Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 87 Disposizioni generali di tutela e valorizzazione

1. Le utilizzazioni e gli interventi nel territorio rurale devono garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione della struttura e della qualità del paesaggio rurale e degli elementi che vanno a comporre il mosaico agroambientale quali aree di rilevante valore ecologico, ambientale e paesaggistico (beni paesaggistici, aree e reti di valore ecologico e naturalistico, sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali), delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, dell'assetto della viabilità minore e della vegetazione non colturale caratterizzata da individui vegetali singoli, in filari o in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o tradizionali.

2. Dovranno essere privilegiate soluzioni che prevedano adeguate dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati), anche con riqualificazione e ricostituzione della vegetazione ripariale, e l'adozione di misure atte a limitare l'impermeabilizzazione.

Deve essere comunque assicurata la conservazione della biodiversità e in particolare del Patrimonio naturalistico-ambientale regionale, di cui all'art. 1 della L.R. 30 del 19/03/2015.

In particolare negli interventi deve essere assicurato il mantenimento, anche attraverso la gestione attiva, dei nodi delle reti degli ecosistemi forestali, degli agroecosistemi, delle aree umide e degli ecosistemi fluviali, dei corridoi ecologici forestali, dei nuclei di connessione e dei corsi d'acqua da riqualificare o meritevoli di indagine, come individuati nel Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale.

3. In tutti gli interventi si dovrà garantire la conservazione di manufatti minori di matrice storica quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole, muri di sostegno, cancellate e pavimentazioni, nonché la manutenzione ed il ripristino di siepi ed altri elementi vegetali e di arredo.

4. Nel territorio rurale, salvo il deposito temporaneo di prodotti e materiali di lavorazione (compresi quelli riconducibili ad attività di cantiere), sono vietati depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto.

5. Nel territorio rurale sono considerati ammissibili la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo e di protezione dei terreni, nell'osservanza di ogni relativa specifica disposizione vigente. Le altre opere di stabilizzazione delle sponde, di canalizzazione e simili dovranno essere prioritariamente realizzate con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, secondo i principi di riqualificazione dell'ambiente fluviale.

Art. 88 Elementi del mosaico agroambientale

1. In tutto il territorio rurale devono essere mantenute e ove possibile ricostituite nei loro caratteri formali e funzionali, di presidio idrogeologico e come elementi di qualificazione del paesaggio agrario le parti in cui sono visibili e sufficientemente conservate le sistemazioni dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole effettuate secondo tecniche tradizionali e gli elementi vegetali relittuali significativi del paesaggio agrario ed in particolare:

  • - i terrazzamenti ed i ciglionamenti;
  • - le opere di regimazione idraulica, il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni di raccolta e di convogliamento delle acque;
  • - la viabilità poderale e interpoderale;
  • - le siepi arboreo-arbustive;
  • - i filari arborati e le piantagioni camporili a delimitazione dei campi;
  • - i viali alberati.

Eventuali trasformazioni degli elementi sopra indicati potranno essere ammesse se corredate da un'analisi progettuale che dimostri le caratteristiche migliorative dell'intervento, dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

2. Qualora tali aree ed elementi siano ricompresi in un fondo agricolo fatto oggetto di P.A.P.M.A.A. o facciano parte di piani o progetti che comportano il mutamento della destinazione d'uso degli edifici e delle aree, dovranno esserne forniti dettagliato censimento e descrizione. Il progetto, oltre al mantenimento e/o al recupero delle emergenze paesaggistiche e delle formazioni vegetali di pregio, dovrà prevedere l'eliminazione degli elementi decontestualizzati e di degrado.

Art. 89 Viabilità minore di matrice storica e opere di corredo

1. I tracciati della viabilità minore di matrice storica, riportati nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:10.000 così come i manufatti di corredo quali edicole, tabernacoli e croci votive, corrispondono ai principali tracciati in ambito rurale all'interno della rete delle infrastrutture riconosciute dal Piano Strutturale quali elementi patrimoniali di particolare significato identitario.

2. Gli interventi che interessano la viabilità minore di matrice storica sono ammessi a condizione che:

  • - non alterino o compromettano i tracciati nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica o per la sicurezza della circolazione), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e utilizzando per la messa in sicurezza tecniche di ingegneria naturalistica; dovranno in particolare essere evitati circonvallazioni ed innesti (comprese le rotatorie) che ne alterino gli elementi di valore ed i caratteri strutturali/tipologici, nonché le relazioni storiche funzionali tra i tracciati; potranno essere previste, in caso di necessità, apposite piazzole di scambio;
  • - siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli, ...) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale;
  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale.

3. La cartellonistica e i corredi agli impianti stradali dovranno essere congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica minore, garantendo l'integrità percettiva delle eventuali visuali panoramiche.

4. Tabernacoli, edicole e croci votive dovranno essere conservati e, se del caso, ricollocati secondo regole di coerenza con l'impianto originario (incrocio stradale, tratto viario significativo, ecc.). Per la loro localizzazione, oltre agli elementi cartografati dal Piano Operativo, si farà riferimento alla documentazione bibliografica specialistica (in particolare, nel caso del territorio dell'ex Comune di Figline, Messini G., 1997 - I tabernacoli del territorio di Figline, S.E.F., Fiesole), da aggiornare con successive implementazioni promosse dall'Amministrazione.

Art. 90 Strade bianche, percorsi vicinali e interpoderali

1. Le strade bianche, i sentieri, percorsi privati poderali e pubblici vicinali rappresentano un patrimonio da tutelare nella sua integrità e consistenza e da mantenere o ripristinare in condizioni di fruibilità. Fermo restando quanto definito al precedente articolo nel caso di tracciati appartenenti alla viabilità minore di matrice storica, per strade bianche, percorsi vicinali e interpoderali si dovranno osservare le prescrizioni e gli indirizzi seguenti.

2. Devono pertanto essere conservate e, se necessario, ripristinate:

  • - la continuità e la percorribilità pubblica dei tracciati;
  • - la configurazione planoaltimetrica generale dei tracciati;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le opere d'arte, i manufatti minori ed i segnali di viaggio;
  • - le alberature segnaletiche e quelle ai lati dei tracciati.

3. Gli interventi di manutenzione devono avvenire con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali e coerenti con la preesistenza. Sono ammesse tecniche nuove purché non alterino l'aspetto consolidato delle strade di campagna e purché mantengano la permeabilità dei suoli o, in relazione alla sua eventuale riduzione, realizzino opere per la regimazione delle acque piovane e per il loro recupero.

4. Sono consentiti interventi di pavimentazione di modesta entità nei seguenti casi:

  • - in prossimità delle abitazioni, al fine di evitare il sollevamento di polveri;
  • - in presenza di pendenze molto elevate;
  • - ove strettamente necessario per la sicurezza del transito.

In tali casi, così come nei tratti pavimentati con materiali incongrui (asfalto, cemento), dovranno essere impiegati materiali lapidei sciolti pressati oppure fissati con resine stabilizzanti o materiali ecologici che non alterino l'effetto cromatico originario e si dimostrino adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico.

5. Eventuali variazioni ai tracciati esistenti sono possibili sulla base di inderogabili necessità volte a migliorare l'accessibilità e/o la sicurezza, oppure per ripristinare un percorso storico, tenendo conto del miglior inserimento ambientale e paesaggistico.

6. È inoltre consentita la realizzazione di nuove strade interpoderali per motivi collegati alla conduzione agricola, purché con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali, evitando comunque l'uso di prodotti impermeabilizzanti.

7. Le eventuali variazioni ai tracciati esistenti e le nuove strade interpoderali devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture e dotazione vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale; non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti, in particolare recuperando percorsi o tracce di essi preesistenti ed allineandosi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno.

