1. Il cambio di destinazione d'uso in residenza al primo piano seminterrato (così come descritto all'art. 45), è ammesso a condizione che la parete controterra sia isolata da uno scannafosso areato, a tutta altezza, di larghezza non inferiore a 80 cm.
2. Il cambio di destinazione d'uso in residenza a piano terra è ammesso a condizione che l'accesso non sia direttamente dalla strada. Le finestre sulla pubblica via non devono consentire l'introspezione.
3. Il cambio di destinazione d'uso in artigianato di servizio è consentito ai livelli con accesso diretto dal piano stradale o al piano sovrastante.
4. Il cambiamento della destinazione d'uso in commerciale Tc (Tc1, Tc2, Tc3) è consentito al piano seminterrato, al primo piano seminterrato e al piano terra mentre ai piani superiori è consentito solo in presenza di un esistente collegamento diretto interno, ad esclusione del sottosistema funzionale delle Aree Miste dove è consentito anche con accesso esterno.
5. Nel sottosistema funzionale del Centro Storico e in quello delle Propaggini del Centro Storico non è ammesso il cambio di destinazione d'uso dei garage e rimesse (MI).
6. Nel sottosistema funzionale del Centro Storico è sempre ammesso il cambio di destinazione d'uso verso le attività istituzionali, ricreative e gestionali delle Contrade.
7. È vietato l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività classificate a rischio di incidenti rilevanti, ai sensi del D. Lgs 17 agosto 1999, n. 334.
8. Nel caso di cambio di destinazione verso la residenza è necessario reperire almeno un posto auto per ogni nuova unità abitativa.