale, approvato nel 2007, è stato infatti redatto ai sensi della Legge Regionale n.1 del 2005, così come il vigente Regolamento Urbanistico, approvato nel 2009 e poi seguito da una variante generale nel 2013.
Lo strumento strategico di riferimento per la costruzione del nuovo Piano Operativo è stato chiaramente il Piano Strutturale del 2007, anche se il Comune, a breve, dovrà iniziare il percorso di revisione dello stesso strumento per renderlo conforme alla legge n. 65 ed in particolare, alle disposizioni del PIT/PPR. Per tale motivo il presente Piano Operativo si iscrive in un processo pianificatorio di tipo "transitorio" ed è in questa ottica che, correttamente, va letto ed analizzato (in attesa ed in preparazione della citata revisione completa della strumentazione urbanistica del Comune). Ciò non significa che il Piano non risulti coerente ed in linea con tutte le novità legislative e normative citate, anzi, come previsto proprio dalla legge regionale toscana, il Piano dovrà dimostrare la propria coerenza con la disciplina del PIT/PPR e tale dimostrazione dovrà essere certificata in sede di Conferenza di Paesaggio, così come previsto dalla legge n.65 e dal PIT/PPR, nell'ultima fase del suo processo di approvazione. Il Piano dovrà pertanto essere prima adottato e poi pubblicato, per consentire a chiunque di presentare le proprie "osservazioni". A seguito dell'analisi delle osservazioni il Piano potrà essere modificato ed integrato per essere poi finalmente sottoposto al giudizio della Conferenza che ne dovrà certificare la coerenza con i disposti del PIT/PPR.
La citata "transitorietà" pertanto consiste soprattutto nel fatto che il quadro di riferimento strategico e normativo del Piano è costituito dal PS del 2007. Tale strumento, pur essendo ancora vigente, come già detto non è aggiornato né alla LR 65/14 né al PIT/PPR e quindi in alcuni suoi aspetti, non del tutto in linea con i nuovi disposti citati. In primo luogo il PS non rispetta quanto disciplinato dall'art.4 della LR 65/14 il quale fornisce specifici indirizzi per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ed è infatti stato necessario, da parte della Regione per poter disciplinare tali situazioni (che chiaramente non riguardano solo il Comune di Volterra) inserire una serie di articoli "transitori" tra i quali deve essere citato l'art. 222 c.2bis della L.R. n.65/2014 che dispone, appunto, le modalità transitorie per l'individuazione di tale perimetro.
L'importanza della definizione del perimetro del territorio urbanizzato è sancita proprio dall'art. 4 della LR 65/14 il quale stabilisce che "Le trasformazioni che comportano impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono consentite esclusivamente nell'ambito del territorio urbanizzato quale individuato dal piano strutturale (…). Non sono comunque consentite nuove edificazioni residenziali fuori del territorio urbanizzato (…)."
Il nuovo Piano operativo, in applicazione del citato art. 222 c.2bis della L.R. n.65/2014 ha individuato il perimetro del territorio urbanizzato del Comune di Volterra, facendolo coincidere con "le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei Piani Strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge (…)."
Quindi il perimetro individuato dal Piano Operativo coincide con quello stabilito dal PS del 2007 che aveva ricompreso al proprio interno una larga parte di territorio agricolo riferito a quello che diffusamente viene indicata come area periurbana. Tale perimetro, evidentemente, è di gran lunga più ampio di quello che risulterebbe dalla mera applicazione dei dispositivi dell'art.4 della legge che stabilisce che "Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria" e chiarendo che da tale perimetro vanno escluse "le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane (…) e l'edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza".
Nonostante ciò nella redazione del Piano ci si è comunque basati su un'ipotesi credibile di perimetro basata sulle indicazioni della legge regionale anche se, formalmente nelle tavole del Piano è riportato quello del PS (quindi quello più ampio). Con la prossima imminente revisione del PS però, quest'ultimo perimetro è destinato ad essere "superato" già in sede di salvaguardia del nuovo PS una volta adottato. Quindi ci è sembrata corretta, oltre che scontata, la necessità di avere, nel corso della redazione del Piano, almeno sullo sfondo una forma del perimetro futuro già delineata, che ci consentisse di sottoporre a valutazione ogni scelta del Piano ed in particolare quelle riferite alle nuove aree di trasformazione.
Un'altra questione, alquanto delicata, è stata quella riferita al dimensionamento del Piano in riferimento a quello di riferimento del PS. Quest'ultimo, pur essendo correttamente suddiviso per UTOE, non risulta del tutto coerente con le nuove disposizioni regionali sul dimensionamento dei Piani. Mancano infatti precisi riferimenti a destinazioni quali quella commerciale e direzionale. Inoltre, il dimensionamento della funzione turistico ricettiva, ad esempio, è espresso in soli posti letto e quella della produzione in sola superficie coperta.
Allo scopo di riattivare la parte operativa della propria strumentazione urbanistica (in attesa di procedere entro i termini previsti dalla legge regionale, alla redazione del nuovo Piano Strutturale), l'Amministrazione Comunale ha pertanto deciso di procedere alla redazione di un nuovo Piano Operativo, avvalendosi del regime transitorio previsto dalla LR 65/2014, con riferimento particolare ai disposti dell'art.222.
Il nuovo Piano Operativo è basato sulla precedente struttura del Regolamento Urbanistico vigente, così come aggiornato dalla successiva Variante Gestionale, mantenendone fermi i principi culturali e tecnici di base sui quali è stato costruito.
Come già detto il Piano è stato formato in coerenza con i contenuti e le disposizioni del Piano Strutturale vigente, verificandone la coerenza con le nuove disposizioni regionali e provinciali.