1. Per gli edifici con destinazione d'uso residenziale (R) o residenza rurale (AG), sono ammessi interventi fino alla RA.
2. Esclusivamente per le residenze rurali, sono ammessi cambi di destinazione d'uso da AG a R.
3. Negli edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia (RIa) senza cambio di destinazione. È altresì ammessa la demolizione con trasferimento della SUL di cui all'art. 19 delle presenti NTA.
4. Negli annessi agricoli (AG) sono ammessi gli interventi di cui alla normativa regionale in materia di governo del territorio con specifico riferimento al territorio rurale, senza cambio di destinazione d'uso.
5. Nei resedi, intesi come aree libere strettamente connesse agli edifici appartenenti all'Insediamento diffuso in ambito urbano, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 85, commi 5, 6.