Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 80 Criteri di articolazione del territorio rurale

1. Il territorio rurale è individuato all'esterno delle aree urbane, come definite al precedente art. 53. In tali aree si applicano le disposizioni del Capo III del Titolo IV della L.R. 65/2014, con le precisazioni e le prescrizioni contenute nel presente Titolo.

Il territorio rurale è articolato in ambiti sulla base della suddivisione in sub-ambiti di paesaggio del Piano Strutturale, tenendo conto delle aree fragili del territorio aperto individuate dal PTC e delle connessioni ecologiche trasversali lungo i principali elementi del reticolo idrografico.

Sono inoltre individuate le aree comprese all'interno del perimetro del territorio urbanizzato del Piano Strutturale non ancora urbanizzate e non oggetto di intervento nel presente Piano Operativo.

2. Gli ambiti, riportati nelle Tavole di progetto del P.O., attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla dell'ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) sono i seguenti:

  • - ambito di paesaggio di fondovalle (R1)
    • - ambito a prevalente caratterizzazione rurale (R1.1)
    • - ambito a prevalente caratterizzazione urbana e infrastrutturale (R1.2)
    • - ambito di contenimento del rischio idraulico (R1.3)
    • - connessione fluviale dell'Arno e dei suoi affluenti (R1.4)
    • - ambito di fondovalle a trasformazione differita (R1.5)
  • - ambito di paesaggio di bassa e media collina (R2)
    • - ambito dei seminativi (R2.1)
    • - ambito a morfologia accidentata (R2.2)
    • - area fragile di Loppiano (R2.3)
    • - area fragile del Chianti nella bassa e media collina (R2.4)
    • - ambito di mezzacosta (R2.5)
    • - ambito dell'ex miniera di Santa Barbara (R2.6)
    • - connessioni nella bassa e media collina lungo i corsi d'acqua (R2.7)
  • - ambito di paesaggio di alta collina (R3)
    • - ambito a prevalente caratterizzazione forestale (R3.1)
    • - area fragile del Chianti in alta collina (R3.2)
    • - connessioni in alta collina lungo i corsi d'acqua (R3.3).

3. Per ciascun ambito sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle Tavole di progetto del P.O. o nella disciplina di aree specifiche, in particolare per quanto riguarda gli interventi per la tutela degli insediamenti di rilevante pregio e di interesse storico-documentale.

4. All'interno degli ambiti sono individuati i contesti appartenenti agli insediamenti accentrati non urbani e i complessi di matrice storica:

  • - insediamenti accentrati di antica formazione (identificati dalla lettera a, in aggiunta alla sigla dell'ambito)
  • - insediamenti accentrati recenti (identificati dalla lettera b, in aggiunta alla sigla dell'ambito)
  • - complessi di matrice antica (identificati dalla lettera c, in aggiunta alla sigla dell'ambito).

5. Nel territorio rurale, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite di norma esclusivamente le attività agricole. È ammessa, fermo restando il rispetto delle disposizioni di tutela delle risorse in generale e del territorio rurale, la realizzazione di impianti e infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico, cioè di opere di urbanizzazione quali reti di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue, reti per la captazione, l'adduzione e la potabilizzazione ai fini dell'uso idropotabile, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e reti per il trasferimento dati.

Gli interventi di trasformazione da parte dell'imprenditore agricolo, la realizzazione di nuovi edifici e l'installazione di nuovi manufatti nei singoli ambiti sono disciplinati al successivo Capo III.

Per le destinazioni d'uso e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per le pertinenze degli edifici valgono le disposizioni dei successivi Capi IV e V. Per gli insediamenti rurali accentrati (rappresentati nelle tavole di progetto in scala 1:2.000) e i complessi di matrice antica vale inoltre quanto disciplinato ai successivi artt. 84, 85 e 86.

6. L' ambito di fondovalle a trasformazione differita (R1.5) individua i contesti prevalentemente inedificati inclusi dal Piano Strutturale all'interno del perimetro del territorio urbanizzato ma non oggetto di interventi di trasformazione nel presente Piano Operativo.

In tali aree si applicano le discipline per il territorio rurale con esclusione degli interventi che possano pregiudicare l'eventuale futura attivazione delle trasformazioni di carattere urbano, come specificato ai successivi Capi IV e V.

7. Con la sigla Ai sono indicate sulle Tavole di progetto del P.O. le aree individuate per la localizzazione di casse di espansione finalizzate alla riduzione del rischio idraulico e pertanto sottoposte a salvaguardia con divieto di realizzazione di qualsiasi edificio o manufatto.

