Art. 29- Restauro e Risanamento conservativo (RRC)

1. Gli interventi di Restauro e Risanamento conservativo sono definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e s.m.i.. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono comportare il ripristino di sane condizioni igieniche, statiche e funzionali, anche attraverso l'inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dall'uso previsto, senza aumento di volume e di superficie coperta, nel rispetto dei caratteri distributivi dell'edificio, della sagoma planivolumetrica e dell'organizzazione dei prospetti.

2.Le destinazioni d'uso compatibili, di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., sono quelle previste nei singoli tessuti definiti dalle presenti norme.

3. In particolare il restauro ed il risanamento conservativo possono comportare:

  • - modifiche distributive interne nel rispetto dell'impianto strutturale, distributivo e tipologico originario;
  • - installazione di impianti tecnici riguardanti l'intero organismo edilizio (ascensori, montacarichi e simili) senza volume aggiuntivo;
  • - inserimento di doppi pavimenti, controsoffittature strutturali, scale interne, soppalchi, volumi tecnici completamente interrati e accessibili solo dall'interno, senza alterazioni delle strutture Resistenti;
  • - inserimento di impianti idro-sanitari, elettrici e termici centralizzati.

4. ABROGATO

5. Nei casi di interventi di restauro e risanamento conservativo di particolare consistenza in immobili sottoposti a vincolo storico-artistico, è previsto il ricorso al Progetto di Restauro di cui all'art. 18.

Ultima modifica 26/07/2022 - 11:03