Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Capo I Articolazione delle aree urbane

Art. 53 Criteri di articolazione delle aree urbane

1. Le aree urbane del Comune di Figline e Incisa Valdarno sono individuate all'interno del territorio urbanizzato definito dal Piano Strutturale e sono articolate in ambiti, a partire dalla suddivisione in ambiti di paesaggio, sulla base dell'appartenenza ai tessuti dello stesso P.S. e delle caratteristiche morfologiche, funzionali ed ambientali dei contesti.

2. Gli ambiti, riportati nelle Tavole di progetto del P.O., attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla dell'ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) sono i seguenti:

  • - ambito di paesaggio di fondovalle (U1)
    • - tessuti di antico impianto dei centri principali (U1.1)
    • - tessuti consolidati dei centri principali (U1.2)
    • - tessuti di antico impianto e consolidati degli altri centri (U1.3)
    • - tessuti recenti dei centri principali (U1.4)
    • - tessuti recenti degli altri centri (U1.5)
    • - area produttiva e commerciale (U1.6)
    • - altre aree produttive di fondovalle (U1.7)
    • - rete ecologica in area urbana di fondovalle (U1.8)
  • - ambito di paesaggio di bassa e media collina (U2)
    • - tessuti di antico impianto e consolidati dei centri di bassa e media collina (U2.1)
    • - tessuti recenti dei centri di bassa e media collina (U2.2)
    • - aree produttive di bassa e media collina (U2.3)
    • - rete ecologica in area urbana di bassa e media collina (U2.4)
  • - ambito di paesaggio di alta collina (U3)
    • - tessuti di antico impianto e consolidati dei centri di alta collina (U3.1)
    • - tessuti recenti dei centri di alta collina (U3.2)
    • - rete ecologica in area urbana di alta collina (U3.3).

3. Per ciascun ambito sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle Tavole di progetto del P.O. o nella disciplina di aree specifiche, in particolare per quanto riguarda gli interventi per la tutela degli insediamenti di rilevante pregio e di interesse storico-documentale.

4. Nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:2.000 sono riportate con una specifica campitura:

  • - le aree riservate alla circolazione pedonale, non appartenenti a spazi aperti classificati come attrezzature di servizio pubbliche;
  • - le aree da mantenere libere da manufatti, nelle quali non sono consentiti interventi comportanti la realizzazione di nuovi volumi o l'installazione di nuovi manufatti, ad eccezione di quelli privi di rilevanza urbanistico edilizia; eventuali manufatti esistenti, nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui e sempreché legittimi, possono essere demoliti e ricostruiti con materiali adeguati al contesto intercettando il sedime preesistente, senza incremento di Superficie Coperta e di altezza e senza cambio d'uso.

5. Con la sigla Ai sono indicate sulle Tavole di progetto del P.O. le aree individuate come casse di espansione finalizzate alla riduzione del rischio idraulico e pertanto sottoposte a salvaguardia con divieto di realizzazione di qualsiasi edificio o manufatto; tale finalità è compatibile con la destinazione a parchi e giardini pubblici o di uso pubblico (Sv).

Art. 54 Interventi, sistemazioni ed attrezzature degli spazi pertinenziali degli edifici nelle aree urbane

1. Gli interventi di sistemazione ed attrezzatura degli spazi esterni pertinenziali devono essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale, articolato negli ambiti di paesaggio.

2. La progettazione delle sistemazioni esterne dovrà prevedere uno studio del contesto ecosistemico, pedoclimatico e paesaggistico dell'area finalizzato, in particolare per il verde verticale, alla scelta delle specie e alla composizione di formazioni vegetali miste arboree ed arbustive compatibili, valorizzando eventuali preesistenze di pregio e sostituendo impianti decontestualizzati.

Nella sistemazione degli spazi pertinenziali nei contesti urbani di margine è opportuno mantenere o ripristinare la connessione con la rete ecologica privilegiando l'impianto e la realizzazione di formazioni lineari, siepi e filari di specie arboree ed arbustive autoctone ed in particolare:

  • - per l'ambito di paesaggio di fondovalle (U1) specie igrofile tipiche delle zone ripariali e di fondovalle caratterizzate da terreni freschi e falda idrica superficiale;
  • - per gli ambiti di paesaggio di bassa e media collina (U2) e di alta collina (U3) formazioni di latifoglie da termofile a mesofile secondo le caratteristiche del contesto di riferimento.

Nelle sostituzioni e nei reimpianti dovrà essere evitato l'inserimento di specie arboree alloctone a sviluppo invasivo, quali la robinia (Robinia pseudacacia), l'ailanto (Ailanthus altissima) e altre specie aliene, anche in considerazione dei rischi per la biodiversità connessi alla loro diffusione; dove presenti tali specie dovranno preferibilmente essere eliminate. La propagazione delle specie invasive dovrà essere evitata anche attraverso adeguate misure precauzionali da adottare negli scavi e nei movimenti di terra per garantirne il contenimento, da definire in sede di Regolamento Edilizio o altro regolamento comunale.

3. Gli interventi sugli spazi aperti di edifici e complessi di matrice storica, in particolare negli ambiti U1.1, U1.2, U2.1 e U3.1 e di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 o t2, devono garantire la conservazione e l'eventuale ripristino di detti spazi e dei singoli elementi costitutivi originari, con particolare riguardo ad elementi quali pavimentazioni, pozzi, cancellate, recinzioni, filari, edicole, fontane, panchine in muratura, roste, lapidi, stemmi, filari, opere murarie, siepi ed altre singolarità vegetali. Il rifacimento e la manutenzione degli stessi devono prevedere l'impiego di materiali e tecnologie per quanto possibile simili a quelli originari.

4. È ammessa la realizzazione di nuove autorimesse nel lotto di pertinenza di edifici residenziali nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - dimensioni non eccedenti le dotazioni minime per la sosta stanziale di cui al precedente art. 28, computando anche eventuali autorimesse pertinenziali esistenti, e caratteristiche tali da risultare superfici accessorie comunque escluse dal computo della Superficie edificabile (o edificata) (SE);
  • - costituzione di vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento.

Nel caso di lotti di pertinenza di edifici con disciplina di intervento t1 o t2 eventuali autorimesse pertinenziali potranno essere realizzate esclusivamente nel sottosuolo e solo all'esterno del resede storico riconosciuto; per gli edifici con disciplina di intervento t1 sarà comunque necessario il parere della Soprintendenza. Dovranno comunque essere privilegiate soluzioni dove a causa del dislivello della quota originaria dello stato dei luoghi il percorso di accesso all'autorimessa non necessiti di movimenti di terra significativi, né tantomeno di rampe.

5. La realizzazione di piscine ad uso privato e dei volumi tecnici necessari per il loro corretto funzionamento, che dovranno comunque essere completamente interrati o collocati all'interno di edifici esistenti, è ammessa con esclusione del resede di pertinenza di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 o t2 e negli ambiti U1.8, U2.4 e U3.3.

Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

  • - è consentita la realizzazione di piscine pertinenziali se completamente interrate ed ove per l'approvvigionamento sia dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015;
    sono ammesse piscine seminterrate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a retta di altezza superiore a 1 ml.;
  • - la vasca potrà avere dimensioni d'ingombro massime pari a 120 mq., fermo restando il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% del lotto di pertinenza sistemato a prato e/o con piantumazioni;
  • - la forma della piscina dovrà essere in armonia con il contesto; la forma dell'invaso dovrà essere preferibilmente rettangolare, mentre altre forme sono consentite allo scopo esclusivo di meglio adeguarsi alle caratteristiche del sito per minimizzare i movimenti di terra;
  • - il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto e scelto nelle tonalità neutre congrue all'ambiente, nei colori della sabbia o nelle tonalità del verde, dal grigio verde al verde bottiglia, escludendo comunque il colore azzurro;
  • - eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1,20 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità massima di 2 ml.; nel caso di piscine a servizio di strutture turistico-ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi.

