1. Il frazionamento di un edificio o di una unità immobiliare comporta la suddivisione del bene iniziale in due o più unità immobiliari.
2. I frazionamenti sono consentiti, qualora compatibili con l'impianto tipologico e distributivo originario del bene, rispettando la dimensione minima o media delle unità immobiliari risultanti eventualmente indicata per ciascuna parte dell'insediamento esistente al successivo Titolo II. (La disciplina dei sottosistemi funzionali degli insediamenti e dei tessuti).
3. Salvo specifiche situazioni per le quali nel RU siano previste indicazioni diverse, per il frazionamento di unità immobiliari devono essere garantiti gli standard di parcheggio indicati al precedente art. 40.