Art. 91 Principali visuali panoramiche

1. Nei punti di particolare rilievo per panoramicità dovranno essere accuratamente tutelate le aperture visuali, evitando la realizzazione di opere che le ostacolino e verificando che la segnaletica e i corredi agli impianti stradali, compresi gli accessi e le sistemazioni lungo strada, non interferiscano negativamente con l'integrità percettiva delle visuali.

2. Potrà essere valutata l'opportunità di predisporre slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza, purché ciò non comprometta i caratteri di ruralità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica minore e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile.

3. La localizzazione di massima dei principali punti di osservazione panoramica puntuale e lineare è riportata nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:10.000.

Art. 92 Aree di protezione storico ambientale

1. Le aree di protezione paesistica, individuate in base alle perimetrazioni del PTC di Firenze, sono le parti di territorio comunale per le quali si intende salvaguardare un equilibrato rapporto tra insediamento e campagna circostante, nonché assetti ambientali di particolare bellezza. Tali aree, pur differenziandosi dagli ambiti di pertinenza di cui all'art. 66 della L.R. 65/2014, recepiti dal successivo art. 110, sono anche funzionali alla salvaguardia della matrice storica del tessuto insediativo.

2. Nelle aree di protezione paesistica, individuate nelle tavole del P.O. con una specifica campitura, sono ammessi, sulla base di uno studio di inserimento, unicamente interventi che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche storico-ambientali degli insediamenti e del loro intorno e la loro fruizione, salvaguardando adeguatamente i coni visivi.

3. In tali aree, fermo restando il rispetto delle discipline del P.O., non sono ammessi:

  • - gli interventi di nuova edificazione; l'eventuale realizzazione di nuovi edifici agricoli tramite P.A.P.M.A.A. è subordinata alla dimostrazione che non esistono alternative localizzative e che l'intervento si svolga in coerenza con i caratteri paesistici del contesto;
  • - la realizzazione di annessi non collegabili alle superfici fondiarie che non necessitano di P.A.P.M.A.A.;
  • - la realizzazione di manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 101 delle presenti Norme, qualora esistano alternative localizzative;
  • - l'installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e manufatti per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie;
  • - gli interventi comportanti l'ampliamento di edifici esistenti per una percentuale superiore al 10% del volume totale fuori terra esistente;
  • - la realizzazione di piscine pertinenziali, campi da tennis e simili;
  • - la realizzazione di locali interrati da adibire ad autorimessa così come disciplinati al comma 2 dell'art. 111 delle presenti norme; è consentita, se compatibile con la disciplina di intervento attribuita, la realizzazione di cantine.

Art. 93 Ambiti di pertinenza dei centri storici, dei nuclei storici e dei beni culturali

1. Gli ambiti di pertinenza dei centri storici, dei nuclei storici e dei beni culturali, riportati nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:10.000, corrispondono alle aree riconosciute dal Piano Strutturale per i loro caratteri di rilevanza paesaggistica.

2. In tali ambiti, al fine di impedire interferenze di carattere visivo, non sono ammessi:

  • - gli interventi di nuova edificazione, ancorché finalizzati alle attività agricole, compresi i manufatti aziendali che non necessitano di P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 100 delle presenti Norme;
  • - la realizzazione di manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 101 delle presenti Norme, qualora non esistano alternative localizzative;
  • - l'installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e manufatti per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie;
  • - nuovi impianti tecnologici, compresi quelli a rete fuori terra;
  • - la realizzazione di piscine pertinenziali, campi da tennis e simili;
  • - la realizzazione di locali interrati da adibire ad autorimessa così come disciplinati al comma 2 dell'art. 111 delle presenti norme; è consentita, se compatibile con la disciplina di intervento attribuita, la realizzazione di cantine.

