Art. 28- Manutenzione straordinaria (MS)

1. Gli interventi di manutenzione strordinaria sono definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e s.m.i..

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. Tra gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici rientrano:

  1. a) per le opere interne:
    • - modifica, apertura e chiusura di porte senza modifica dello schema distributivo;
    • - demolizione con ricostruzione di tramezzi (ossia tavolati verticali con sola funzione dividente), con o senza modifiche di materiali;
    • - adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, di solai ai fini della coibentazione termica e acustica;
    • - realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
    • - demolizione con ricostruzione di parti ammalorate delle fondazioni o dei muri portanti con o senza modifiche dei materiali;
    • - consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai, volte e scale, anche con materiali diversi ma senza modifica di quota;
    • - rifacimento dell'armatura minuta del tetto o dei solai senza modifica di forma e di quota (d'imposta e di colmo), con o senza modifiche di materiali;
  2. b) per le opere esterne:
    • - rifacimento e realizzazione di tinteggiature, intonaci, rivestimenti e pavimenti, anche con caratteristiche diverse da quelle esistenti;
    • - sostituzione di infissi e serramenti con caratteristiche diverse da quelle esistenti e messa in opera di infissi doppi e di inferriate;
    • - rifacimento e sostituzione dei manti di copertura dei tetti con materiali diversi da quelli esistenti;
    • - realizzazione di camini e canne fumarie;
    • - modifica e realizzazione delle recinzioni e di altre sistemazioni di parti esterne;
    • - realizzazione di vespai, scannafossi, isolamenti termici e/o acustici e altre impermeabilizzazioni.

5. Ai fini di una maggiore conservazione del patrimonio edilizio di valore storico architettonico e documentario, negli edifici cui il RU consente come intervento massimo RRC, gli interventi di Manutenzione straordinaria sono soggetti alle seguenti restrizioni (MSr):

  1. a) per le opere interne strutturali: divieto di utilizzare, salvo imperativi tecnici da specificare in sede di progetto, materiali diversi dagli originali;
  2. b) per le opere esterne: divieto di sostituire infissi, serramenti e manti di copertura dei tetti con altri di caratteristiche diverse da quelli esistenti o comunque non assimilabili agli originari; divieto di sostituzione di recinzioni e cancelli con altri di caratteristiche non assimilabili agli originari.
Ultima modifica 26/07/2022 - 11:03