1. Appartengono all'Insediamento diffuso gli edifici collocati nel territorio rurale e nel verde agricolo in ambito urbano di cui all'art. 106 delle presenti NTA, con esclusione di quelli censiti come BSA e di quelli appartenenti al tessuto dei Filamenti del territorio aperto in ambito rurale (FA2). Si tratta di un insieme di edifici molto eterogeneo, che comprende abitazioni rurali ed annessi agricoli ancora utilizzati per le originarie funzioni, edifici ed annessi deruralizzati, edifici recenti (in genere con tipologia a villino) realizzati con finalità residenziali, edifici con destinazione d'uso artigianale (IS) o commerciale (T) o a servizio (S).
2. Il sottosistema funzionale dell'insediamento diffuso è articolato in due componenti:
- - l'insediamento diffuso in ambito urbano, costituito dagli edifici collocati all'interno del verde agricolo in ambito urbano;
- - l'insediamento diffuso extraurbano, costituito dagli edifici collocati nel territorio rurale.
3. Gli edifici appartenenti all'insediamento diffuso sono desumibili dalla base cartografica, non essendo indicati nelle tavole RU2 ed RU3 con specifica sigla.
4. Nei casi di frazionamento o di deruralizzazione di edifici ricadenti nell'insediamento diffuso dovranno essere previsti, all'interno dell'immobile oppure negli annessi esistenti posti in prossimità, idonei locali, anche comuni, di ampiezza pari a 1/10 della SUL di ogni unità immobiliare, per il ricovero di attrezzi per la cura degli spazi aperti.
5. In caso di frazionamenti le unità abitative risultanti dovranno avere una superficie media non inferiore a 60 mq di SUL, con esclusione della SUL dei locali ricovero attrezzi per la cura degli spazi aperti.
6. Per gli edifici destinati a servizio per l'istruzione di base (Sb) e per l'istruzione superiore (Sc), nonché per quelli destinati a servizio sociale e ricreativo (Sf), non più utilizzati per la loro funzione originaria, è ammesso il cambio di destinazione in residenza (R).