6. È ammessa la realizzazione di campi da tennis e attrezzature sportive simili a carattere pertinenziale, con esclusione del resede di pertinenza di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 o t2, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - dovranno essere limitati i movimenti di terra, evitando in ogni caso la necessità di realizzare muri a retta di altezza superiore a 1 ml.;
  • - nel caso di realizzazione in materiale sintetico dovrà comunque essere verificato il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% del lotto di pertinenza;
  • - per l'approvvigionamento per innaffiature e altre necessità deve essere dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico.

7. È ammessa, con esclusione di resede di pertinenza di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 o t2 e degli ambiti U1.8, U2.4 e U3.3, fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, la realizzazione di tettoie fotovoltaiche per il riparo delle autovetture nel lotto di pertinenza, per le quali dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • - nel caso di edifici residenziali monofamiliari e bifamiliari con giardino devono avere ingombro planimetrico a terra non superiore a 25 mq. per ogni unità immobiliare;
  • - nel caso di edifici con destinazione d'uso turistico-ricettiva, agrituristici o residenziali plurifamiliari è consentita la installazione di una tettoia per ogni camera o unità immobiliare/abitativa, con ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
  • - nel caso di attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi possono essere realizzate tettoie per le auto in sosta nella misura di 15 mq. per posto macchina, fino ad un massimo di complessivi 125 mq.;
  • - l'altezza utile (HU) di tali manufatti non dovrà essere superiore a 2,70 ml.; è sempre ammessa la sporgenza massima di 0,20 ml. per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta massima consentita.

8. Nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo sono consentite le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, con esclusione dei resede di pertinenza di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 o t2 e degli ambiti U1.8, U2.4 e U3.3.

9. Nelle aree urbane la realizzazione di recinzioni è di norma consentita adottando forme e materiali coerenti al contesto e, nel caso di edifici e complessi esito di interventi unitari, nel rispetto delle forme e dei materiali caratterizzanti l'unitarietà. Nei tessuti di antico impianto e consolidati (U1.1, U1.2, U1.3, U2.1 e U3.1) e per edifici e complessi con disciplina di intervento di tipo t1, t2 o t3 eventuali nuove recinzioni dovranno essere realizzate in ferro o legno verniciato e muretto di sostegno in muratura in pietra e/o mattoni a faccia vista o intonacata oppure con siepi vive; esclusivamente per le parti non visibili da spazi pubblici sono ammesse anche recinzioni in rete metallica zincata o plastificata sostenuta da profilati metallici leggeri e siepe viva. La recinzione potrà avere altezza massima di 2 ml., che nel caso di dislivello alla base dovrà essere misurata alla quota inferiore; un'altezza massima di 2,50 ml. potrà essere ammessa nel caso di terreno in forte pendio.
Le prescrizioni sopra indicate non si applicano a edifici e complessi destinati ad attrezzature di servizio pubbliche.

Art. 55 Tessuti di antico impianto dei centri principali (U1.1)

1. L'ambito U1.1 comprende il territorio urbano di impianto storico corrispondente ai centri antichi di Figline e di Incisa, a carattere residenziale misto ad altre funzioni terziarie e di servizio legate al ruolo di centralità urbana.

Caratterizzano tale ambito edifici e complessi edilizi di antica formazione classificati di rilevante valore architettonico e storico-documentale, tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie, riconosciuti di valore storico-documentale, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo t2 e t3.

2. All'interno dell'ambito U1.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o di produzione di beni artistici
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 45 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Esclusivamente nel caso di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 è ammessa la realizzazione tramite frazionamento di un unico alloggio aggiuntivo di Superficie utile inferiore alla Su minima sopra definita purché la riduzione non superi il 5%.

Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale.

