1. I Filamenti del territorio aperto in ambito rurale sono insediamenti nati prevalentemente lungo le strade di crinale che attraversano il territorio, costituiti da edifici realizzati in epoca recente che hanno contribuito all'ispessimento dell'edificato lungo queste direttici in origine costituite esclusivamente da ville e case coloniche.
2. Sono ammissibili cambi di destinazione d'uso ai fini della residenza (R) o di attività agricole (AG) con le limitazioni di cui agli artt. 81, 82 e 83 delle presenti NTA.
3. Per gli edifici ricadenti in questa tipologia di filamenti sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 81, 82 e 83 delle presenti NTA.
4. Nei resede degli edifici appartenenti ai Filamenti del territorio aperto in ambito rurale (FA2) sono ammessi gli interventi di cui all'art. 85 commi 5 e 6.