Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 73 Autostrada (M1)

1. Appartiene all'ambito M1 il tracciato dell'Autostrada A1, che ha il ruolo gerarchicamente più importante, di livello nazionale.

2. Non sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile.

3. Al fine della mitigazione dell'effetto barriera e di frammentazione ecologica generati dal tracciato autostradale, nei tratti con ostacoli o barriere visive permanenti devono essere previste fasce alberate longitudinali e trasversali raccordate alle coperture boschive esistenti; tali interventi devono essere accompagnati, ovunque si prevedano sottopassi, da specifiche soluzioni atte ad agevolare il transito della fauna minore.

4. Nelle Tavole di progetto del P.O. è indicata la fascia di salvaguardia riferita al progetto di potenziamento della A1 con la realizzazione della terza corsia.

All'interno di tale fascia non sono ammessi:

  • - gli interventi di nuova edificazione, ancorché finalizzati alle attività agricole, compresi i manufatti aziendali che non necessitano di P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 101 delle presenti Norme e comprese le piscine pertinenziali;
  • - la demolizione e ricostruzione con una diversa collocazione degli edifici e la sostituzione edilizia;
  • - gli interventi comportanti l'ampliamento di edifici esistenti;
  • - gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione di volumi aggiuntivi o la diversa collocazione di volumi esistenti.

È comunque consentita la ricostruzione degli edifici demoliti o fortemente danneggiati a seguito dei lavori di ampliamento della piattaforma autostradale, anche con delocalizzazione delle volumetrie ove la ricostruzione fosse inibita da norme sovraordinate.

Nel caso di edifici con disciplina di intervento di tipo 3 (t3) ricadenti all'interno della fascia di rispetto autostradale è consentita, qualora resa indispensabile per motivi statici adeguatamente documentati, la demolizione con fedele ricostruzione traslata dell'intero edificio - con medesima sagoma, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica - in una collocazione diversa purché alla minima distanza dalla posizione originaria utile a risultare esterna alla citata fascia di rispetto.

Art. 74 Ferrovia (M2)

1. L'ambito M2 corrisponde alle aree appartenenti alla linea ferroviaria Direttissima Roma-Firenze e alla linea ferroviaria lenta Roma-Firenze, comprese la stazione di Figline e la fermata di Incisa.

2. L'ambito è interamente destinato alla mobilità su ferro.

Art. 75 Viabilità principale (M3)

1. Appartengono alla viabilità principale (M3) la Strada Regionale 69 "di Val d'Arno" e le Varianti alla S.R. 69, compreso il tratto extraurbano della S.P. 124 "Urbinese" (in parte oggetto di adeguamento nell'ambito del progetto della Variante Casello-Casello), maggiori assi di connessione sovracomunale di fondovalle, nonché il sistema di tracciati che organizza la distribuzione dei maggiori flussi di attraversamento all'interno dell'abitato di Figline.

2. Sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria o comunque in sede protetta.

Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

3. Nei tratti urbani (M3.1) - Incisa (via Nazionale, via Roma), La Massa (via Fiorentina), Figline (via Fiorentina, via Brodolini, via Copernico, via Ungheria, via Comunità Europea, via Pertini, via Roma, via Fratelli Cervi, Matassino (via Nenni, via Amendola), Restone - dovranno essere adottate specifiche misure per il miglioramento della sicurezza, in particolare a favore della componente pedonale e ciclistica, anche con strumenti di moderazione del traffico che comportino il ridisegno della sezione stradale.

4. Nelle Tavole di progetto del P.O. è indicata la fascia di salvaguardia per la realizzazione del lotto 4 della variante alla S.R. 69.

All'interno di tale fascia non sono ammessi:

  • - gli interventi di nuova edificazione, ancorché finalizzati alle attività agricole, compresi i manufatti aziendali che non necessitano di P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 101 delle presenti Norme e comprese le piscine pertinenziali;
  • - la demolizione e ricostruzione con una diversa collocazione degli edifici e la sostituzione edilizia;
  • - gli interventi comportanti l'ampliamento di edifici esistenti;
  • - gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione di volumi aggiuntivi o la diversa collocazione di volumi esistenti.

Art. 76 Viabilità di collegamento trasversale (M4)

1. La viabilità di collegamento trasversale (M4) comprende i tracciati stradali principali della S.P. 1 "Aretina", della S.P. 14 "delle Miniere" (con il tratto di via del Porcellino che la collega alla S.R. 69), della S.P. 16 "Chianti-Valdarno", della S.P. 56 "del Brollo e di Poggio alla Croce", della S.P. 87 "Ponte Matassino-Reggello", in parte della S.P. 124 "Urbinese" e via Pian dell'Isola-via Santa Maria Maddalena, assi di connessione con i territori contermini.

2. Sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria o comunque in sede protetta.

Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

3. Nei tratti urbani (M4.1) - Palazzolo, Burchio, Pian dell'Isola, Incisa (via Petrarca, via XX settembre, via Roma), Figline (via Grevigiana, via Pistelli, via Copernico), Matassino (via Toti, via Urbinese), Poggio alla Croce, Ponte agli Stolli, Porcellino - dovranno essere adottate specifiche misure per il miglioramento della sicurezza, in particolare a favore della componente pedonale e ciclistica, anche con strumenti di moderazione del traffico che comportino il ridisegno della sezione stradale.

Art. 77 Regole e criteri per gli impianti di distribuzione carburanti

1. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita lungo i tracciati appartenenti alla viabilità principale (M1, M3, M4 - ad eccezione degli ambiti M3.1 e M4.1) nei tratti extraurbani - con esclusione degli ambiti R1.4, R2.3, R2.4, R2.7 e nell'intero ambito di paesaggio R3, delle aree di protezione storico ambientale, degli ambiti di pertinenza dei centri storici, dei nuclei storici e dei beni culturali, degli insediamenti accentrati e dei complessi di matrice antica - e nelle aree urbane limitatamente agli ambiti U1.6, U1.7 e U2.3, nel rispetto di quanto prescritto dalle normative di settore vigenti.

L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti lungo i tracciati sopra citati nel territorio rurale è subordinata al parere favorevole della Conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014.

2. Fermo restando il rispetto delle vigenti normative specifiche, nei nuovi impianti di distribuzione o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti, per i locali a servizio del mezzo, destinati ad attività commerciali o a servizio della persona è ammessa un'Altezza massima (Hmax) di 4,50 ml.; l'altezza delle tettoie di copertura delle aree di rifornimento, misurata all'estradosso, non deve superare 7 ml.; tali altezze massime dovranno essere rispettate anche per gli impianti tecnologici, salvo dimostrata impossibilità tecnica. L'Indice di Copertura dovrà essere inferiore al 20% e la Superficie Coperta complessiva non potrà in ogni caso superare 400 mq.

3. Nei nuovi impianti di distribuzione o di modifiche a quelli esistenti dovranno essere previsti appositi spazi per la ricarica dei veicoli elettrici nella misura minima di due postazioni per ciascun impianto.

4. Gli impianti dovranno essere dotati di almeno due posti auto per la sosta di relazione; in caso di attività commerciali dovranno essere previsti in aggiunta parcheggi per la sosta di relazione nella misura stabilita per le attività commerciali.

5. Dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

Art. 78 Rete dei percorsi escursionistici

1. Nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:10.000 è individuata la rete dei principali percorsi escursionistici, orientata prioritariamente alla fruizione pedonale e - per quanto compatibile con la morfologia dei luoghi - ciclistica o a cavallo per il tempo libero o lo sport. Per tali itinerari dovrà essere garantita la percorribilità pubblica.

È comunque ammessa l'individuazione di ulteriori itinerari nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti adeguati alla fruizione pubblica e previsti dalle normative.

Art. 79 Rete ciclabile e ciclopedonale

1. Nelle Tavole di progetto del P.O. sono individuati i principali percorsi della rete ciclabile e ciclopedonale di collegamento tra località e luoghi di interesse collettivo e alternativa alla mobilità veicolare, complementare alla rete escursionistica per il tempo libero o lo sport, alla quale appartiene la ciclopista dell'Arno.

È comunque ammessa l'individuazione di ulteriori itinerari nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti adeguati alla fruizione pubblica e previsti dalle normative.

2. I percorsi in sede stradale o su aree di uso pubblico, attraverso i quali si favorisce l'uso allargato del territorio, non individuano aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio, quanto piuttosto itinerari d'uso pubblico che utilizzano tracciati esistenti. Ove localizzati su strade carrabili, qualora non sia possibile l'individuazione di spazi riservati esclusivamente alla circolazione pedonale e ciclabile, dovranno essere adottate opportune misure di regolamentazione del traffico per privilegiare e tutelare i ciclisti e i pedoni.

Gli elementi di ingombro (impianti per l'illuminazione, alberature, sedute, impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante, in modo da agevolare il transito e facilitare la percezione degli spazi.