Art. 81- Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso diversa dall'agricola

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1. Negli edifici con destinazione d'uso residenziale (R), sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia una tantum con addizione funzionale (RA), con le modalità di cui all'art.33.

2. I volumi aggiuntivi devono essere realizzati rispettando gli assi ordinatori dei prospetti, la forma e le dimensioni delle finestre, e utilizzando materiali costruttivi coerenti.

3. Negli edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria (MS) senza cambio di destinazione o la demolizione con trasferimento della SUL nei casi previsti dall'art. 19 delle presenti NTA.

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Ultima modifica 26/07/2022 - 11:03