8. Nelle aree in passato oggetto di attività estrattive, compreso l'ambito dell'ex miniera di Santa Barbara (R2.6), in particolare nelle aree umide, in considerazione dell'alta valenza ecologica di tali aree eventuali progetti non già assoggettati in precedenza a valutazione di incidenza dovranno essere assoggettati a VIncA per gli effetti che potrebbero comportare sulle specie protette proprie della ZSC IT5190002, nonché per la conservazione della loro valenza, anche funzionale, di aree di collegamento ecologico; in particolare tali progetti dovranno presentare, in relazione al grado di disturbo che essi comporteranno alla fauna protetta, o alla compromissione dei relativi habitat, adeguate azioni mitigative, come ad esempio la predisposizione di aree del tutto indisturbate riservate alla tutela e alla riproduzione di tale fauna e il contenimento di specie invasive.

Inoltre, a tutela delle specie o habitat rigorosamente protetti, e comunque gravitanti nell'ambito della ZSC IT5190002, oltre che di quelle oggetto di particolare protezione ai sensi della normativa vigente, nella realizzazione di invasi idrici impermeabilizzati dovranno essere previste vie di fuga in caso di cadute accidentali di Anfibi.

Art. 81 Ambito di paesaggio di fondovalle (R1)

1. L'ambito R1 è caratterizzato principalmente da tessuti agrari a maglia larga con coltivazioni erbacee estensive e, nelle aree di margine o periurbane, da contesti frammentati, orti, aree incolte o destinate a funzioni accessorie. Comprende inoltre il corso e i filamenti fluviali dell'Arno e dei suoi affluenti.

2. Per l'ambito R1 il Piano Operativo individua le seguenti azioni e miglioramenti ambientali prioritari:

  • - mantenimento e coltivazione dei terreni agricoli esistenti;
  • - mantenimento e/o ricostituzione della rete scolante e della rete ecologica rappresentata da vegetazione lineare arboreo-arbustiva, in particolare ripariale, anche in relazione ai varchi di connessione potenziali o da riqualificare e ai passaggi faunistici attuali e potenziali;
  • - realizzazione, ove possibile, di fasce arboreo-arbustive multifunzionali;
  • - ripristino e/o realizzazione di zone umide e ambienti palustri o lacustri di interesse naturalistico lungo il corso dell'Arno correlate alla passata attività estrattiva anche con finalità didattiche e ricreative.

Art. 82 Ambito di paesaggio di bassa e media collina (R2)

1. L'ambito R2 è caratterizzato da morfologia collinare dolce con prevalenza di seminativi e tessuti agrari a maglia larga nella parte nord, di un paesaggio mosaicato, dove il bosco si incunea tra le colture agrarie dominate da vigneti e oliveti e la maglia agraria è medio ampia, nella parte centrale.

2. Nell'ambito R2 è prioritario il sostegno all'attività agricola imprenditoriale anche di impronta tradizionale e alla manutenzione del territorio e il contrasto della ricolonizzazione del bosco.

3. Per l'ambito R2 il Piano Operativo individua le seguenti azioni e miglioramenti ambientali prioritari:

  • - mantenimento e/o ricostituzione della rete scolante e della rete ecologica rappresentata da vegetazione lineare arboreo-arbustiva, in particolare ripariale, anche in relazione ai varchi di connessione potenziali o da riqualificare e ai passaggi faunistici attuali e potenziali;
  • - salvaguardia del valore ecologico e naturalistico del "nodo degli agroecosistemi di Burchio", incentivando il mantenimento delle colture tradizionali e degli elementi della infrastrutturazione rurale (siepi, alberi camporili, fasce boscate lineari lungo i corsi d'acqua);
  • - salvaguardia del valore ecologico e naturalistico del "nodo degli agroecosistemi di Gaville";
  • - ricostituzione e/o conservazione attiva delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali qualora presenti;
  • - adozione di pratiche che aumentino la protezione del suolo e limitazione dei movimenti di terra, mantenendo le sistemazioni idraulico agrarie storiche o sostituendole con altre di pari o migliori prestazioni idrogeologiche;
  • - recupero a fini agricoli di aree ricolonizzate dal bosco, incolti e arbusteti (paesaggi agrari storici ai sensi della Legge Forestale 39/2000);
  • - mantenimento e/o miglioramento della varietà del mosaico colturale anche attraverso l'agricoltura multifunzionale;
  • - mantenimento e impianto di nuovi oliveti.

Art. 83 Ambito di paesaggio di alta collina (R3)

1. L'ambito R3 è caratterizzato dalla prevalenza di aree boscate dove la morfologia è più accidentata e da aree coltivate a maglia media e fitta, localizzate principalmente attorno ai nuclei abitati; in alcuni casi si rileva la presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale a rischio di abbandono. Comprende inoltre la fascia altocollinare che prosegue nei monti del Chianti.

