Schede di Trasformazione
Art. 17- Progetto unitario
1. Il Progetto Unitario è lo strumento di definizione degli interventi edilizi, infrastrutturali e ambientali da attuare attraverso specifici titoli abilitativi convenzionati in tutti quei casi ove, in ragione della minore complessità e/o estensione dei singoli interventi, non sia necessaria la preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo redatto dall'Amministrazione comunale oppure proposto da privati cittadini singoli o associati, proprietari di immobili inclusi negli ambiti stessi.
2. Negli ambiti di applicazione così definiti il Progetto Unitario evidenzia tutte le relazioni (formali, funzionali, fruitive, paesaggistiche e ambientali) di un determinato intervento sul singolo compendio immobiliare e nel contesto dell'organismo architettonico o del tessuto urbano di cui esso fa parte.
3. Il Progetto unitario, senza introdurre alcun vincolo per altre proprietà non comprese nel perimetro di cui ai precedenti commi, consente all'Amministrazione comunale di valutare correttamente l'inserimento del progetto nel tessuto edificato o nel territorio rurale, valutandone la coerenza e le relazioni di varia natura, e in alcuni casi, di assumere per tale contesto linee-guida per gli interventi di recupero da utilizzare in futuro come riferimento per la valutazione della coerenza di altri progetti sullo stesso organismo architettonico o sul tessuto urbano limitrofo.
4. La presentazione del Progetto Unitario fornisce all'Amministrazione comunale gli elementi di conoscenza e di valutazione idonei a garantire il coordinamento dell'attuazione del disegno del PS e del RU secondo le prescrizioni in essi contenute. Gli elaborati del Progetto Unitario, che abbia preventivamente ottenuto il parere favorevole, accompagnano la documentazione del progetto in fase istruttoria per il rilascio del titolo abilitativo e costituiscono elementi finalizzati all'istruttoria tecnica ed ai previsti pareri.
5. Le disposizioni degli elaborati specifici di inquadramento dell'intervento edilizio, infrastrutturale e/o ambientale, contenuti nel Progetto Unitario e preordinate ad assicurare la coerenza delle proposte complessive e la loro conformità alle norme generali della disciplina urbanistica comunale, hanno natura prescrittiva e sono vincolanti per la presentazione dei singoli progetti edilizi. Gli elaborati specifici di inquadramento dell'intervento edilizio, infrastrutturale e/o ambientale individuano a tale scopo le disposizioni in esso contenute aventi natura prescrittiva.
6. Il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione delle trasformazioni del complesso immobiliare sottoposto a Progetto Unitario, è subordinato alle seguenti condizioni:
- a) espressione del parere favorevole sul Progetto Unitario da parte delle competenti Commissioni;
- b) coerenza dei singoli interventi progettati con le prescrizioni del Progetto Unitario;
- c) sottoscrizione di atto d'obbligo, con il quale i proprietari del complesso immobiliare soggetto a Progetto Unitario si impegnano, nei confronti del Comune, a rispettare gli obblighi inerenti l'attuazione degli interventi, ivi compresa la fideiussione, se richiesta.
7. Le varianti in corso d'opera - ferme le previsioni contenute nell'art. 83, comma 12 della L.R. 1/2005 - devono essere conformi alle prescrizioni del Progetto Unitario.