Allegato 1: Schede normative dei Beni Storico Architettonici

Art. 174- Terre e rocce da scavo

1. I materiali di scavo provenienti da interventi edilizi potranno essere gestiti:

  • - come rifiuto da conferirsi ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 mediante formulario di identificazione del rifiuto ex art. 195 d.lgs. 152/06, previa eventuale caratterizzazione analitica richiesta dall'impianto;
  • - in regime di esclusione dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell'art 185 c.1, lett. c) D.lgs. 152/06 se riutilizzati integralmente all'interno del cantiere di scavo e se previsto nel progetto edilizio;
  • - come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i. previa presentazione di apposita dichiarazione all'ARPAT ai sensi dell'articolo 41 bis del "Decreto del fare", convertito nella L.98/13. Criterio applicabile per qualunque quantitativo, proveniente da cantieri le cui opere non sono soggette a VIA o AIA nonché, in caso di quantità inferiori o uguali ai 6000 mc, anche per opere soggette a VIA ed AIA.;
  • - come sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184 bis D.lgs. 152/06, previa approvazione del Piano di Utilizzo redatto ai sensi del DM 11 agosto 2012 n. 161 da presentarsi 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, esclusivamente per i progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale (VIA) o Autorizzazione integrata ambientale (AIA) con produzione di terre per quantitativi superiori ai 6000 mc.

2. ABROGATO

Ultima modifica 09/11/2022 - 12:39