3. Dovranno essere salvaguardati gli scorci panoramici che, dalle strade e dagli spazi pubblici, investono centri storici, nuclei storici e beni culturali e le visuali panoramiche che ne consentono visioni di insieme; di tali salvaguardie dovrà essere dato conto attraverso idonee sezioni ambientali da allegare alla documentazione di progetto.

4. Dovranno essere conservate e se possibile recuperate la viabilità minore e le sistemazioni idrauliche di impianto storico e le sistemazioni agrarie tradizionali; sono comunque ammesse le modifiche alla viabilità minore di matrice storica indicate all'art. 89.

Art. 94 Varchi di connessione

1. Al fine di mantenere e potenziare le direttrici di connettività ecologica trasversale ed assicurarne la qualificazione paesaggistica in conformità al Piano Strutturale sono individuati i varchi inedificati da sottoporre a salvaguardia.

2. In tali aree non sono ammessi:

  • - gli interventi di nuova edificazione; l'eventuale realizzazione di nuovi edifici agricoli tramite P.A.P.M.A.A. è subordinata alla dimostrazione che non esistono alternative localizzative;
  • - la realizzazione di annessi non collegabili alle superfici fondiarie che non necessitano di P.A.P.M.A.A.;
  • - manufatti per il ricovero di animali domestici.

3. L'installazione di manufatti aziendali non temporanei, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo di cui al successivo art. 101 comma 4 è subordinata alla dimostrazione che non esistono alternative localizzative.

4. L'installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale è ammessa limitatamente alle tipologie D con riferimento all'uso del suolo 1 come individuati all'art. 102 delle presenti Norme.

Art. 95 Formazioni vegetali e specie tipiche

1. A garanzia di un corretto inserimento paesistico, negli interventi consentiti dal P.O. si deve fare riferimento alle formazioni vegetali della tradizione rurale, privilegiando il ricorso a specie tipiche di percorsi e delimitazioni poderali. La scelta delle specie dovrà comunque essere sempre orientata dalla peculiarità del contesto, dalle condizioni microclimatiche e dalle capacità manutentive.

2. A titolo esemplificativo sono tipiche nei diversi ambienti agricoli, naturali e seminaturali le seguenti specie arboree: acero campestre (Acer campestre), acero minore (Acer monspessulanum), carpino nero (Ostrya carpinifolia), cerro (Quercus cerris), roverella (Quercus pubescens), leccio (Quercus ilex), cipresso (Cupressus sempervirens), gelso (Morus nigra), noce (Juglans regia), olivo (Olea europea), olmo (Ulmus minor), orniello (Fraxinus ornus), salice (Salix viminalis, Salix caprea), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), albero di Giuda (Cercis siliquastrum), pioppo bianco (Populus alba), pioppo nero (Populus nigra), ontano nero (Alnus glutinosa) e ontano napoletano (Alnus cordata).

È comunque da escludere l'impiego della robinia o cascia (Robinia pseudacacia), dell'ailanto (Ailanthus altissima) e delle specie aliene invasive, anche in considerazione dei rischi per la biodiversità connessi alla loro diffusione. La propagazione delle specie invasive dovrà essere evitata anche attraverso adeguate misure precauzionali da adottare negli scavi e nei movimenti di terra per garantirne il contenimento, da definire in sede di Regolamento Edilizio o altro regolamento comunale.

3. Sono specie autoctone o tipiche per siepi arboreo-arbustive: prugnolo (Prunus spinosa), biancospino (Crataegus monogyna), ligustro (Ligustrum vulgare), viburno (Viburnum tinus), alloro (Laurus nobilis), fusaggine (Euonymus europaeus), piracanta (Pyracantha coccinea), rosa selvatica (Rosa spp.) e mirto (Myrtus communis) anche in consociazione con olmo campestre (Ulmus minor).

Nella ricostruzione o realizzazione di nuove siepi è comunque da evitare l'impianto di specie quali Prunus laurocerasus, Cupressus leylandi, Pyttosporum spp. e delle specie aliene segnalate come invasive.