2. Per l'ambito R3 il Piano Operativo individua le seguenti azioni e miglioramenti ambientali prioritari:

  • - ricostituzione e/o conservazione attiva degli elementi del paesaggio agrario a rischio di abbandono e delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali qualora presenti;
  • - adozione di pratiche che aumentino la protezione del suolo e limitazione dei movimenti di terra, mantenendo le sistemazioni idraulico agrarie storiche o sostituendole con altre di pari o migliori prestazioni idrogeologiche;
  • - recupero a fini agricoli di aree ricolonizzate dal bosco, incolti e arbusteti (paesaggi agrari storici ai sensi della Legge Forestale 39/2000);
  • - mantenimento e/o miglioramento della varietà del mosaico colturale anche attraverso l'agricoltura multifunzionale;
  • - mantenimento e/o recupero della viabilità forestale e delle opere di regimazione delle acque ad essa connesse;
  • - mantenimento e impianto di nuovi oliveti;
  • - recupero o ricostituzione dei castagneti da frutto e realizzazione di una gestione forestale sostenibile delle matrici forestali.

Art. 84 Insediamenti accentrati di antica formazione

1. Gli insediamenti accentrati di antica formazione (identificati dalla lettera a, in aggiunta alla sigla dell'ambito) corrispondono ai nuclei storici di Santa Maria Maddalena e Santa Lucia-Casa Castiglioni, riconosciuti quali insediamenti antichi rappresentativi dell'identità locale.

2. In tali insediamenti sono ammesse, oltre a quanto disposto all'art. 109 delle presenti Norme per gli usi compatibili degli edifici esistenti, le attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti norme.

3. Gli spazi aperti di uso pubblico e collettivo caratterizzanti il tessuto di impianto antico dovranno essere tutelati, in particolare i tracciati viari principali che appartengono alla rete delle infrastrutture riconosciute dal Piano Strutturale quali elementi patrimoniali di particolare significato identitario.

4. Per il nucleo di Castiglione, che ricade nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Monti del Chianti (IT5190002 ex SIC) valgono inoltre le disposizioni dell'art. 43 delle presenti Norme.

Art. 85 Insediamenti accentrati recenti

1. Gli insediamenti accentrati recenti (identificati dalla lettera b, in aggiunta alla sigla dell'ambito) individuano alcuni aggregati nel territorio rurale che si sono sviluppati in epoca moderna o contemporanea e sono caratterizzati in prevalenza da modalità insediative e tipologie di carattere urbano o suburbano.

2. In tali insediamenti, oltre alla destinazione residenziale, sono ammesse le attrezzature di servizio pubbliche, le attività direzionali e di servizio, le attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme, l'artigianato di servizio e l'artigianato di produzione di beni artistici.

3. Dovranno essere tutelati i tracciati viari principali che appartengono alla rete delle infrastrutture riconosciute dal Piano Strutturale quali elementi patrimoniali di particolare significato identitario.

Art. 86 Complessi di matrice antica

1. Il Piano Operativo individua nel territorio rurale i complessi di matrice storica (identificati dalla lettera c, in aggiunta alla sigla dell'ambito) che mantengono un valore testimoniale rappresentativo della struttura insediativa di antica formazione e costituiscono elementi fondamentali dal punto di vista paesaggistico ed ambientale.

2. Essi comprendono gli edifici di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale con i relativi spazi aperti di pertinenza, per i quali valgono le discipline di intervento riportate nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:10.000, con riferimento alle caratteristiche ed allo stato di conservazione dei singoli contesti.

3. In tutti i complessi di matrice storica per gli interventi sugli spazi aperti eccedenti la manutenzione è richiesta la redazione di un progetto dettagliato relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico-testuale di tutti gli interventi previsti.

4. Fermo restando quanto disposto ai successivi Capi, per i complessi di matrice antica valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

  • - dovranno essere salvaguardati gli elementi originari di organizzazione degli spazi aperti quali aie, broli, giardini e parchi, aiuole, viali alberati, percorsi interni e di accesso, sia nel loro andamento che nel trattamento delle finiture, prestando attenzione e cura a preesistenze quali piante arboree, siepi, muri di contenimento e di recinzione, serre, limonaie, grotte, fontane, opere di regimentazione delle acque e quant'altro concorre a definire il valore identitario;
  • - un'unica scala esterna, se consentita dal tipo di disciplina di intervento attribuito all'edificio o in sostituzione di corpi scala esterni incongrui, potrà essere realizzata con soluzione architettonica tradizionale a rampa unica appoggiata al fronte dell'edificio, in muratura o secondo la modalità ricorrente per la tipologia e l'epoca di costruzione dell'edificio oggetto di intervento; è comunque da escludere l'utilizzo di gradini rivestiti in marmo;
  • - per gli edifici con disciplina di intervento t1, t2 o t3 non sono consentite costruzioni in aggetto, quali tettoie, balconi e simili mentre solo per quelli con disciplina di intervento t3 eventuali balconi propri dell'organismo edilizio possono essere ripristinati;
  • - per gli interventi sulle facciate si deve provvedere ove possibile a riordinare i cavi della rete elettrica e telefonica presenti o previsti; gli sportelli dei contatori devono essere del colore della facciata; le condutture dell'acqua e del gas, di norma, non possono essere posizionate sulla facciata principale e comunque opportunamente occultate.