Nel caso di cambio d'uso a residenza di unità immobiliari al piano terra dovrà essere contestualmente prevista l'eliminazione di infissi incongrui nelle facciate prospettanti aree pubbliche, strade o piazze.

4. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 28 nei casi previsti al comma 4 dello stesso articolo.

Per gli esercizi di vicinato non è richiesta la verifica delle superfici destinate alla sosta di relazione.

Art. 56 Tessuti consolidati dei centri principali (U1.2)

1. L'ambito U1.2 comprende il territorio urbano consolidato di Figline e di Incisa, a prevalentemente carattere residenziale misto ad altre funzioni terziarie e di servizio legate alla collocazione lungo tracciati urbani importanti.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di antica formazione classificati di rilevante valore architettonico e storico-documentale, tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie, riconosciuti di valore storico-documentale, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 2 e 3.

2. All'interno dell'ambito U1.2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Esclusivamente nel caso di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 è ammessa la realizzazione tramite frazionamento di un unico alloggio aggiuntivo di Superficie utile inferiore alla Su minima sopra definita purché la riduzione non superi il 5%.

Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale.

4. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 28 nei casi previsti al comma 4 dello stesso articolo.

Per gli esercizi di vicinato non è richiesta la verifica delle superfici destinate alla sosta di relazione.

5. Gli spazi aperti di uso pubblico e collettivo caratterizzanti il tessuto di impianto antico dovranno essere tutelati, salvaguardando in particolare le parti pavimentate in pietra, individuate nelle Tavole di progetto del P.O.

Art. 57 Tessuti di antico impianto e consolidati degli altri centri (U1.3)

1. L'ambito U1.3 comprende il territorio urbano di impianto storico e consolidato riconoscibile nei centri di fondovalle di Porcellino, Restone e allo Stecco vecchio.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di antica formazione classificati di rilevante valore architettonico e storico-documentale, tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie, riconosciuti di valore storico-documentale, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 2 e 3.

2. All'interno dell'ambito U1.3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Esclusivamente nel caso di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 è ammessa la realizzazione tramite frazionamento di un unico alloggio aggiuntivo di Superficie utile inferiore alla Su minima sopra definita purché la riduzione non superi il 5%.

Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale.

4. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 28 nei casi previsti al comma 4 dello stesso articolo.

Per gli esercizi di vicinato non è richiesta la verifica delle superfici destinate alla sosta di relazione.

Art. 58 Tessuti recenti dei centri principali (U1.4)

1. L'ambito U1.4 comprende il territorio urbano recente ed a carattere prevalentemente residenziale dei centri di Figline, Matassino e Incisa.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di formazione recente generalmente privi di valore architettonico e/o storico-documentale, in parte esito di interventi unitari, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 4, 5 e 6.

2. All'interno dell'ambito U1.4, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività turistico-ricettive e le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

Art. 59 Tessuti recenti degli altri centri (U1.5)

1. L'ambito U1.5 comprende il territorio urbano recente ed a carattere prevalentemente residenziale nei centri di fondovalle di Porcellino e Restone.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di formazione recente generalmente privi di valore architettonico e/o storico-documentale, in parte esito di interventi unitari, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 4, 5 e 6.

2. All'interno dell'ambito U1.5, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività turistico-ricettive e le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

Art. 60 Area produttiva e commerciale (U1.6)

1. L'ambito U1.6 corrisponde al territorio urbano recente ed a carattere prevalentemente produttivo e terziario di Lagaccioni, compresa la Massa e la zona immediatamente a sud del borro di Gagliana.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di formazione recente generalmente privi di valore architettonico e/o storico-documentale, in parte esito di interventi unitari, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 4, 5 e 6.

2. All'interno dell'ambito U1.6, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività industriali e artigianali
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alle tipologie Ce e Cm come definite all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse la residenza - salvo il caso di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Piano Operativo - e le attività turistico-ricettive.

