Art. 83- Disciplina per gli interventi sugli annessi agricoli (AG)

1. Negli annessi agricoli (AG) sono consentiti interventi di cui alla normativa regionale in materia di governo del territorio con specifico riferimento al territorio rurale, ad esclusione di quelli ubicati all'interno di perimetrazioni di BSA dove sono ammessi gli interventi previsti nelle schede normative di riferimento.

2. Negli ampliamenti una tantum e nei trasferimenti di volumetrie di cui alla normativa regionale in materia di governo del territorio con specifico riferimento al territorio rurale, che diano luogo a nuovi edifici sono rispettati - ove applicabili - i criteri di cui all'art. 158 comma 2 delle presenti NTA.

3. ABROGATO

4. ABROGATO

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:03