1. Gli interventi di nuova edificazione da realizzare con trasferimento di superfici esistenti sono quelli di trasformazione edilizia di aree individuate per ricevere i crediti edilizi come previsti dal precedente art. 19. Gli edifici realizzati con tale procedura sono, innanzitutto, preordinati a liberare il territorio rurale da manufatti paesaggisticamente incongrui.
2. Gli interventi realizzati ai sensi del comma 1 rientrano nella categoria del recupero in quanto trasferimenti della consistenza di edifici esistenti. L'intervento di nuova edificazione può essere iniziato soltanto a seguito di preventiva demolizione delle consistenze da trasferire e del conseguente e necessario ripristino delle aree di sedime.