3. Nel caso di interventi eccedenti quanto consentito dalla disciplina di tipo 3 e nel caso di cambio di destinazione d'uso è richiesta la contestuale realizzazione di sistemazioni a verde di ambientazione nelle parti prospettanti la viabilità pubblica, con alberature e/o siepi. Nel caso di interventi eccedenti quanto consentito dalla disciplina di tipo 5 per i lotti prospettanti via Fiorentina, via Brodolini o via Di Vittorio è prevista la cessione di una fascia della profondità minima di 2 ml. lungo tali vie da destinare a spazi pedonali e ciclabili e alla riqualificazione generale della zona.

4. L'insediamento di nuove medie strutture di vendita del settore alimentare è subordinato alla redazione di un progetto unitario convenzionato supportato da adeguate verifiche in merito agli effetti indotti sulla viabilità dai carichi urbanistici aggiuntivi previsti. La convenzione dovrà individuare le dotazioni di parcheggi richieste dalla normativa regionale di settore in relazione alla tipologia di intervento prevista e le opere necessarie per il miglioramento della viabilità.

Art. 61 Altre aree produttive di fondovalle (U1.7)

1. L'ambito U1.7 corrisponde al territorio urbano recente ed a carattere prevalentemente produttivo di Pian dell'Isola, Matassino, Porcellino e alla zona produttiva dell'ex Pirelli e delle aree limitrofe.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di formazione recente generalmente privi di valore architettonico e/o storico-documentale, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 5 e 6.

2. All'interno dell'ambito U1.7, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività industriali e artigianali
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alle tipologie Ce e, con esclusione del settore alimentare, Cm come definite all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse la residenza - salvo il caso di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Piano Operativo - e le attività turistico-ricettive.

Art. 62 Rete ecologica in area urbana di fondovalle (U1.8)

1. Sono elementi lineari corrispondenti a tratti del reticolo idrografico principale all'interno delle aree urbane che collegano le aree di più rilevante valore naturalistico ed ambientale, da sottoporre a tutela e da riqualificare dal punto di vista ecologico, ove possibile con la riduzione dell'impermeabilizzazione e l'ampliamento e la riqualificazione delle formazioni ripariali.

2. La valorizzazione dei corsi d'acqua ai fini dell'individuazione di percorsi per la fruizione escursionistica è ammessa se compatibile con la salvaguardia degli alvei e della vegetazione riparia. Eventuali interventi sugli ecosistemi fluviali dovranno salvaguardare la vegetazione ripariale, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, e garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

Art. 63 Tessuti di antico impianto e consolidati dei centri di bassa e media collina (U2.1)

1. L'ambito U2.1 comprende il territorio urbano di impianto storico e consolidato riconoscibile nei centri di collina di Palazzolo e Burchio.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di antica formazione classificati di rilevante valore architettonico e storico-documentale, tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie, riconosciuti di valore storico-documentale, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 2 e 3.

2. All'interno dell'ambito U2.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività turistico-ricettive e le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Esclusivamente nel caso di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 è ammessa la realizzazione tramite frazionamento di un unico alloggio aggiuntivo di Superficie utile inferiore alla Su minima sopra definita purché la riduzione non superi il 5%.

Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale.

4. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 28 nei casi previsti al comma 4 dello stesso articolo.

Per gli esercizi di vicinato non è richiesta la verifica delle superfici destinate alla sosta di relazione.

Art. 64 Tessuti recenti dei centri di bassa e media collina (U2.2)

1. L'ambito U2.2 comprende il territorio urbano recente ed a carattere prevalentemente residenziale nei centri collinari di Palazzolo, Burchio, Pian delle Macchie e nella zona di Poggiolino.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di formazione recente generalmente privi di valore architettonico e/o storico-documentale, in parte esito di interventi unitari, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 4, 5 e 6.

2. All'interno dell'ambito U2.2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività industriali e artigianali, le attività turistico-ricettive, le attività direzionali e di servizio e le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

Art. 65 Aree produttive di bassa e media collina (U2.3)

1. L'ambito U2.3 corrisponde al territorio urbano recente ed a carattere prevalentemente produttivo di Burchio.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di formazione recente generalmente privi di valore architettonico e/o storico-documentale, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 5 e 6.

2. All'interno dell'ambito U2.3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività industriali e artigianali
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alle tipologie Ce e, con esclusione del settore alimentare, Cm come definite all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse la residenza - salvo il caso di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Piano Operativo - e le attività turistico-ricettive.

Art. 66 Rete ecologica in area urbana di bassa e media collina (U2.4)

1. Sono elementi lineari corrispondenti a tratti del reticolo idrografico principale all'interno delle aree urbane che collegano le aree di più rilevante valore naturalistico ed ambientale, da sottoporre a tutela e da riqualificare dal punto di vista ecologico, ove possibile con la riduzione dell'impermeabilizzazione e l'ampliamento e la riqualificazione delle formazioni ripariali.

2. La valorizzazione dei corsi d'acqua ai fini dell'individuazione di percorsi per la fruizione escursionistica è ammessa se compatibile con la salvaguardia degli alvei e della vegetazione riparia. Eventuali interventi sugli ecosistemi fluviali dovranno salvaguardare la vegetazione ripariale, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, e garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

Art. 67 Tessuti di antico impianto e consolidati dei centri di alta collina (U3.1)

1. L'ambito U3.1 comprende il territorio urbano di impianto storico e consolidato riconoscibile nei centri altocollinari di Poggio alla Croce, Brollo, Ponte agli Stolli e Gaville.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di antica formazione classificati di rilevante valore architettonico e storico-documentale, tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie, riconosciuti di valore storico-documentale, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 2 e 3.

2. All'interno dell'ambito U3.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Esclusivamente nel caso di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 è ammessa la realizzazione tramite frazionamento di un unico alloggio aggiuntivo di Superficie utile inferiore alla Su minima sopra definita purché la riduzione non superi il 5%.

Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale.

4. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 28 nei casi previsti al comma 4 dello stesso articolo.

Per gli esercizi di vicinato non è richiesta la verifica delle superfici destinate alla sosta di relazione.

5. Gli spazi aperti di uso pubblico e collettivo caratterizzanti il tessuto di impianto antico dovranno essere tutelati, salvaguardando in particolare le strade pavimentate in pietra, individuate nelle Tavole di progetto del P.O.

Art. 68 Tessuti recenti dei centri di alta collina (U3.2)

1. L'ambito U3.2 comprende il territorio urbano recente ed a carattere prevalentemente residenziale nei centri altocollinari di Poggio alla Croce, Brollo, Ponte agli Stolli e Gaville.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di formazione recente generalmente privi di valore architettonico e/o storico-documentale, in parte esito di interventi unitari, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 4, 5 e 6.

2. All'interno dell'ambito U3.2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività industriali e artigianali, le attività turistico-ricettive, le attività direzionali e di servizio e le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

Art. 69 Rete ecologica in area urbana di alta collina (U3.3)

1. Sono elementi lineari corrispondenti a tratti del reticolo idrografico principale all'interno delle aree urbane che collegano le aree di più rilevante valore naturalistico ed ambientale, da sottoporre a tutela e da riqualificare dal punto di vista ecologico, ove possibile con la riduzione dell'impermeabilizzazione e l'ampliamento e la riqualificazione delle formazioni ripariali.

2. La valorizzazione dei corsi d'acqua ai fini dell'individuazione di percorsi per la fruizione escursionistica è ammessa se compatibile con la salvaguardia degli alvei e della vegetazione riparia. Eventuali interventi sugli ecosistemi fluviali dovranno salvaguardare la vegetazione ripariale, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, e garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

Capo II Aree urbane con disciplina specifica

Art. 70 Aree urbane con disciplina specifica nella U.T.O.E. 2 di Incisa

1. Riqualificazione in via D. Alighieri-piazza L. Mazzanti a Incisa (SU2.01)

Si prevede la demolizione dell'edificio degli ex macelli e la ricostruzione di un nuovo volume con destinazione ad attrezzature di servizio pubbliche - servizi culturali (Sd) - senza incremento di Superficie edificata (SE).

Art. 71 Aree urbane con disciplina specifica nella U.T.O.E. 3 di Figline

1. Riqualificazione in via G. da Verrazzano a Figline (SU3.01)

Si prevede il recupero del complesso colonico attualmente in stato di abbandono adiacente all'Ospedale Serristori, con destinazione residenziale. Le unità immobiliari di nuova individuazione dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 70 mq.

Per l'edificio principale è prevista la disciplina di intervento di tipo 3.

Per gli annessi è prevista la disciplina di intervento di tipo 4. È altresì ammessa la loro demolizione con ricostruzione di un nuovo unico volume (con altezza massima di 2 piani fuori terra e senza incremento di SE), con diversa collocazione all'interno del perimetro di intervento, con impiego di tecniche e materiali tradizionali coerenti a quelle dell'edificio principale; in tale caso l'intervento è subordinato alla redazione di un Piano di Recupero esteso all'intera area SU3.01 e dovrà prevedere la cessione all'Amministrazione Comunale degli spazi utili all'allargamento di via G. da Verrazzano per una fascia di 4 ml. di profondità lungo tutta la viabilità pubblica.

2. Integrazione di strutture a supporto di attività commerciale in via F. Petrarca a Figline (SU3.02)

Si prevede l'installazione di una struttura realizzata in legno o altro materiale leggero per una Superficie Coperta massima di 50 mq., oltre ad un'eventuale tettoia per una Superficie Coperta massima di 15 mq., con altezza massima di 4,50 ml.

L'intervento è subordinato alla sottoscrizione di atto d'obbligo alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività.

L'intervento dovrà tenere conto della fascia di rispetto ferroviario ai sensi del D.P.R. n. 753/1980, che interessa parte dell'area.

Art. 72 Aree urbane con disciplina specifica nella U.T.O.E. 4 di Restone e Porcellino

1. Riqualificazione in via del Porcellino-via M. Serao a Porcellino (SU4.01)

L'intervento prevede il recupero del complesso di antica formazione attualmente in stato di abbandono, con destinazione residenziale. Le unità immobiliari di nuova individuazione dovranno avere una Superficie utile (Su) media di 70 mq. Sono inoltre consentite attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici, attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie e ostelli e attività direzionali e di servizio.

Per l'edificio principale, con tipologia di palazzo signorile, è prevista la disciplina di intervento di tipo 2, in particolare con la conservazione degli elementi decorativi (cornici delle aperture) sul fronte principale e l'eliminazione delle superfetazioni recenti sul retro; dovrà inoltre essere conservato il muro di recinzione su via del Porcellino.

Per l'annesso a est è prevista la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); è consentito il rifacimento delle tettoie laterali con tecniche e materiali tradizionali.

Per l'annesso a nord-est è consentito il ripristino con le modalità definite al precedente art. 20.

Per gli edifici lungo via M. Serao è prevista la disciplina di intervento di tipo 4. È altresì ammessa la demolizione con ricostruzione di un nuovo volume con diversa sagoma (con altezza massima di 2 piani fuori terra) e diversa collocazione all'interno del perimetro di intervento, con possibilità di accorpamento della Superficie Edificata (SE) dell'annesso a nord-est, con impiego di tecniche e materiali tradizionali coerenti al contesto; in tale caso l'intervento è subordinato alla redazione di un Piano di Recupero esteso all'intera area SU4.01 e dovrà prevedere la cessione all'Amministrazione Comunale degli spazi utili all'allargamento di via M. Serao per una fascia di 5 ml. di profondità lungo tutta la viabilità pubblica.

Non è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate.