Schede di Trasformazione
Art. 162- Installazione di manufatti precari e di serre temporanee da parte di imprenditori agricoli
1. La realizzazione di manufatti aziendali temporanei e serre per l'attività delle aziende agricole di cui all'art. 70 della LR 65/2014 e s.m.i. è soggetta alle condizioni dello specifico regolamento regionale. I manufatti di cui sopra sono ammessi in tutto il territorio rurale ad esclusione dei resedi di valore eccezionale dei BSA.
2. I manufatti dovranno avere dimensioni commisurate alle motivate esigenze produttive da dimostrare prima dell'istallazione.
3. Al fine di allevare cavalli è consentita alle condizioni di cui allo specifico regolamento regionale, l'istallazione di annessi e manufatti senza che sia modificata la morfologia dei luoghi
4. La realizzazione dei manufatti precari di cui al comma 3 è consentita nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 158 comma 2 alinea da 1 a 6, e dei seguenti parametri dimensionali e localizzativi:
- - la realizzazione è consentita esclusivamente nel territorio rurale con esclusione dei sottosistemi di Pian del Lago e delle Pianure alluvionali di cui alla tavole di RU siglate rispettivamente come PAE 1 e PAE 2; la realizzazione è consentita inoltre nelle aree Ve di cui all'art. 106 e, qualora consentito dalle normative igenico-sanitarie vigenti, nei resedi dei BSA collocati sia in ambito urbano che rurale;
- - costruzione in legno, eventualmente con struttura metallica, appoggiata al suolo (senza fondazioni). Eventuali pavimenti non potranno essere realizzati con una soletta di cemento direttamente appoggiata a terra;
- - pareti esterne ed infissi eventualmente verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure, verdi o marroni;
- - superficie massima di mq. 15 per ogni 5000 mq. di terreno e comunque fino ad un massimo di 90 mq. (6 box comprensivi di piccoli spazi di servizio), con altezza massima in gronda di ml. 2,50;
- - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo e/o impianti collegati all'acquedotto pubblico nonché quelli di illuminazione esterna;
- - divieto di realizzare nuove viabilità di accesso e nuove palificazioni per l'approvvigionamento elettrico; eventuale illuminazione interna potrà essere alimentata con impianto fotovoltaico;
- - divieto di abbattere alberi.
5. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 3 è vincolata al mantenimento in essere dell'attività di allevamento dei cavalli.
6. Il richiedente, per la realizzazione del manufatto, dovrà dichiarare:
- - le motivate esigenze di realizzazione dell'annesso o manufatto;
- - la consistenza del fondo agricolo ove sarà realizzato il manufatto, che dovrà risultare di superficie minima di 5000 mq. ed essere privo di ulteriori manufatti edilizi precari;
- - le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, in conformità ai criteri, qualora applicabili, di cui all'art. 158, comma 2 delle presenti NTA.
7. La realizzazione dei manufatti di cui ai commi 1 e 3 è subordinata alla preliminare sottoscrizione da parte dell'imprenditore di un atto unilaterale d'obbligo avente ad oggetto l'impegno alla rimozione del manufatto precario o serra in caso di cessazione dell'attività, o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste.