Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Titolo V Aree urbane

Capo I Articolazione delle aree urbane

Art. 53 Criteri di articolazione delle aree urbane

1. Le aree urbane del Comune di Figline e Incisa Valdarno sono individuate all'interno del territorio urbanizzato definito dal Piano Strutturale e sono articolate in ambiti, a partire dalla suddivisione in ambiti di paesaggio, sulla base dell'appartenenza ai tessuti dello stesso P.S. e delle caratteristiche morfologiche, funzionali ed ambientali dei contesti.

2. Gli ambiti, riportati nelle Tavole di progetto del P.O., attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla dell'ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) sono i seguenti:

  • - ambito di paesaggio di fondovalle (U1)
    • - tessuti di antico impianto dei centri principali (U1.1)
    • - tessuti consolidati dei centri principali (U1.2)
    • - tessuti di antico impianto e consolidati degli altri centri (U1.3)
    • - tessuti recenti dei centri principali (U1.4)
    • - tessuti recenti degli altri centri (U1.5)
    • - area produttiva e commerciale (U1.6)
    • - altre aree produttive di fondovalle (U1.7)
    • - rete ecologica in area urbana di fondovalle (U1.8)
  • - ambito di paesaggio di bassa e media collina (U2)
    • - tessuti di antico impianto e consolidati dei centri di bassa e media collina (U2.1)
    • - tessuti recenti dei centri di bassa e media collina (U2.2)
    • - aree produttive di bassa e media collina (U2.3)
    • - rete ecologica in area urbana di bassa e media collina (U2.4)
  • - ambito di paesaggio di alta collina (U3)
    • - tessuti di antico impianto e consolidati dei centri di alta collina (U3.1)
    • - tessuti recenti dei centri di alta collina (U3.2)
    • - rete ecologica in area urbana di alta collina (U3.3).

3. Per ciascun ambito sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle Tavole di progetto del P.O. o nella disciplina di aree specifiche, in particolare per quanto riguarda gli interventi per la tutela degli insediamenti di rilevante pregio e di interesse storico-documentale.

4. Nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:2.000 sono riportate con una specifica campitura:

  • - le aree riservate alla circolazione pedonale, non appartenenti a spazi aperti classificati come attrezzature di servizio pubbliche;
  • - le aree da mantenere libere da manufatti, nelle quali non sono consentiti interventi comportanti la realizzazione di nuovi volumi o l'installazione di nuovi manufatti, ad eccezione di quelli privi di rilevanza urbanistico edilizia; eventuali manufatti esistenti, nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui e sempreché legittimi, possono essere demoliti e ricostruiti con materiali adeguati al contesto intercettando il sedime preesistente, senza incremento di Superficie Coperta e di altezza e senza cambio d'uso.

5. Con la sigla Ai sono indicate sulle Tavole di progetto del P.O. le aree individuate come casse di espansione finalizzate alla riduzione del rischio idraulico e pertanto sottoposte a salvaguardia con divieto di realizzazione di qualsiasi edificio o manufatto; tale finalità è compatibile con la destinazione a parchi e giardini pubblici o di uso pubblico (Sv).

Art. 54 Interventi, sistemazioni ed attrezzature degli spazi pertinenziali degli edifici nelle aree urbane

1. Gli interventi di sistemazione ed attrezzatura degli spazi esterni pertinenziali devono essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale, articolato negli ambiti di paesaggio.

2. La progettazione delle sistemazioni esterne dovrà prevedere uno studio del contesto ecosistemico, pedoclimatico e paesaggistico dell'area finalizzato, in particolare per il verde verticale, alla scelta delle specie e alla composizione di formazioni vegetali miste arboree ed arbustive compatibili, valorizzando eventuali preesistenze di pregio e sostituendo impianti decontestualizzati.

Nella sistemazione degli spazi pertinenziali nei contesti urbani di margine è opportuno mantenere o ripristinare la connessione con la rete ecologica privilegiando l'impianto e la realizzazione di formazioni lineari, siepi e filari di specie arboree ed arbustive autoctone ed in particolare:

  • - per l'ambito di paesaggio di fondovalle (U1) specie igrofile tipiche delle zone ripariali e di fondovalle caratterizzate da terreni freschi e falda idrica superficiale;
  • - per gli ambiti di paesaggio di bassa e media collina (U2) e di alta collina (U3) formazioni di latifoglie da termofile a mesofile secondo le caratteristiche del contesto di riferimento.

Nelle sostituzioni e nei reimpianti dovrà essere evitato l'inserimento di specie arboree alloctone a sviluppo invasivo, quali la robinia (Robinia pseudacacia), l'ailanto (Ailanthus altissima) e altre specie aliene, anche in considerazione dei rischi per la biodiversità connessi alla loro diffusione; dove presenti tali specie dovranno preferibilmente essere eliminate. La propagazione delle specie invasive dovrà essere evitata anche attraverso adeguate misure precauzionali da adottare negli scavi e nei movimenti di terra per garantirne il contenimento, da definire in sede di Regolamento Edilizio o altro regolamento comunale.

3. Gli interventi sugli spazi aperti di edifici e complessi di matrice storica, in particolare negli ambiti U1.1, U1.2, U2.1 e U3.1 e di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 o t2, devono garantire la conservazione e l'eventuale ripristino di detti spazi e dei singoli elementi costitutivi originari, con particolare riguardo ad elementi quali pavimentazioni, pozzi, cancellate, recinzioni, filari, edicole, fontane, panchine in muratura, roste, lapidi, stemmi, filari, opere murarie, siepi ed altre singolarità vegetali. Il rifacimento e la manutenzione degli stessi devono prevedere l'impiego di materiali e tecnologie per quanto possibile simili a quelli originari.

4. È ammessa la realizzazione di nuove autorimesse nel lotto di pertinenza di edifici residenziali nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - dimensioni non eccedenti le dotazioni minime per la sosta stanziale di cui al precedente art. 28, computando anche eventuali autorimesse pertinenziali esistenti, e caratteristiche tali da risultare superfici accessorie comunque escluse dal computo della Superficie edificabile (o edificata) (SE);
  • - costituzione di vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento.

Nel caso di lotti di pertinenza di edifici con disciplina di intervento t1 o t2 eventuali autorimesse pertinenziali potranno essere realizzate esclusivamente nel sottosuolo e solo all'esterno del resede storico riconosciuto; per gli edifici con disciplina di intervento t1 sarà comunque necessario il parere della Soprintendenza. Dovranno comunque essere privilegiate soluzioni dove a causa del dislivello della quota originaria dello stato dei luoghi il percorso di accesso all'autorimessa non necessiti di movimenti di terra significativi, né tantomeno di rampe.

5. La realizzazione di piscine ad uso privato e dei volumi tecnici necessari per il loro corretto funzionamento, che dovranno comunque essere completamente interrati o collocati all'interno di edifici esistenti, è ammessa con esclusione del resede di pertinenza di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 o t2 e negli ambiti U1.8, U2.4 e U3.3.

Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

  • - è consentita la realizzazione di piscine pertinenziali se completamente interrate ed ove per l'approvvigionamento sia dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015;
    sono ammesse piscine seminterrate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a retta di altezza superiore a 1 ml.;
  • - la vasca potrà avere dimensioni d'ingombro massime pari a 120 mq., fermo restando il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% del lotto di pertinenza sistemato a prato e/o con piantumazioni;
  • - la forma della piscina dovrà essere in armonia con il contesto; la forma dell'invaso dovrà essere preferibilmente rettangolare, mentre altre forme sono consentite allo scopo esclusivo di meglio adeguarsi alle caratteristiche del sito per minimizzare i movimenti di terra;
  • - il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto e scelto nelle tonalità neutre congrue all'ambiente, nei colori della sabbia o nelle tonalità del verde, dal grigio verde al verde bottiglia, escludendo comunque il colore azzurro;
  • - eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1,20 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità massima di 2 ml.; nel caso di piscine a servizio di strutture turistico-ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi.

6. È ammessa la realizzazione di campi da tennis e attrezzature sportive simili a carattere pertinenziale, con esclusione del resede di pertinenza di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 o t2, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - dovranno essere limitati i movimenti di terra, evitando in ogni caso la necessità di realizzare muri a retta di altezza superiore a 1 ml.;
  • - nel caso di realizzazione in materiale sintetico dovrà comunque essere verificato il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% del lotto di pertinenza;
  • - per l'approvvigionamento per innaffiature e altre necessità deve essere dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico.

7. È ammessa, con esclusione di resede di pertinenza di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 o t2 e degli ambiti U1.8, U2.4 e U3.3, fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, la realizzazione di tettoie fotovoltaiche per il riparo delle autovetture nel lotto di pertinenza, per le quali dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • - nel caso di edifici residenziali monofamiliari e bifamiliari con giardino devono avere ingombro planimetrico a terra non superiore a 25 mq. per ogni unità immobiliare;
  • - nel caso di edifici con destinazione d'uso turistico-ricettiva, agrituristici o residenziali plurifamiliari è consentita la installazione di una tettoia per ogni camera o unità immobiliare/abitativa, con ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
  • - nel caso di attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi possono essere realizzate tettoie per le auto in sosta nella misura di 15 mq. per posto macchina, fino ad un massimo di complessivi 125 mq.;
  • - l'altezza utile (HU) di tali manufatti non dovrà essere superiore a 2,70 ml.; è sempre ammessa la sporgenza massima di 0,20 ml. per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta massima consentita.

8. Nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo sono consentite le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, con esclusione dei resede di pertinenza di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 o t2 e degli ambiti U1.8, U2.4 e U3.3.

9. Nelle aree urbane la realizzazione di recinzioni è di norma consentita adottando forme e materiali coerenti al contesto e, nel caso di edifici e complessi esito di interventi unitari, nel rispetto delle forme e dei materiali caratterizzanti l'unitarietà. Nei tessuti di antico impianto e consolidati (U1.1, U1.2, U1.3, U2.1 e U3.1) e per edifici e complessi con disciplina di intervento di tipo t1, t2 o t3 eventuali nuove recinzioni dovranno essere realizzate in ferro o legno verniciato e muretto di sostegno in muratura in pietra e/o mattoni a faccia vista o intonacata oppure con siepi vive; esclusivamente per le parti non visibili da spazi pubblici sono ammesse anche recinzioni in rete metallica zincata o plastificata sostenuta da profilati metallici leggeri e siepe viva. La recinzione potrà avere altezza massima di 2 ml., che nel caso di dislivello alla base dovrà essere misurata alla quota inferiore; un'altezza massima di 2,50 ml. potrà essere ammessa nel caso di terreno in forte pendio.
Le prescrizioni sopra indicate non si applicano a edifici e complessi destinati ad attrezzature di servizio pubbliche.

Art. 55 Tessuti di antico impianto dei centri principali (U1.1)

1. L'ambito U1.1 comprende il territorio urbano di impianto storico corrispondente ai centri antichi di Figline e di Incisa, a carattere residenziale misto ad altre funzioni terziarie e di servizio legate al ruolo di centralità urbana.

Caratterizzano tale ambito edifici e complessi edilizi di antica formazione classificati di rilevante valore architettonico e storico-documentale, tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie, riconosciuti di valore storico-documentale, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo t2 e t3.

2. All'interno dell'ambito U1.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o di produzione di beni artistici
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 45 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Esclusivamente nel caso di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 è ammessa la realizzazione tramite frazionamento di un unico alloggio aggiuntivo di Superficie utile inferiore alla Su minima sopra definita purché la riduzione non superi il 5%.

Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale.

Nel caso di cambio d'uso a residenza di unità immobiliari al piano terra dovrà essere contestualmente prevista l'eliminazione di infissi incongrui nelle facciate prospettanti aree pubbliche, strade o piazze.

4. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 28 nei casi previsti al comma 4 dello stesso articolo.

Per gli esercizi di vicinato non è richiesta la verifica delle superfici destinate alla sosta di relazione.

Art. 56 Tessuti consolidati dei centri principali (U1.2)

1. L'ambito U1.2 comprende il territorio urbano consolidato di Figline e di Incisa, a prevalentemente carattere residenziale misto ad altre funzioni terziarie e di servizio legate alla collocazione lungo tracciati urbani importanti.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di antica formazione classificati di rilevante valore architettonico e storico-documentale, tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie, riconosciuti di valore storico-documentale, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 2 e 3.

2. All'interno dell'ambito U1.2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Esclusivamente nel caso di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 è ammessa la realizzazione tramite frazionamento di un unico alloggio aggiuntivo di Superficie utile inferiore alla Su minima sopra definita purché la riduzione non superi il 5%.

Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale.

4. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 28 nei casi previsti al comma 4 dello stesso articolo.

Per gli esercizi di vicinato non è richiesta la verifica delle superfici destinate alla sosta di relazione.

5. Gli spazi aperti di uso pubblico e collettivo caratterizzanti il tessuto di impianto antico dovranno essere tutelati, salvaguardando in particolare le parti pavimentate in pietra, individuate nelle Tavole di progetto del P.O.

Art. 57 Tessuti di antico impianto e consolidati degli altri centri (U1.3)

1. L'ambito U1.3 comprende il territorio urbano di impianto storico e consolidato riconoscibile nei centri di fondovalle di Porcellino, Restone e allo Stecco vecchio.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di antica formazione classificati di rilevante valore architettonico e storico-documentale, tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie, riconosciuti di valore storico-documentale, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 2 e 3.

2. All'interno dell'ambito U1.3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Esclusivamente nel caso di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 è ammessa la realizzazione tramite frazionamento di un unico alloggio aggiuntivo di Superficie utile inferiore alla Su minima sopra definita purché la riduzione non superi il 5%.

Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale.

4. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 28 nei casi previsti al comma 4 dello stesso articolo.

Per gli esercizi di vicinato non è richiesta la verifica delle superfici destinate alla sosta di relazione.

Art. 58 Tessuti recenti dei centri principali (U1.4)

1. L'ambito U1.4 comprende il territorio urbano recente ed a carattere prevalentemente residenziale dei centri di Figline, Matassino e Incisa.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di formazione recente generalmente privi di valore architettonico e/o storico-documentale, in parte esito di interventi unitari, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 4, 5 e 6.

2. All'interno dell'ambito U1.4, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività turistico-ricettive e le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

Art. 59 Tessuti recenti degli altri centri (U1.5)

1. L'ambito U1.5 comprende il territorio urbano recente ed a carattere prevalentemente residenziale nei centri di fondovalle di Porcellino e Restone.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di formazione recente generalmente privi di valore architettonico e/o storico-documentale, in parte esito di interventi unitari, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 4, 5 e 6.

2. All'interno dell'ambito U1.5, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività turistico-ricettive e le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

Art. 60 Area produttiva e commerciale (U1.6)

1. L'ambito U1.6 corrisponde al territorio urbano recente ed a carattere prevalentemente produttivo e terziario di Lagaccioni, compresa la Massa e la zona immediatamente a sud del borro di Gagliana.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di formazione recente generalmente privi di valore architettonico e/o storico-documentale, in parte esito di interventi unitari, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 4, 5 e 6.

2. All'interno dell'ambito U1.6, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività industriali e artigianali
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alle tipologie Ce e Cm come definite all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse la residenza - salvo il caso di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Piano Operativo - e le attività turistico-ricettive.

3. Nel caso di interventi eccedenti quanto consentito dalla disciplina di tipo 3 e nel caso di cambio di destinazione d'uso è richiesta la contestuale realizzazione di sistemazioni a verde di ambientazione nelle parti prospettanti la viabilità pubblica, con alberature e/o siepi. Nel caso di interventi eccedenti quanto consentito dalla disciplina di tipo 5 per i lotti prospettanti via Fiorentina, via Brodolini o via Di Vittorio è prevista la cessione di una fascia della profondità minima di 2 ml. lungo tali vie da destinare a spazi pedonali e ciclabili e alla riqualificazione generale della zona.

4. L'insediamento di nuove medie strutture di vendita del settore alimentare è subordinato alla redazione di un progetto unitario convenzionato supportato da adeguate verifiche in merito agli effetti indotti sulla viabilità dai carichi urbanistici aggiuntivi previsti. La convenzione dovrà individuare le dotazioni di parcheggi richieste dalla normativa regionale di settore in relazione alla tipologia di intervento prevista e le opere necessarie per il miglioramento della viabilità.

Art. 61 Altre aree produttive di fondovalle (U1.7)

1. L'ambito U1.7 corrisponde al territorio urbano recente ed a carattere prevalentemente produttivo di Pian dell'Isola, Matassino, Porcellino e alla zona produttiva dell'ex Pirelli e delle aree limitrofe.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di formazione recente generalmente privi di valore architettonico e/o storico-documentale, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 5 e 6.

2. All'interno dell'ambito U1.7, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività industriali e artigianali
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alle tipologie Ce e, con esclusione del settore alimentare, Cm come definite all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse la residenza - salvo il caso di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Piano Operativo - e le attività turistico-ricettive.

Art. 62 Rete ecologica in area urbana di fondovalle (U1.8)

1. Sono elementi lineari corrispondenti a tratti del reticolo idrografico principale all'interno delle aree urbane che collegano le aree di più rilevante valore naturalistico ed ambientale, da sottoporre a tutela e da riqualificare dal punto di vista ecologico, ove possibile con la riduzione dell'impermeabilizzazione e l'ampliamento e la riqualificazione delle formazioni ripariali.

2. La valorizzazione dei corsi d'acqua ai fini dell'individuazione di percorsi per la fruizione escursionistica è ammessa se compatibile con la salvaguardia degli alvei e della vegetazione riparia. Eventuali interventi sugli ecosistemi fluviali dovranno salvaguardare la vegetazione ripariale, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, e garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

Art. 63 Tessuti di antico impianto e consolidati dei centri di bassa e media collina (U2.1)

1. L'ambito U2.1 comprende il territorio urbano di impianto storico e consolidato riconoscibile nei centri di collina di Palazzolo e Burchio.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di antica formazione classificati di rilevante valore architettonico e storico-documentale, tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie, riconosciuti di valore storico-documentale, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 2 e 3.

2. All'interno dell'ambito U2.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività turistico-ricettive e le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Esclusivamente nel caso di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 è ammessa la realizzazione tramite frazionamento di un unico alloggio aggiuntivo di Superficie utile inferiore alla Su minima sopra definita purché la riduzione non superi il 5%.

Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale.

4. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 28 nei casi previsti al comma 4 dello stesso articolo.

Per gli esercizi di vicinato non è richiesta la verifica delle superfici destinate alla sosta di relazione.

Art. 64 Tessuti recenti dei centri di bassa e media collina (U2.2)

1. L'ambito U2.2 comprende il territorio urbano recente ed a carattere prevalentemente residenziale nei centri collinari di Palazzolo, Burchio, Pian delle Macchie e nella zona di Poggiolino.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di formazione recente generalmente privi di valore architettonico e/o storico-documentale, in parte esito di interventi unitari, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 4, 5 e 6.

2. All'interno dell'ambito U2.2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività industriali e artigianali, le attività turistico-ricettive, le attività direzionali e di servizio e le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

Art. 65 Aree produttive di bassa e media collina (U2.3)

1. L'ambito U2.3 corrisponde al territorio urbano recente ed a carattere prevalentemente produttivo di Burchio.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di formazione recente generalmente privi di valore architettonico e/o storico-documentale, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 5 e 6.

2. All'interno dell'ambito U2.3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività industriali e artigianali
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alle tipologie Ce e, con esclusione del settore alimentare, Cm come definite all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse la residenza - salvo il caso di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Piano Operativo - e le attività turistico-ricettive.

Art. 66 Rete ecologica in area urbana di bassa e media collina (U2.4)

1. Sono elementi lineari corrispondenti a tratti del reticolo idrografico principale all'interno delle aree urbane che collegano le aree di più rilevante valore naturalistico ed ambientale, da sottoporre a tutela e da riqualificare dal punto di vista ecologico, ove possibile con la riduzione dell'impermeabilizzazione e l'ampliamento e la riqualificazione delle formazioni ripariali.

2. La valorizzazione dei corsi d'acqua ai fini dell'individuazione di percorsi per la fruizione escursionistica è ammessa se compatibile con la salvaguardia degli alvei e della vegetazione riparia. Eventuali interventi sugli ecosistemi fluviali dovranno salvaguardare la vegetazione ripariale, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, e garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

Art. 67 Tessuti di antico impianto e consolidati dei centri di alta collina (U3.1)

1. L'ambito U3.1 comprende il territorio urbano di impianto storico e consolidato riconoscibile nei centri altocollinari di Poggio alla Croce, Brollo, Ponte agli Stolli e Gaville.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di antica formazione classificati di rilevante valore architettonico e storico-documentale, tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie, riconosciuti di valore storico-documentale, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 2 e 3.

2. All'interno dell'ambito U3.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Esclusivamente nel caso di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 è ammessa la realizzazione tramite frazionamento di un unico alloggio aggiuntivo di Superficie utile inferiore alla Su minima sopra definita purché la riduzione non superi il 5%.

Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale.

4. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 28 nei casi previsti al comma 4 dello stesso articolo.

Per gli esercizi di vicinato non è richiesta la verifica delle superfici destinate alla sosta di relazione.

5. Gli spazi aperti di uso pubblico e collettivo caratterizzanti il tessuto di impianto antico dovranno essere tutelati, salvaguardando in particolare le strade pavimentate in pietra, individuate nelle Tavole di progetto del P.O.

Art. 68 Tessuti recenti dei centri di alta collina (U3.2)

1. L'ambito U3.2 comprende il territorio urbano recente ed a carattere prevalentemente residenziale nei centri altocollinari di Poggio alla Croce, Brollo, Ponte agli Stolli e Gaville.

Caratterizzano in prevalenza tale ambito edifici e complessi edilizi di formazione recente generalmente privi di valore architettonico e/o storico-documentale, in parte esito di interventi unitari, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo 4, 5 e 6.

2. All'interno dell'ambito U3.2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività industriali e artigianali, le attività turistico-ricettive, le attività direzionali e di servizio e le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

Art. 69 Rete ecologica in area urbana di alta collina (U3.3)

1. Sono elementi lineari corrispondenti a tratti del reticolo idrografico principale all'interno delle aree urbane che collegano le aree di più rilevante valore naturalistico ed ambientale, da sottoporre a tutela e da riqualificare dal punto di vista ecologico, ove possibile con la riduzione dell'impermeabilizzazione e l'ampliamento e la riqualificazione delle formazioni ripariali.

2. La valorizzazione dei corsi d'acqua ai fini dell'individuazione di percorsi per la fruizione escursionistica è ammessa se compatibile con la salvaguardia degli alvei e della vegetazione riparia. Eventuali interventi sugli ecosistemi fluviali dovranno salvaguardare la vegetazione ripariale, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, e garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

Capo II Aree urbane con disciplina specifica

Art. 70 Aree urbane con disciplina specifica nella U.T.O.E. 2 di Incisa

1. Riqualificazione in via D. Alighieri-piazza L. Mazzanti a Incisa (SU2.01)

Si prevede la demolizione dell'edificio degli ex macelli e la ricostruzione di un nuovo volume con destinazione ad attrezzature di servizio pubbliche - servizi culturali (Sd) - senza incremento di Superficie edificata (SE).

Art. 71 Aree urbane con disciplina specifica nella U.T.O.E. 3 di Figline

1. Riqualificazione in via G. da Verrazzano a Figline (SU3.01)

Si prevede il recupero del complesso colonico attualmente in stato di abbandono adiacente all'Ospedale Serristori, con destinazione residenziale. Le unità immobiliari di nuova individuazione dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 70 mq.

Per l'edificio principale è prevista la disciplina di intervento di tipo 3.

Per gli annessi è prevista la disciplina di intervento di tipo 4. È altresì ammessa la loro demolizione con ricostruzione di un nuovo unico volume (con altezza massima di 2 piani fuori terra e senza incremento di SE), con diversa collocazione all'interno del perimetro di intervento, con impiego di tecniche e materiali tradizionali coerenti a quelle dell'edificio principale; in tale caso l'intervento è subordinato alla redazione di un Piano di Recupero esteso all'intera area SU3.01 e dovrà prevedere la cessione all'Amministrazione Comunale degli spazi utili all'allargamento di via G. da Verrazzano per una fascia di 4 ml. di profondità lungo tutta la viabilità pubblica.

2. Integrazione di strutture a supporto di attività commerciale in via F. Petrarca a Figline (SU3.02)

Si prevede l'installazione di una struttura realizzata in legno o altro materiale leggero per una Superficie Coperta massima di 50 mq., oltre ad un'eventuale tettoia per una Superficie Coperta massima di 15 mq., con altezza massima di 4,50 ml.

L'intervento è subordinato alla sottoscrizione di atto d'obbligo alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività.

L'intervento dovrà tenere conto della fascia di rispetto ferroviario ai sensi del D.P.R. n. 753/1980, che interessa parte dell'area.

Art. 72 Aree urbane con disciplina specifica nella U.T.O.E. 4 di Restone e Porcellino

1. Riqualificazione in via del Porcellino-via M. Serao a Porcellino (SU4.01)

L'intervento prevede il recupero del complesso di antica formazione attualmente in stato di abbandono, con destinazione residenziale. Le unità immobiliari di nuova individuazione dovranno avere una Superficie utile (Su) media di 70 mq. Sono inoltre consentite attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici, attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie e ostelli e attività direzionali e di servizio.

Per l'edificio principale, con tipologia di palazzo signorile, è prevista la disciplina di intervento di tipo 2, in particolare con la conservazione degli elementi decorativi (cornici delle aperture) sul fronte principale e l'eliminazione delle superfetazioni recenti sul retro; dovrà inoltre essere conservato il muro di recinzione su via del Porcellino.

Per l'annesso a est è prevista la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); è consentito il rifacimento delle tettoie laterali con tecniche e materiali tradizionali.

Per l'annesso a nord-est è consentito il ripristino con le modalità definite al precedente art. 20.

Per gli edifici lungo via M. Serao è prevista la disciplina di intervento di tipo 4. È altresì ammessa la demolizione con ricostruzione di un nuovo volume con diversa sagoma (con altezza massima di 2 piani fuori terra) e diversa collocazione all'interno del perimetro di intervento, con possibilità di accorpamento della Superficie Edificata (SE) dell'annesso a nord-est, con impiego di tecniche e materiali tradizionali coerenti al contesto; in tale caso l'intervento è subordinato alla redazione di un Piano di Recupero esteso all'intera area SU4.01 e dovrà prevedere la cessione all'Amministrazione Comunale degli spazi utili all'allargamento di via M. Serao per una fascia di 5 ml. di profondità lungo tutta la viabilità pubblica.

Non è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate.

Titolo VI Mobilità

Art. 73 Autostrada (M1)

1. Appartiene all'ambito M1 il tracciato dell'Autostrada A1, che ha il ruolo gerarchicamente più importante, di livello nazionale.

2. Non sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile.

3. Al fine della mitigazione dell'effetto barriera e di frammentazione ecologica generati dal tracciato autostradale, nei tratti con ostacoli o barriere visive permanenti devono essere previste fasce alberate longitudinali e trasversali raccordate alle coperture boschive esistenti; tali interventi devono essere accompagnati, ovunque si prevedano sottopassi, da specifiche soluzioni atte ad agevolare il transito della fauna minore.

4. Nelle Tavole di progetto del P.O. è indicata la fascia di salvaguardia riferita al progetto di potenziamento della A1 con la realizzazione della terza corsia.

All'interno di tale fascia non sono ammessi:

  • - gli interventi di nuova edificazione, ancorché finalizzati alle attività agricole, compresi i manufatti aziendali che non necessitano di P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 101 delle presenti Norme e comprese le piscine pertinenziali;
  • - la demolizione e ricostruzione con una diversa collocazione degli edifici e la sostituzione edilizia;
  • - gli interventi comportanti l'ampliamento di edifici esistenti;
  • - gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione di volumi aggiuntivi o la diversa collocazione di volumi esistenti.

È comunque consentita la ricostruzione degli edifici demoliti o fortemente danneggiati a seguito dei lavori di ampliamento della piattaforma autostradale, anche con delocalizzazione delle volumetrie ove la ricostruzione fosse inibita da norme sovraordinate.

Nel caso di edifici con disciplina di intervento di tipo 3 (t3) ricadenti all'interno della fascia di rispetto autostradale è consentita, qualora resa indispensabile per motivi statici adeguatamente documentati, la demolizione con fedele ricostruzione traslata dell'intero edificio - con medesima sagoma, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica - in una collocazione diversa purché alla minima distanza dalla posizione originaria utile a risultare esterna alla citata fascia di rispetto.

Art. 74 Ferrovia (M2)

1. L'ambito M2 corrisponde alle aree appartenenti alla linea ferroviaria Direttissima Roma-Firenze e alla linea ferroviaria lenta Roma-Firenze, comprese la stazione di Figline e la fermata di Incisa.

2. L'ambito è interamente destinato alla mobilità su ferro.

Art. 75 Viabilità principale (M3)

1. Appartengono alla viabilità principale (M3) la Strada Regionale 69 "di Val d'Arno" e le Varianti alla S.R. 69, compreso il tratto extraurbano della S.P. 124 "Urbinese" (in parte oggetto di adeguamento nell'ambito del progetto della Variante Casello-Casello), maggiori assi di connessione sovracomunale di fondovalle, nonché il sistema di tracciati che organizza la distribuzione dei maggiori flussi di attraversamento all'interno dell'abitato di Figline.

2. Sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria o comunque in sede protetta.

Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

3. Nei tratti urbani (M3.1) - Incisa (via Nazionale, via Roma), La Massa (via Fiorentina), Figline (via Fiorentina, via Brodolini, via Copernico, via Ungheria, via Comunità Europea, via Pertini, via Roma, via Fratelli Cervi, Matassino (via Nenni, via Amendola), Restone - dovranno essere adottate specifiche misure per il miglioramento della sicurezza, in particolare a favore della componente pedonale e ciclistica, anche con strumenti di moderazione del traffico che comportino il ridisegno della sezione stradale.

4. Nelle Tavole di progetto del P.O. è indicata la fascia di salvaguardia per la realizzazione del lotto 4 della variante alla S.R. 69.

All'interno di tale fascia non sono ammessi:

  • - gli interventi di nuova edificazione, ancorché finalizzati alle attività agricole, compresi i manufatti aziendali che non necessitano di P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 101 delle presenti Norme e comprese le piscine pertinenziali;
  • - la demolizione e ricostruzione con una diversa collocazione degli edifici e la sostituzione edilizia;
  • - gli interventi comportanti l'ampliamento di edifici esistenti;
  • - gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione di volumi aggiuntivi o la diversa collocazione di volumi esistenti.

Art. 76 Viabilità di collegamento trasversale (M4)

1. La viabilità di collegamento trasversale (M4) comprende i tracciati stradali principali della S.P. 1 "Aretina", della S.P. 14 "delle Miniere" (con il tratto di via del Porcellino che la collega alla S.R. 69), della S.P. 16 "Chianti-Valdarno", della S.P. 56 "del Brollo e di Poggio alla Croce", della S.P. 87 "Ponte Matassino-Reggello", in parte della S.P. 124 "Urbinese" e via Pian dell'Isola-via Santa Maria Maddalena, assi di connessione con i territori contermini.

2. Sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria o comunque in sede protetta.

Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

3. Nei tratti urbani (M4.1) - Palazzolo, Burchio, Pian dell'Isola, Incisa (via Petrarca, via XX settembre, via Roma), Figline (via Grevigiana, via Pistelli, via Copernico), Matassino (via Toti, via Urbinese), Poggio alla Croce, Ponte agli Stolli, Porcellino - dovranno essere adottate specifiche misure per il miglioramento della sicurezza, in particolare a favore della componente pedonale e ciclistica, anche con strumenti di moderazione del traffico che comportino il ridisegno della sezione stradale.

Art. 77 Regole e criteri per gli impianti di distribuzione carburanti

1. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita lungo i tracciati appartenenti alla viabilità principale (M1, M3, M4 - ad eccezione degli ambiti M3.1 e M4.1) nei tratti extraurbani - con esclusione degli ambiti R1.4, R2.3, R2.4, R2.7 e nell'intero ambito di paesaggio R3, delle aree di protezione storico ambientale, degli ambiti di pertinenza dei centri storici, dei nuclei storici e dei beni culturali, degli insediamenti accentrati e dei complessi di matrice antica - e nelle aree urbane limitatamente agli ambiti U1.6, U1.7 e U2.3, nel rispetto di quanto prescritto dalle normative di settore vigenti.

L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti lungo i tracciati sopra citati nel territorio rurale è subordinata al parere favorevole della Conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014.

2. Fermo restando il rispetto delle vigenti normative specifiche, nei nuovi impianti di distribuzione o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti, per i locali a servizio del mezzo, destinati ad attività commerciali o a servizio della persona è ammessa un'Altezza massima (Hmax) di 4,50 ml.; l'altezza delle tettoie di copertura delle aree di rifornimento, misurata all'estradosso, non deve superare 7 ml.; tali altezze massime dovranno essere rispettate anche per gli impianti tecnologici, salvo dimostrata impossibilità tecnica. L'Indice di Copertura dovrà essere inferiore al 20% e la Superficie Coperta complessiva non potrà in ogni caso superare 400 mq.

3. Nei nuovi impianti di distribuzione o di modifiche a quelli esistenti dovranno essere previsti appositi spazi per la ricarica dei veicoli elettrici nella misura minima di due postazioni per ciascun impianto.

4. Gli impianti dovranno essere dotati di almeno due posti auto per la sosta di relazione; in caso di attività commerciali dovranno essere previsti in aggiunta parcheggi per la sosta di relazione nella misura stabilita per le attività commerciali.

5. Dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

Art. 78 Rete dei percorsi escursionistici

1. Nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:10.000 è individuata la rete dei principali percorsi escursionistici, orientata prioritariamente alla fruizione pedonale e - per quanto compatibile con la morfologia dei luoghi - ciclistica o a cavallo per il tempo libero o lo sport. Per tali itinerari dovrà essere garantita la percorribilità pubblica.

È comunque ammessa l'individuazione di ulteriori itinerari nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti adeguati alla fruizione pubblica e previsti dalle normative.

Art. 79 Rete ciclabile e ciclopedonale

1. Nelle Tavole di progetto del P.O. sono individuati i principali percorsi della rete ciclabile e ciclopedonale di collegamento tra località e luoghi di interesse collettivo e alternativa alla mobilità veicolare, complementare alla rete escursionistica per il tempo libero o lo sport, alla quale appartiene la ciclopista dell'Arno.

È comunque ammessa l'individuazione di ulteriori itinerari nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti adeguati alla fruizione pubblica e previsti dalle normative.

2. I percorsi in sede stradale o su aree di uso pubblico, attraverso i quali si favorisce l'uso allargato del territorio, non individuano aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio, quanto piuttosto itinerari d'uso pubblico che utilizzano tracciati esistenti. Ove localizzati su strade carrabili, qualora non sia possibile l'individuazione di spazi riservati esclusivamente alla circolazione pedonale e ciclabile, dovranno essere adottate opportune misure di regolamentazione del traffico per privilegiare e tutelare i ciclisti e i pedoni.

Gli elementi di ingombro (impianti per l'illuminazione, alberature, sedute, impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante, in modo da agevolare il transito e facilitare la percezione degli spazi.

Titolo VII Territorio rurale

Capo I Articolazione del territorio rurale

Art. 80 Criteri di articolazione del territorio rurale

1. Il territorio rurale è individuato all'esterno delle aree urbane, come definite al precedente art. 53. In tali aree si applicano le disposizioni del Capo III del Titolo IV della L.R. 65/2014, con le precisazioni e le prescrizioni contenute nel presente Titolo.

Il territorio rurale è articolato in ambiti sulla base della suddivisione in sub-ambiti di paesaggio del Piano Strutturale, tenendo conto delle aree fragili del territorio aperto individuate dal PTC e delle connessioni ecologiche trasversali lungo i principali elementi del reticolo idrografico.

Sono inoltre individuate le aree comprese all'interno del perimetro del territorio urbanizzato del Piano Strutturale non ancora urbanizzate e non oggetto di intervento nel presente Piano Operativo.

2. Gli ambiti, riportati nelle Tavole di progetto del P.O., attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla dell'ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) sono i seguenti:

  • - ambito di paesaggio di fondovalle (R1)
    • - ambito a prevalente caratterizzazione rurale (R1.1)
    • - ambito a prevalente caratterizzazione urbana e infrastrutturale (R1.2)
    • - ambito di contenimento del rischio idraulico (R1.3)
    • - connessione fluviale dell'Arno e dei suoi affluenti (R1.4)
    • - ambito di fondovalle a trasformazione differita (R1.5)
  • - ambito di paesaggio di bassa e media collina (R2)
    • - ambito dei seminativi (R2.1)
    • - ambito a morfologia accidentata (R2.2)
    • - area fragile di Loppiano (R2.3)
    • - area fragile del Chianti nella bassa e media collina (R2.4)
    • - ambito di mezzacosta (R2.5)
    • - ambito dell'ex miniera di Santa Barbara (R2.6)
    • - connessioni nella bassa e media collina lungo i corsi d'acqua (R2.7)
  • - ambito di paesaggio di alta collina (R3)
    • - ambito a prevalente caratterizzazione forestale (R3.1)
    • - area fragile del Chianti in alta collina (R3.2)
    • - connessioni in alta collina lungo i corsi d'acqua (R3.3).

3. Per ciascun ambito sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle Tavole di progetto del P.O. o nella disciplina di aree specifiche, in particolare per quanto riguarda gli interventi per la tutela degli insediamenti di rilevante pregio e di interesse storico-documentale.

4. All'interno degli ambiti sono individuati i contesti appartenenti agli insediamenti accentrati non urbani e i complessi di matrice storica:

  • - insediamenti accentrati di antica formazione (identificati dalla lettera a, in aggiunta alla sigla dell'ambito)
  • - insediamenti accentrati recenti (identificati dalla lettera b, in aggiunta alla sigla dell'ambito)
  • - complessi di matrice antica (identificati dalla lettera c, in aggiunta alla sigla dell'ambito).

5. Nel territorio rurale, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite di norma esclusivamente le attività agricole. È ammessa, fermo restando il rispetto delle disposizioni di tutela delle risorse in generale e del territorio rurale, la realizzazione di impianti e infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico, cioè di opere di urbanizzazione quali reti di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue, reti per la captazione, l'adduzione e la potabilizzazione ai fini dell'uso idropotabile, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e reti per il trasferimento dati.

Gli interventi di trasformazione da parte dell'imprenditore agricolo, la realizzazione di nuovi edifici e l'installazione di nuovi manufatti nei singoli ambiti sono disciplinati al successivo Capo III.

Per le destinazioni d'uso e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per le pertinenze degli edifici valgono le disposizioni dei successivi Capi IV e V. Per gli insediamenti rurali accentrati (rappresentati nelle tavole di progetto in scala 1:2.000) e i complessi di matrice antica vale inoltre quanto disciplinato ai successivi artt. 84, 85 e 86.

6. L' ambito di fondovalle a trasformazione differita (R1.5) individua i contesti prevalentemente inedificati inclusi dal Piano Strutturale all'interno del perimetro del territorio urbanizzato ma non oggetto di interventi di trasformazione nel presente Piano Operativo.

In tali aree si applicano le discipline per il territorio rurale con esclusione degli interventi che possano pregiudicare l'eventuale futura attivazione delle trasformazioni di carattere urbano, come specificato ai successivi Capi IV e V.

7. Con la sigla Ai sono indicate sulle Tavole di progetto del P.O. le aree individuate per la localizzazione di casse di espansione finalizzate alla riduzione del rischio idraulico e pertanto sottoposte a salvaguardia con divieto di realizzazione di qualsiasi edificio o manufatto.

8. Nelle aree in passato oggetto di attività estrattive, compreso l'ambito dell'ex miniera di Santa Barbara (R2.6), in particolare nelle aree umide, in considerazione dell'alta valenza ecologica di tali aree eventuali progetti non già assoggettati in precedenza a valutazione di incidenza dovranno essere assoggettati a VIncA per gli effetti che potrebbero comportare sulle specie protette proprie della ZSC IT5190002, nonché per la conservazione della loro valenza, anche funzionale, di aree di collegamento ecologico; in particolare tali progetti dovranno presentare, in relazione al grado di disturbo che essi comporteranno alla fauna protetta, o alla compromissione dei relativi habitat, adeguate azioni mitigative, come ad esempio la predisposizione di aree del tutto indisturbate riservate alla tutela e alla riproduzione di tale fauna e il contenimento di specie invasive.

Inoltre, a tutela delle specie o habitat rigorosamente protetti, e comunque gravitanti nell'ambito della ZSC IT5190002, oltre che di quelle oggetto di particolare protezione ai sensi della normativa vigente, nella realizzazione di invasi idrici impermeabilizzati dovranno essere previste vie di fuga in caso di cadute accidentali di Anfibi.

Art. 81 Ambito di paesaggio di fondovalle (R1)

1. L'ambito R1 è caratterizzato principalmente da tessuti agrari a maglia larga con coltivazioni erbacee estensive e, nelle aree di margine o periurbane, da contesti frammentati, orti, aree incolte o destinate a funzioni accessorie. Comprende inoltre il corso e i filamenti fluviali dell'Arno e dei suoi affluenti.

2. Per l'ambito R1 il Piano Operativo individua le seguenti azioni e miglioramenti ambientali prioritari:

  • - mantenimento e coltivazione dei terreni agricoli esistenti;
  • - mantenimento e/o ricostituzione della rete scolante e della rete ecologica rappresentata da vegetazione lineare arboreo-arbustiva, in particolare ripariale, anche in relazione ai varchi di connessione potenziali o da riqualificare e ai passaggi faunistici attuali e potenziali;
  • - realizzazione, ove possibile, di fasce arboreo-arbustive multifunzionali;
  • - ripristino e/o realizzazione di zone umide e ambienti palustri o lacustri di interesse naturalistico lungo il corso dell'Arno correlate alla passata attività estrattiva anche con finalità didattiche e ricreative.

Art. 82 Ambito di paesaggio di bassa e media collina (R2)

1. L'ambito R2 è caratterizzato da morfologia collinare dolce con prevalenza di seminativi e tessuti agrari a maglia larga nella parte nord, di un paesaggio mosaicato, dove il bosco si incunea tra le colture agrarie dominate da vigneti e oliveti e la maglia agraria è medio ampia, nella parte centrale.

2. Nell'ambito R2 è prioritario il sostegno all'attività agricola imprenditoriale anche di impronta tradizionale e alla manutenzione del territorio e il contrasto della ricolonizzazione del bosco.

3. Per l'ambito R2 il Piano Operativo individua le seguenti azioni e miglioramenti ambientali prioritari:

  • - mantenimento e/o ricostituzione della rete scolante e della rete ecologica rappresentata da vegetazione lineare arboreo-arbustiva, in particolare ripariale, anche in relazione ai varchi di connessione potenziali o da riqualificare e ai passaggi faunistici attuali e potenziali;
  • - salvaguardia del valore ecologico e naturalistico del "nodo degli agroecosistemi di Burchio", incentivando il mantenimento delle colture tradizionali e degli elementi della infrastrutturazione rurale (siepi, alberi camporili, fasce boscate lineari lungo i corsi d'acqua);
  • - salvaguardia del valore ecologico e naturalistico del "nodo degli agroecosistemi di Gaville";
  • - ricostituzione e/o conservazione attiva delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali qualora presenti;
  • - adozione di pratiche che aumentino la protezione del suolo e limitazione dei movimenti di terra, mantenendo le sistemazioni idraulico agrarie storiche o sostituendole con altre di pari o migliori prestazioni idrogeologiche;
  • - recupero a fini agricoli di aree ricolonizzate dal bosco, incolti e arbusteti (paesaggi agrari storici ai sensi della Legge Forestale 39/2000);
  • - mantenimento e/o miglioramento della varietà del mosaico colturale anche attraverso l'agricoltura multifunzionale;
  • - mantenimento e impianto di nuovi oliveti.

Art. 83 Ambito di paesaggio di alta collina (R3)

1. L'ambito R3 è caratterizzato dalla prevalenza di aree boscate dove la morfologia è più accidentata e da aree coltivate a maglia media e fitta, localizzate principalmente attorno ai nuclei abitati; in alcuni casi si rileva la presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale a rischio di abbandono. Comprende inoltre la fascia altocollinare che prosegue nei monti del Chianti.

2. Per l'ambito R3 il Piano Operativo individua le seguenti azioni e miglioramenti ambientali prioritari:

  • - ricostituzione e/o conservazione attiva degli elementi del paesaggio agrario a rischio di abbandono e delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali qualora presenti;
  • - adozione di pratiche che aumentino la protezione del suolo e limitazione dei movimenti di terra, mantenendo le sistemazioni idraulico agrarie storiche o sostituendole con altre di pari o migliori prestazioni idrogeologiche;
  • - recupero a fini agricoli di aree ricolonizzate dal bosco, incolti e arbusteti (paesaggi agrari storici ai sensi della Legge Forestale 39/2000);
  • - mantenimento e/o miglioramento della varietà del mosaico colturale anche attraverso l'agricoltura multifunzionale;
  • - mantenimento e/o recupero della viabilità forestale e delle opere di regimazione delle acque ad essa connesse;
  • - mantenimento e impianto di nuovi oliveti;
  • - recupero o ricostituzione dei castagneti da frutto e realizzazione di una gestione forestale sostenibile delle matrici forestali.

Art. 84 Insediamenti accentrati di antica formazione

1. Gli insediamenti accentrati di antica formazione (identificati dalla lettera a, in aggiunta alla sigla dell'ambito) corrispondono ai nuclei storici di Santa Maria Maddalena e Santa Lucia-Casa Castiglioni, riconosciuti quali insediamenti antichi rappresentativi dell'identità locale.

2. In tali insediamenti sono ammesse, oltre a quanto disposto all'art. 109 delle presenti Norme per gli usi compatibili degli edifici esistenti, le attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti norme.

3. Gli spazi aperti di uso pubblico e collettivo caratterizzanti il tessuto di impianto antico dovranno essere tutelati, in particolare i tracciati viari principali che appartengono alla rete delle infrastrutture riconosciute dal Piano Strutturale quali elementi patrimoniali di particolare significato identitario.

4. Per il nucleo di Castiglione, che ricade nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Monti del Chianti (IT5190002 ex SIC) valgono inoltre le disposizioni dell'art. 43 delle presenti Norme.

Art. 85 Insediamenti accentrati recenti

1. Gli insediamenti accentrati recenti (identificati dalla lettera b, in aggiunta alla sigla dell'ambito) individuano alcuni aggregati nel territorio rurale che si sono sviluppati in epoca moderna o contemporanea e sono caratterizzati in prevalenza da modalità insediative e tipologie di carattere urbano o suburbano.

2. In tali insediamenti, oltre alla destinazione residenziale, sono ammesse le attrezzature di servizio pubbliche, le attività direzionali e di servizio, le attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme, l'artigianato di servizio e l'artigianato di produzione di beni artistici.

3. Dovranno essere tutelati i tracciati viari principali che appartengono alla rete delle infrastrutture riconosciute dal Piano Strutturale quali elementi patrimoniali di particolare significato identitario.

Art. 86 Complessi di matrice antica

1. Il Piano Operativo individua nel territorio rurale i complessi di matrice storica (identificati dalla lettera c, in aggiunta alla sigla dell'ambito) che mantengono un valore testimoniale rappresentativo della struttura insediativa di antica formazione e costituiscono elementi fondamentali dal punto di vista paesaggistico ed ambientale.

2. Essi comprendono gli edifici di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale con i relativi spazi aperti di pertinenza, per i quali valgono le discipline di intervento riportate nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:10.000, con riferimento alle caratteristiche ed allo stato di conservazione dei singoli contesti.

3. In tutti i complessi di matrice storica per gli interventi sugli spazi aperti eccedenti la manutenzione è richiesta la redazione di un progetto dettagliato relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico-testuale di tutti gli interventi previsti.

4. Fermo restando quanto disposto ai successivi Capi, per i complessi di matrice antica valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

  • - dovranno essere salvaguardati gli elementi originari di organizzazione degli spazi aperti quali aie, broli, giardini e parchi, aiuole, viali alberati, percorsi interni e di accesso, sia nel loro andamento che nel trattamento delle finiture, prestando attenzione e cura a preesistenze quali piante arboree, siepi, muri di contenimento e di recinzione, serre, limonaie, grotte, fontane, opere di regimentazione delle acque e quant'altro concorre a definire il valore identitario;
  • - un'unica scala esterna, se consentita dal tipo di disciplina di intervento attribuito all'edificio o in sostituzione di corpi scala esterni incongrui, potrà essere realizzata con soluzione architettonica tradizionale a rampa unica appoggiata al fronte dell'edificio, in muratura o secondo la modalità ricorrente per la tipologia e l'epoca di costruzione dell'edificio oggetto di intervento; è comunque da escludere l'utilizzo di gradini rivestiti in marmo;
  • - per gli edifici con disciplina di intervento t1, t2 o t3 non sono consentite costruzioni in aggetto, quali tettoie, balconi e simili mentre solo per quelli con disciplina di intervento t3 eventuali balconi propri dell'organismo edilizio possono essere ripristinati;
  • - per gli interventi sulle facciate si deve provvedere ove possibile a riordinare i cavi della rete elettrica e telefonica presenti o previsti; gli sportelli dei contatori devono essere del colore della facciata; le condutture dell'acqua e del gas, di norma, non possono essere posizionate sulla facciata principale e comunque opportunamente occultate.

Capo II Tutela e valorizzazione

Art. 87 Disposizioni generali di tutela e valorizzazione

1. Le utilizzazioni e gli interventi nel territorio rurale devono garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione della struttura e della qualità del paesaggio rurale e degli elementi che vanno a comporre il mosaico agroambientale quali aree di rilevante valore ecologico, ambientale e paesaggistico (beni paesaggistici, aree e reti di valore ecologico e naturalistico, sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali), delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, dell'assetto della viabilità minore e della vegetazione non colturale caratterizzata da individui vegetali singoli, in filari o in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o tradizionali.

2. Dovranno essere privilegiate soluzioni che prevedano adeguate dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati), anche con riqualificazione e ricostituzione della vegetazione ripariale, e l'adozione di misure atte a limitare l'impermeabilizzazione.

Deve essere comunque assicurata la conservazione della biodiversità e in particolare del Patrimonio naturalistico-ambientale regionale, di cui all'art. 1 della L.R. 30 del 19/03/2015.

In particolare negli interventi deve essere assicurato il mantenimento, anche attraverso la gestione attiva, dei nodi delle reti degli ecosistemi forestali, degli agroecosistemi, delle aree umide e degli ecosistemi fluviali, dei corridoi ecologici forestali, dei nuclei di connessione e dei corsi d'acqua da riqualificare o meritevoli di indagine, come individuati nel Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale.

3. In tutti gli interventi si dovrà garantire la conservazione di manufatti minori di matrice storica quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole, muri di sostegno, cancellate e pavimentazioni, nonché la manutenzione ed il ripristino di siepi ed altri elementi vegetali e di arredo.

4. Nel territorio rurale, salvo il deposito temporaneo di prodotti e materiali di lavorazione (compresi quelli riconducibili ad attività di cantiere), sono vietati depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto.

5. Nel territorio rurale sono considerati ammissibili la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo e di protezione dei terreni, nell'osservanza di ogni relativa specifica disposizione vigente. Le altre opere di stabilizzazione delle sponde, di canalizzazione e simili dovranno essere prioritariamente realizzate con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, secondo i principi di riqualificazione dell'ambiente fluviale.

Art. 88 Elementi del mosaico agroambientale

1. In tutto il territorio rurale devono essere mantenute e ove possibile ricostituite nei loro caratteri formali e funzionali, di presidio idrogeologico e come elementi di qualificazione del paesaggio agrario le parti in cui sono visibili e sufficientemente conservate le sistemazioni dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole effettuate secondo tecniche tradizionali e gli elementi vegetali relittuali significativi del paesaggio agrario ed in particolare:

  • - i terrazzamenti ed i ciglionamenti;
  • - le opere di regimazione idraulica, il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni di raccolta e di convogliamento delle acque;
  • - la viabilità poderale e interpoderale;
  • - le siepi arboreo-arbustive;
  • - i filari arborati e le piantagioni camporili a delimitazione dei campi;
  • - i viali alberati.

Eventuali trasformazioni degli elementi sopra indicati potranno essere ammesse se corredate da un'analisi progettuale che dimostri le caratteristiche migliorative dell'intervento, dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

2. Qualora tali aree ed elementi siano ricompresi in un fondo agricolo fatto oggetto di P.A.P.M.A.A. o facciano parte di piani o progetti che comportano il mutamento della destinazione d'uso degli edifici e delle aree, dovranno esserne forniti dettagliato censimento e descrizione. Il progetto, oltre al mantenimento e/o al recupero delle emergenze paesaggistiche e delle formazioni vegetali di pregio, dovrà prevedere l'eliminazione degli elementi decontestualizzati e di degrado.

Art. 89 Viabilità minore di matrice storica e opere di corredo

1. I tracciati della viabilità minore di matrice storica, riportati nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:10.000 così come i manufatti di corredo quali edicole, tabernacoli e croci votive, corrispondono ai principali tracciati in ambito rurale all'interno della rete delle infrastrutture riconosciute dal Piano Strutturale quali elementi patrimoniali di particolare significato identitario.

2. Gli interventi che interessano la viabilità minore di matrice storica sono ammessi a condizione che:

  • - non alterino o compromettano i tracciati nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica o per la sicurezza della circolazione), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e utilizzando per la messa in sicurezza tecniche di ingegneria naturalistica; dovranno in particolare essere evitati circonvallazioni ed innesti (comprese le rotatorie) che ne alterino gli elementi di valore ed i caratteri strutturali/tipologici, nonché le relazioni storiche funzionali tra i tracciati; potranno essere previste, in caso di necessità, apposite piazzole di scambio;
  • - siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli, ...) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale;
  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale.

3. La cartellonistica e i corredi agli impianti stradali dovranno essere congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica minore, garantendo l'integrità percettiva delle eventuali visuali panoramiche.

4. Tabernacoli, edicole e croci votive dovranno essere conservati e, se del caso, ricollocati secondo regole di coerenza con l'impianto originario (incrocio stradale, tratto viario significativo, ecc.). Per la loro localizzazione, oltre agli elementi cartografati dal Piano Operativo, si farà riferimento alla documentazione bibliografica specialistica (in particolare, nel caso del territorio dell'ex Comune di Figline, Messini G., 1997 - I tabernacoli del territorio di Figline, S.E.F., Fiesole), da aggiornare con successive implementazioni promosse dall'Amministrazione.

Art. 90 Strade bianche, percorsi vicinali e interpoderali

1. Le strade bianche, i sentieri, percorsi privati poderali e pubblici vicinali rappresentano un patrimonio da tutelare nella sua integrità e consistenza e da mantenere o ripristinare in condizioni di fruibilità. Fermo restando quanto definito al precedente articolo nel caso di tracciati appartenenti alla viabilità minore di matrice storica, per strade bianche, percorsi vicinali e interpoderali si dovranno osservare le prescrizioni e gli indirizzi seguenti.

2. Devono pertanto essere conservate e, se necessario, ripristinate:

  • - la continuità e la percorribilità pubblica dei tracciati;
  • - la configurazione planoaltimetrica generale dei tracciati;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le opere d'arte, i manufatti minori ed i segnali di viaggio;
  • - le alberature segnaletiche e quelle ai lati dei tracciati.

3. Gli interventi di manutenzione devono avvenire con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali e coerenti con la preesistenza. Sono ammesse tecniche nuove purché non alterino l'aspetto consolidato delle strade di campagna e purché mantengano la permeabilità dei suoli o, in relazione alla sua eventuale riduzione, realizzino opere per la regimazione delle acque piovane e per il loro recupero.

4. Sono consentiti interventi di pavimentazione di modesta entità nei seguenti casi:

  • - in prossimità delle abitazioni, al fine di evitare il sollevamento di polveri;
  • - in presenza di pendenze molto elevate;
  • - ove strettamente necessario per la sicurezza del transito.

In tali casi, così come nei tratti pavimentati con materiali incongrui (asfalto, cemento), dovranno essere impiegati materiali lapidei sciolti pressati oppure fissati con resine stabilizzanti o materiali ecologici che non alterino l'effetto cromatico originario e si dimostrino adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico.

5. Eventuali variazioni ai tracciati esistenti sono possibili sulla base di inderogabili necessità volte a migliorare l'accessibilità e/o la sicurezza, oppure per ripristinare un percorso storico, tenendo conto del miglior inserimento ambientale e paesaggistico.

6. È inoltre consentita la realizzazione di nuove strade interpoderali per motivi collegati alla conduzione agricola, purché con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali, evitando comunque l'uso di prodotti impermeabilizzanti.

7. Le eventuali variazioni ai tracciati esistenti e le nuove strade interpoderali devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture e dotazione vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale; non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti, in particolare recuperando percorsi o tracce di essi preesistenti ed allineandosi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno.

Art. 91 Principali visuali panoramiche

1. Nei punti di particolare rilievo per panoramicità dovranno essere accuratamente tutelate le aperture visuali, evitando la realizzazione di opere che le ostacolino e verificando che la segnaletica e i corredi agli impianti stradali, compresi gli accessi e le sistemazioni lungo strada, non interferiscano negativamente con l'integrità percettiva delle visuali.

2. Potrà essere valutata l'opportunità di predisporre slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza, purché ciò non comprometta i caratteri di ruralità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica minore e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile.

3. La localizzazione di massima dei principali punti di osservazione panoramica puntuale e lineare è riportata nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:10.000.

Art. 92 Aree di protezione storico ambientale

1. Le aree di protezione paesistica, individuate in base alle perimetrazioni del PTC di Firenze, sono le parti di territorio comunale per le quali si intende salvaguardare un equilibrato rapporto tra insediamento e campagna circostante, nonché assetti ambientali di particolare bellezza. Tali aree, pur differenziandosi dagli ambiti di pertinenza di cui all'art. 66 della L.R. 65/2014, recepiti dal successivo art. 110, sono anche funzionali alla salvaguardia della matrice storica del tessuto insediativo.

2. Nelle aree di protezione paesistica, individuate nelle tavole del P.O. con una specifica campitura, sono ammessi, sulla base di uno studio di inserimento, unicamente interventi che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche storico-ambientali degli insediamenti e del loro intorno e la loro fruizione, salvaguardando adeguatamente i coni visivi.

3. In tali aree, fermo restando il rispetto delle discipline del P.O., non sono ammessi:

  • - gli interventi di nuova edificazione; l'eventuale realizzazione di nuovi edifici agricoli tramite P.A.P.M.A.A. è subordinata alla dimostrazione che non esistono alternative localizzative e che l'intervento si svolga in coerenza con i caratteri paesistici del contesto;
  • - la realizzazione di annessi non collegabili alle superfici fondiarie che non necessitano di P.A.P.M.A.A.;
  • - la realizzazione di manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 101 delle presenti Norme, qualora esistano alternative localizzative;
  • - l'installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e manufatti per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie;
  • - gli interventi comportanti l'ampliamento di edifici esistenti per una percentuale superiore al 10% del volume totale fuori terra esistente;
  • - la realizzazione di piscine pertinenziali, campi da tennis e simili;
  • - la realizzazione di locali interrati da adibire ad autorimessa così come disciplinati al comma 2 dell'art. 111 delle presenti norme; è consentita, se compatibile con la disciplina di intervento attribuita, la realizzazione di cantine.

Art. 93 Ambiti di pertinenza dei centri storici, dei nuclei storici e dei beni culturali

1. Gli ambiti di pertinenza dei centri storici, dei nuclei storici e dei beni culturali, riportati nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:10.000, corrispondono alle aree riconosciute dal Piano Strutturale per i loro caratteri di rilevanza paesaggistica.

2. In tali ambiti, al fine di impedire interferenze di carattere visivo, non sono ammessi:

  • - gli interventi di nuova edificazione, ancorché finalizzati alle attività agricole, compresi i manufatti aziendali che non necessitano di P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 100 delle presenti Norme;
  • - la realizzazione di manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 101 delle presenti Norme, qualora non esistano alternative localizzative;
  • - l'installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e manufatti per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie;
  • - nuovi impianti tecnologici, compresi quelli a rete fuori terra;
  • - la realizzazione di piscine pertinenziali, campi da tennis e simili;
  • - la realizzazione di locali interrati da adibire ad autorimessa così come disciplinati al comma 2 dell'art. 111 delle presenti norme; è consentita, se compatibile con la disciplina di intervento attribuita, la realizzazione di cantine.

3. Dovranno essere salvaguardati gli scorci panoramici che, dalle strade e dagli spazi pubblici, investono centri storici, nuclei storici e beni culturali e le visuali panoramiche che ne consentono visioni di insieme; di tali salvaguardie dovrà essere dato conto attraverso idonee sezioni ambientali da allegare alla documentazione di progetto.

4. Dovranno essere conservate e se possibile recuperate la viabilità minore e le sistemazioni idrauliche di impianto storico e le sistemazioni agrarie tradizionali; sono comunque ammesse le modifiche alla viabilità minore di matrice storica indicate all'art. 89.

Art. 94 Varchi di connessione

1. Al fine di mantenere e potenziare le direttrici di connettività ecologica trasversale ed assicurarne la qualificazione paesaggistica in conformità al Piano Strutturale sono individuati i varchi inedificati da sottoporre a salvaguardia.

2. In tali aree non sono ammessi:

  • - gli interventi di nuova edificazione; l'eventuale realizzazione di nuovi edifici agricoli tramite P.A.P.M.A.A. è subordinata alla dimostrazione che non esistono alternative localizzative;
  • - la realizzazione di annessi non collegabili alle superfici fondiarie che non necessitano di P.A.P.M.A.A.;
  • - manufatti per il ricovero di animali domestici.

3. L'installazione di manufatti aziendali non temporanei, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo di cui al successivo art. 101 comma 4 è subordinata alla dimostrazione che non esistono alternative localizzative.

4. L'installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale è ammessa limitatamente alle tipologie D con riferimento all'uso del suolo 1 come individuati all'art. 102 delle presenti Norme.

Art. 95 Formazioni vegetali e specie tipiche

1. A garanzia di un corretto inserimento paesistico, negli interventi consentiti dal P.O. si deve fare riferimento alle formazioni vegetali della tradizione rurale, privilegiando il ricorso a specie tipiche di percorsi e delimitazioni poderali. La scelta delle specie dovrà comunque essere sempre orientata dalla peculiarità del contesto, dalle condizioni microclimatiche e dalle capacità manutentive.

2. A titolo esemplificativo sono tipiche nei diversi ambienti agricoli, naturali e seminaturali le seguenti specie arboree: acero campestre (Acer campestre), acero minore (Acer monspessulanum), carpino nero (Ostrya carpinifolia), cerro (Quercus cerris), roverella (Quercus pubescens), leccio (Quercus ilex), cipresso (Cupressus sempervirens), gelso (Morus nigra), noce (Juglans regia), olivo (Olea europea), olmo (Ulmus minor), orniello (Fraxinus ornus), salice (Salix viminalis, Salix caprea), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), albero di Giuda (Cercis siliquastrum), pioppo bianco (Populus alba), pioppo nero (Populus nigra), ontano nero (Alnus glutinosa) e ontano napoletano (Alnus cordata).

È comunque da escludere l'impiego della robinia o cascia (Robinia pseudacacia), dell'ailanto (Ailanthus altissima) e delle specie aliene invasive, anche in considerazione dei rischi per la biodiversità connessi alla loro diffusione. La propagazione delle specie invasive dovrà essere evitata anche attraverso adeguate misure precauzionali da adottare negli scavi e nei movimenti di terra per garantirne il contenimento, da definire in sede di Regolamento Edilizio o altro regolamento comunale.

3. Sono specie autoctone o tipiche per siepi arboreo-arbustive: prugnolo (Prunus spinosa), biancospino (Crataegus monogyna), ligustro (Ligustrum vulgare), viburno (Viburnum tinus), alloro (Laurus nobilis), fusaggine (Euonymus europaeus), piracanta (Pyracantha coccinea), rosa selvatica (Rosa spp.) e mirto (Myrtus communis) anche in consociazione con olmo campestre (Ulmus minor).

Nella ricostruzione o realizzazione di nuove siepi è comunque da evitare l'impianto di specie quali Prunus laurocerasus, Cupressus leylandi, Pyttosporum spp. e delle specie aliene segnalate come invasive.

Capo III Nuovi edifici e manufatti a servizio dell'agricoltura

Art. 96 Criteri insediativi dei nuovi edifici e manufatti rurali

1. Nella scelta della localizzazione dei nuovi edifici, siano essi abitazioni, annessi o manufatti, si dovrà valutare il corretto inserimento nel contesto paesaggistico; si dovranno in ogni caso rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:

  • - si dovranno collocare lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili, fatti salvi i casi nei quali soluzioni diverse si dimostrino inequivocabilmente migliorative dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e comunque esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, da realizzare con caratteri tipici della maglia poderale;
  • - il progetto delle sistemazioni ambientali dovrà specificare le caratteristiche e i tipi di essenze autoctone o naturalizzate da impiegare a corredo, in modo da integrare, dal punto di vista paesaggistico, le nuove strutture con paesaggio agricolo circostante;
  • - si dovranno collocare nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree edificate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; andranno tuttavia salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi; in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti o di incompatibilità con i complessi esistenti, in conseguenza del rispetto delle misure igienico-sanitarie e funzionali alle lavorazioni, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo) e dovrà essere garantito comunque il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate;
  • - nelle aree collinari, si dovranno collocare in modo tale che le quote delle coperture non superino le quote al suolo di crinale o delle vette dei poggi e comunque mantenendo corretti rapporti con l'edificato esistente e il profilo degli insediamenti consolidati, valutandone la dimensione in relazione alla consistenza e alle relazioni con l'insediamento storico esistente; si dovrà quindi mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale conservando l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità degli insediamenti, sviluppati lungo la viabilità di crinale;
  • - si dovranno sempre scegliere aree poco esposte, limitando la visibilità dei nuovi edifici dalle altre strade di interesse panoramico;
  • - la loro localizzazione non dovrà implicare significativi movimenti di terra; laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni alternative, dovrà essere prevista l'adozione di piani terra seminterrati, limitando così sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani;
  • - si dovrà configurare l'insediamento ed il disegno della rete scolante in coerenza col sistema delle acque superficiali e sotterranee e in modo da ottimizzare le prestazioni in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico;
  • - la loro localizzazione non dovrà essere in prossimità di aree forestali, formazioni ripariali ed altre componenti naturali rilevanti dei fondi, al fine di non incidere negativamente sugli elementi della struttura ecosistemica.

I criteri suddetti si intendono validi anche nel caso di realizzazione dei manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 101 delle presenti Norme e nell'allestimento degli spazi per l'agricampeggio e l'agrisosta camper.

2. La collocazione delle nuove costruzioni, la dotazione e la scelta delle aree di pertinenza, degli spazi di servizio, ecc. dovrà essere oggetto di uno studio di inserimento paesaggistico e ambientale d'insieme e di adeguate valutazioni di compatibilità dell'impatto visivo per mantenere l'unitarietà delle viste ed evitare cesure incongrue. Tutti gli interventi dovranno comunque garantire la tutela delle caratteristiche specifiche del contesto rurale interessato e delle sistemazioni agrarie tradizionali.

Art. 97 Abitazioni rurali con nuova costruzione tramite P.A.P.M.A.A.

1. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti (attuabile in tutto il territorio comunale), l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime può, se sussistono le condizioni urbanistiche, richiedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali con nuova costruzione attraverso il P.A.P.M.A.A.

2. La realizzazione di nuove abitazioni rurali con nuova costruzione è consentita nel territorio rurale - con esclusione degli ambiti R1.2, R1.3, R1.4, R1.5, R2.3, R2.4, R2.7 e R3.3 - tramite:

  • - nuova edificazione;
  • - tramite la ristrutturazione urbanistica o il trasferimento di volumetrie legittime esistenti a destinazione agricola non più necessarie, con l'obiettivo di una riqualificazione complessiva del contesto che deve risultare dagli elaborati a corredo del P.A.P.M.A.A. e ferma restando la quota di annessi agricoli da mantenere a servizio del fondo.

3. Si dovranno privilegiare la semplicità delle soluzioni d'impianto, le tipologie e le proporzioni degli edifici tradizionali locali. Le nuove abitazioni rurali dovranno essere di pianta regolare e sono da preferire di norma volumetrie compatte, con prevalenza dei pieni sui vuoti, finestre e porte di dimensioni tradizionali, con copertura a falde tradizionali e con esclusione di terrazze a tasca; non sono altresì consentiti i balconi e le scale esterne in aggetto, mentre logge e portici sono ammessi limitatamente ad un solo fronte dell'edificio.

Dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle proprie del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo. Il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica dovrà comunque privilegiare l'edilizia eco-compatibile e favorire la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.

4. La dimensione massima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 110 mq. di Superficie utile (SU). Nel caso di riconversione/trasferimento di volumetrie esistenti per una Superficie edificata (SE) minima di 50 mq., la dimensione massima ammissibile è di 140 mq. di Superficie utile (SU).

La dimensione minima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 70 mq. di Superficie utile (SU).

La dimensione massima ammissibile di Superficie accessoria (SA) per ogni unità abitativa, esclusi eventuali locali totalmente interrati, è stabilita in 60 mq. Le autorimesse non potranno superare la superficie di 40 mq. per ogni nuova unità abitativa; è vietata la realizzazione di autorimesse interrate fatto salvo il caso in cui sia possibile realizzarle nei terrapieni formati da dislivelli del terreno esistenti, senza alcuna alterazione della morfologia dei luoghi, e ciò non comporti dunque la realizzazione di rampe.

5. L'altezza della nuova costruzione non potrà superare due piani fuori terra, con Altezza utile (HU) non superiore a 2,90 ml.

6. I locali disposti ad un eventuale livello totalmente interrato dovranno essere compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; l'accesso diretto al piano interrato o seminterrato è consentito solo nel caso in cui ciò non comporti la realizzazione di rampe.

7. Il sistema di illuminazione esterna e la sistemazione delle aree pertinenziali dei nuovi edifici deve essere previsto nella redazione delle norme del Programma Aziendale ed ha valore prescrittivo.

Art. 98 Annessi agricoli tramite P.A.P.M.A.A.

1. I nuovi annessi agricoli per conduzione agricola professionale, da realizzare tramite Programma Aziendale, dovranno avere caratteristiche di semplicità ed essere concepiti differenziandoli per il loro uso ed in relazione alla loro durata e dotandoli di una adeguata flessibilità; per magazzini, rimesse e simili si dovranno utilizzare preferibilmente materiali leggeri (come il legno) almeno per il tamponamento dell'edificio; le soluzioni proposte dovranno comunque essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere se necessario impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica. Il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica dovrà in ogni caso privilegiare l'edilizia eco-compatibile e favorire la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.

2. La realizzazione dei nuovi annessi agricoli è ammessa nel territorio rurale con esclusione degli ambiti R1.3, R1.4, R1.5, R2.7 e R3.3.

3. Le sistemazioni esterne devono prevedere la scelta di specie idonee al contesto ecologico e pedoclimatico, finalizzate ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente, valorizzando eventuali preesistenze di pregio e sostituendo impianti decontestualizzati.

4. Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere limitati al massimo e realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulla base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi.

Art. 99 Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale

1. Nell'esercizio delle attività agricole, le aziende dotate delle superfici fondiarie minime e di caratteristiche coerenti con quelle previste dalla normativa vigente possono proporre Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.) nei casi previsti dalla L.R. 65/2014.

2. I Programmi Aziendali nella localizzazione delle aree di trasformazione e delle pertinenze degli interventi limitano al massimo la sottrazione di suolo coltivabile e perseguono il recupero di suolo agrario dove possibile.

3. I P.A.P.M.A.A. valutano gli effetti attesi degli interventi programmati sulle risorse ambientali e paesaggistiche e danno conto delle misure adottate per il contenimento del consumo di suolo agricolo.

4. I Programmi Aziendali assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014, e nei casi in cui si prevedano uno o più dei seguenti interventi:

  • - nuova edificazione di più abitazioni rurali;
  • - riconversione e trasferimento di volumetrie agricole anche dismesse per realizzare una o più abitazioni rurali;
  • - nuova edificazione di annessi e di abitazioni rurali nelle aree di protezione storico ambientale;
  • - sistemazioni pertinenziali esterne per una superficie uguale o superiore a 5.000 mq. e/o, quando permesse, per modifiche sostanziali alla viabilità d'accesso o per realizzazione di nuova viabilità.

5. Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il Programma Aziendale censisce le emergenze paesaggistico-ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto. In particolare dovranno essere censite le seguenti emergenze paesaggistiche e dotazioni ambientali presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

  • - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
  • - filari e alberi camporili;
  • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • - formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
  • - nuclei arborati;
  • - boschi e tipologie forestali;
  • - emergenze floristiche e faunistiche;
  • - corsi d'acqua naturali o artificiali, rete scolante artificiale principale;
  • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
  • - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale;
  • - viabilità rurale;
  • - varchi di connessione e passaggi faunistici;
  • - elementi funzionali della rete ecologica comunale (nodi, nuclei di connessione, ecc.);
  • - elementi caratteristici del paesaggio agrario quali cippi, pozzi, lavatoi, tabernacoli, briglie in pietra, aie.

6. Sono considerati miglioramenti ambientali prioritari:

  • - la realizzazione di laghetti collinari per l'accumulo della risorsa idrica con tecniche di ingegneria ambientale e la ristrutturazione delle opere di derivazione e di distribuzione della risorsa idrica;
  • - la realizzazione e l'integrazione di filari arboreo arbustivi e fasce tampone lungo i corsi d'acqua;
  • - la realizzazione degli interventi di sistemazione ambientale con manutenzione, pulitura periodica ed eventuale ripristino del reticolo idraulico di superficie;
  • - il ripristino di sistemi di irrigazione naturali con impiego di canali e fossi di scolo esistenti;
  • - il ripristino della viabilità forestale;
  • - il recupero a fini agrari di arbusteti e boschi di neoformazioni forestali in paesaggi agrari e pastorali di interesse storico.

Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti ai fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora e ambientali in genere non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

7. Il P.A.P.M.A.A. censisce inoltre le parti del territorio aziendale ricadenti in area vincolata o di particolare valore paesaggistico e naturalistico (vincoli D.lgs. 42/2004 per decreto o ex lege, ZSC...) prestando, nelle valutazioni e nella proposta dei miglioramenti ambientali, particolare attenzione alla salvaguardia delle emergenze ed alla eliminazione delle aree di degrado e delle criticità.

Art. 100 Annessi non collegabili alle superfici fondiarie minime che non necessitano di P.A.P.M.A.A.

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita in assenza di Programma Aziendale e quindi non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla CCIAA e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

  • - trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  • - allevamenti di specie zootecniche minori;
  • - allevamenti intensivi (di piccola scala).

2. La realizzazione degli annessi di cui al comma 1 è consentita a condizione che:

  • - le aziende agricole non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) e i terreni non provengano da frazionamenti di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
  • - i terreni aziendali di riferimento interamente ricadenti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno siano costituiti da un unico corpo o comunque da non più di due corpi aziendali in stretto rapporto funzionale collegati tra loro da viabilità secondaria, vicinale o interpoderale; viene considerato appezzamento unico anche il lotto attraversato da viabilità pubblica o di uso pubblico.

La realizzazione di tali annessi è comunque esclusa negli ambiti R1.2, R1.3, R1.4, R1.5, R2.3, R2.4, R2.7 e R3.3.

3. Le soluzioni proposte dovranno essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere se necessario impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica. Il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica dovrà comunque privilegiare l'edilizia eco-compatibile e favorire la reversibilità dell'installazione con particolare riferimento alle pavimentazioni, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.

4. Gli annessi devono rispettare un'Altezza (HMax) massima di 3 ml.

5. Per il conseguimento del titolo abilitativo alla realizzazione degli annessi sarà necessaria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo ventennale che comprenda i seguenti impegni da parte dell'azienda:

  1. a) coltivazione della superficie Agricola Utilizzata e/o allevamento dei capi che hanno dato diritto alla costruzione dell'annesso;
  2. b) non alienare separatamente il fondo e l'annesso da realizzare;
  3. c) mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazioni di pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul fondo o ai confini dello stesso;
  4. d) rendere autonoma la eventuale fornitura di acqua necessaria per l'irrigazione non attingendo all'acquedotto pubblico.

6. Il progetto degli annessi dovrà essere accompagnato da adeguata documentazione redatta da tecnico abilitato in materie agricole e forestali che verifichi la sussistenza delle condizioni essenziali indicate ai commi precedenti. In particolare la relazione tecnica specificherà i dati su cui è basato il dimensionamento proposto, le infrastrutture, il rispetto delle distanze dalle case e dai centri abitati nel caso degli allevamenti, di disponibilità della risorsa idrica, le modalità di smaltimento dei reflui ecc.

7. Per le aziende agricole specializzate in orticoltura e/o coltivazione di piante officinali, qualora dimostrino la disponibilità della risorsa idrica per irrigazione e mantengano in coltura almeno 4.000 mq. di orto specializzato ed a condizione che esse stesse svolgano la vendita diretta o la trasformazione dei prodotti coltivati, è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri con funzione di rimessaggio e magazzino per una Superficie Coperta massima di 50 mq. ed un annesso in materiali leggeri o muratura di Superficie Coperta massima di 50 mq. da adibire a cella frigo, locale trasformazione, vendita diretta.

8. Per le aziende silvicole, qualora trasformino il legname tagliato e siano dotate di una superficie superiore a 15 ettari è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri a uso rimessa/laboratorio di Superficie Coperta massima di 60 mq.

9. Per le aziende specializzate in apicoltura, qualora siano dotate di almeno 5.000 mq. di Superficie Agricola Utilizzata, al netto delle tare e delle aree naturali e non coltivabili, e con un allevamento di minimo 25 arnie, è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri per una Superficie Coperta massima di 25 mq. come rimessa e magazzino e di un annesso per la lavorazione del miele, compreso il deposito ed il locale smielatura, di dimensione fissa di 15 mq. Per aziende con più di 50 arnie e con almeno 10.000 mq. di Superficie Agricola Utilizzata è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri per una Superficie Coperta massima di 40 mq. e un annesso per la lavorazione del miele di 25 mq.

10. Per le aziende agricole specializzate in allevamenti intensivi di piccola scala - ovicaprini, avicoli o cunicoli - dotate di almeno 1 ettaro di Superficie Agricola Utilizzata, al netto delle tare, dei resedi di progetto e delle aree naturali o non coltivabili, è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri da adibire a stalla con Superficie Coperta massima di 40 mq. e di un annesso da adibire a magazzino e/o stanza del latte con Superficie Coperta massima di 15 mq. Per le aziende agricole dotate di almeno 2 ettari di Superficie Agricola Utilizzata, al netto delle tare, dei resedi di progetto e delle aree naturali o non coltivabili, è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri da adibire a stalla con Superficie Coperta massima di 80 mq. e di un annesso da adibire a magazzino e/o stanza del latte con Superficie Coperta massima di 25 mq.

Il carico massimo di capi ammissibile è determinato sulla base delle disposizioni relative al benessere animale (mq. Superficie Coperta/capo adulto) e al carico massimo di bestiame per ettaro come stabilito dal D.lgs. 152/2006 e dalle successive disposizioni per la tutela delle acque e il trattamento dei reflui zootecnici.

Art. 101 Ulteriori manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A.

1. Alle aziende agricole, a condizione che non esistano già annessi utilizzabili allo stesso scopo e che eventuali manufatti incongrui esistenti vengano rimossi, è consentita la realizzazione di manufatti, non soggetti alla presentazione di programma aziendale, che non possono mutare la destinazione d'uso agricola e che non entrano nel computo del patrimonio edilizio esistente dell'azienda.

Tali manufatti, strettamente necessari alla conduzione dei fondi, sono distinti in base alla durata e alla necessità di trasformazioni permanenti come segue:

  • - manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni (art. 70 c. 1 L.R. 65/2015);
  • - manufatti aziendali temporanei con le caratteristiche di cui al punto precedente realizzati per un periodo superiore a due anni (art. 70 c. 3 lettera a) L.R. 65/2015);
  • - manufatti aziendali non temporanei, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo (art. 70 c. 3 lettera b) L.R. 65/2015).

2. I manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni sono semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie e hanno spiccate caratteristiche di temporaneità.

L'installazione di tali manufatti non è consentita negli ambiti R1.4 e R2.7.

3. I manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo superiore a due anni hanno le medesime caratteristiche costruttive di quelli descritti al comma precedente ma possono essere mantenuti per la durata dell'attività e delle esigenze aziendali.

L'installazione di tali manufatti non è consentita negli ambiti R1.3, R1.4, R1.5, R2.7 e R3.3.

Negli atti del procedimento abilitativo inviati al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato che giustifichi le dimensioni del manufatto e una analisi che giustifichi la scelta localizzativa dal punto di vista paesaggistico e le eventuali opere di mitigazione proposte.

4. I manufatti aziendali non temporanei, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo possono essere mantenuti per tutta a durata dell'attività e delle esigenze dell'azienda agricola.

L'installazione di tali manufatti non è consentita negli ambiti R1.3, R1.4, R1.5, R2.3, R2.4, R2.7 e R3.3.

Ai fini della tutela paesaggistica valgono le seguenti disposizioni:

  • - i manufatti per il rimessaggio dovranno essere concepiti per un'adeguata reversibilità, con particolare attenzione per l'efficacia del ciclo produttivo, così da facilitare lo smontaggio, il recupero e il riciclaggio delle diverse parti, privilegiando l'impiego del legno - ove compatibile con la funzionalità del manufatto - ed ispirandosi al manuale ARSIA "Costruire in legno - progetti tipo di fabbricati e annessi agricoli";
  • - non è consentita con tale modalità la realizzazione di strutture a tunnel ancorate ad elementi prefabbricati o altro materiale pesante;
  • - i manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui non potranno avere Superficie Coperta superiore a 80 mq.

Negli atti del procedimento abilitativo inviati al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato nelle materie agricole che motivi le dimensioni del manufatto, una analisi paesaggistica che giustifichi la scelta localizzativa e l'introduzione di interventi di miglioramento e mitigazione ambientale.

5. Per le fattispecie di cui al precedente comma 3 di norma è consentita la realizzazione di un solo manufatto per ogni azienda agricola. L'articolazione in più manufatti deve rispondere a specifiche esigenze funzionali e di inserimento nel contesto da esplicitare nella relazione tecnica.

6. Nella realizzazione dei manufatti di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con il carattere temporaneo degli stessi, preferibilmente il legno. Eventuali scelte di tipologie e/o materiali diversi, comprese le strutture a tunnel, dovranno essere opportunamente motivate e dettate da esclusive esigenze tecniche delle attività produttive agricole evidenziate nella relazione di progetto.

Per la collocazione dei manufatti resta valido quanto stabilito all'art. 96 delle presenti Norme.

Art. 102 Manufatti per l'attività agricola amatoriale

1. L'installazione di manufatti destinati all'agricoltura amatoriale, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, è consentita ai proprietari o detentori di fondi agricoli esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità sotto indicata; ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti Norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

L'intervento non dovrà modificare la morfologia dei luoghi né comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

Dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo, in particolare poco esposti rispetto alle strade di interesse panoramico, e nelle aree collinari si dovranno collocare in modo tale che le quote delle coperture non superino le quote al suolo di crinale o delle vette dei poggi; dovranno inoltre essere salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico. Gli interventi dovranno garantire la tutela delle sistemazioni agrarie tradizionali.

Sono esclusi i fondi agricoli oggetto di frazionamento successivo alla data di adozione del Piano Operativo qualora tali fondi prima del frazionamento abbiano costituito in tutto o in parte la Superficie Fondiaria necessaria all'installazione di manufatti ai sensi della disciplina del P.O.; la Superficie Fondiaria eccedente quella computata per la realizzazione dei manufatti potrà comunque essere considerata ai fini della verifica dei parametri minimi anche dopo il frazionamento.

2. La Superficie Coperta di manufatto realizzabile è definita con riferimento al tipo di coltivazione amatoriale secondo i seguenti parametri:

Tipologia A B C D
Uso del suolo Superficie Fondiaria minima (mq.) per manufatto Superficie Coperta 7 mq. Superficie Fondiaria minima (mq.) per manufatto Superficie Coperta 14 mq. Superficie Fondiaria minima (mq.) per manufatto Superficie Coperta 21 mq. Superficie Fondiaria minima (mq.) per manufatto Superficie Coperta 28 mq.
1 orti, seminativi, coltivazioni legnose poliennali, oliveti, frutteti, vigneti 300-500 1.000 5.000 10.000
2 castagneto da frutto, arboricoltura e tartufaie coltivate - 15.000 25.000 35.000
3 boschi, pascoli, pascoli arborati e cespugliati - 30.000 50.000 70.000

I manufatti per l'agricoltura amatoriale non sono consentiti negli ambiti R1.4, R1.5, R2.7 e R3.3.
Negli altri ambiti le tipologie sopra individuate sono ammesse in riferimento all'uso del suolo con le seguenti limitazioni:

Uso del suolo Tipologie ammesse negli ambiti
R1.1 R1.2 R1.3 R2.1 R2.2 R2.3 R2.4 R2.5 R2.6 R3.1 R3.2
1 tutte A A D B, C, D D D B, C, D tutte C, D C, D
2 - - - - tutte D D B, C, D tutte tutte tutte
3 - - - - tutte tutte tutte tutte tutte tutte tutte

3. Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto. Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili manufatti per l'agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali laddove siano presenti le superfici agricole utilizzabili che concorrono al dimensionamento per entrambe le fattispecie.

4. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
  • - Altezza (HMax) non superiore a 2,50 ml.;
  • - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
  • - assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile; i manufatti di Superficie Coperta non superiore a 10 mq. saranno semplicemente appoggiati al suolo, con eventuale pavimentazione interna costituita da elementi accostati, privi di giunti stuccati o cementati;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.

È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni realizzate nelle modalità definite al successivo art. 105.

Art. 103 Manufatti per il ricovero di animali domestici

1. L'installazione di manufatti per il ricovero di animali domestici (allevamenti amatoriali e animali d'affezione) è consentita ai soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, proprietari o detentori di fondi agricoli, esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità sotto indicata.

L'intervento non dovrà modificare la morfologia dei luoghi né comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

Dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo, in particolare poco esposti rispetto alle strade e alle visuali panoramiche, e nelle aree collinari si dovranno collocare in modo tale che le quote delle coperture non superino le quote al suolo di crinale o delle vette dei poggi; dovranno inoltre essere salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico. Gli interventi dovranno inoltre garantire la tutela delle sistemazioni agrarie tradizionali.

2. La Superficie Coperta di manufatto realizzabile è definita con riferimento al tipo di allevamento amatoriale secondo i seguenti parametri:

Tipo di allevamento Superficie Fondiaria minima (mq.) Superficie Coperta massima (mq.) n. massimo capi adulti Superficie Coperta massima (mq.) per capo
api 1.000 10
avicoli 1.000 10
conigli 1.000 10
ovini/caprini 10.000 20
equini 5.000 mq/capo adulto 60 4 15

La Superficie Coperta indicata comprende anche spazi per lo stoccaggio dei mangimi e per i presidi sanitari.

I manufatti per il ricovero di animali domestici non sono consentiti negli ambiti R1.3, R1.4, R1.5, R2.7 e R3.3.

Nell'ambito R1.2 sono esclusi manufatti per il ricovero di equini.

3. Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto.

Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti Norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili manufatti per l'agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali laddove siano presenti le Superfici Fondiarie che concorrono al dimensionamento per entrambe le fattispecie.

4. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
  • - Altezza (HMax) non superiore a 3 ml. per i box cavalli, 2,20 ml. per gli altri manufatti;
  • - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
  • - assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • - rispetto delle distanze dai fabbricati e da luoghi pubblici eventualmente regolamentate dall'Amministrazione.

Non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere smaltiti seconde le norme vigenti.

La disponibilità di acqua deve essere garantita per la gestione e l'igiene.

È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni realizzate con le modalità definite al successivo art. 105.

Art. 104 Manufatti a supporto delle attività venatorie, per l'escursionismo e per l'osservazione naturalistica

1. La realizzazione di strutture di ricovero dei cani per le attività venatorie è consentita solo ad associazioni di cacciatori aventi la sede nel Comune di Figline e Incisa Valdarno e purché l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo, con esclusione dell'ambito di paesaggio R1.

Per tali manufatti valgono le seguenti disposizioni:

  • - dimensione minima del fondo di 2.000 mq.;
  • - capacità atta contenere un numero di cani non inferiore a 10 e non superiore a 40 unità;
  • - eventuale superficie aggiuntiva massima di 20 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE) adibita per medicheria, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate.

I box e gli spazi per i cani, dimensionati nel rispetto del D.P.G.R. n. 38/R/2011, dovranno essere costruiti con strutture leggere e rimovibili in legno o altro materiale leggero rivestito in legno e con Altezza (HMax) massima 2,40 ml., e pavimentati con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili; la pavimentazione dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi recintati per la sgambatura e l'addestramento dei cani.

Eventuali locali da adibire gli usi di medicheria, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate dovranno avere le stesse caratteristiche e potranno avere separazioni interne per delimitare spazi ad uso diverso; le eventuali finestre dovranno avere una superficie di massimo 1/10 della Superficie edificabile (o edificata) (SE) consentita, con davanzali posti ad un'altezza non inferiore a m 1,50 dal livello interno.

Sono ammesse recinzioni con altezza massima di 2 ml. realizzate con pali di castagno in rete metallica e schermature con siepi, filari e formazioni vegetali di specie tipiche di cui al precedente art. 95, differenziate e a sesto irregolare (siepe pluristratificata); non è ammessa la realizzazione di recinzioni in rete per superfici superiori a 5.000 mq.

Le distanze minime da osservare sono pari a:

  • - 150 ml. da abitazioni e case sparse
  • - 250 ml. da centri abitati e strutture turistico ricettive esistenti
  • - 50 ml. da eventuali abitazioni a servizio dello stesso annesso di ricovero per cani (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria).

L'associazione proponente dovrà sottoscrivere l'impegno a:

  • - mantenere l'annesso per un tempo limitato all'attività e provvedere alla rimozione al cessare dell'attività di ricovero; dovrà per questo essere presentata idonea polizza fidejussoria a garanzia delle opere di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione;
  • - rendere autonoma la fornitura di acqua necessaria per la pulizia e per l'allevamento, non attingendo all'acquedotto comunale.

2. La realizzazione di manufatti a supporto dello svolgimento dell'attività venatoria è consentita - limitatamente all'ambito di paesaggio R3 e all'area R2.3 (Loppiano) - alle squadre di caccia operanti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno ed iscritte nel registro della ATC competente per il territorio, purché l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

Le strutture dovranno ricadere obbligatoriamente all'interno dell'areale di competenza della squadra e non potranno interessare ambiti esterni alle "aree vocate alla caccia al cinghiale".

Per ogni squadra è consentito un solo manufatto, realizzato in legno e di Superficie Coperta non superiore a 150 mq. ed Altezza (HMax) non superiore a 3 ml.; non è ammessa la realizzazione di più manufatti anche se di superficie inferiore.

Le distanze minime da osservare sono pari a:

  • - 100 ml. da abitazioni e case sparse
  • - 300 ml. da centri abitati e strutture turistico ricettive esistenti, edifici di culto e di fruizione collettiva.

I manufatti non potranno essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono e dovranno essere rimossi al cessare dell'iscrizione della squadra nel registro istituito presso l'ATC.

3. L'installazione di manufatti nei siti in cui sono autorizzati gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L.R. 3/1994 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione ed in conformità a quanto previsto al comma 1 punto f) dell'art. 136 della L.R. 65/2014 e secondo quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, in tutto il territorio comunale.

4. Lungo la rete escursionistica pubblica è consentita la realizzazione di manufatti per la sosta temporanea degli escursionisti, privi di qualsiasi dotazione che ne consenta l'uso abitativo, di Superficie Coperta massima pari a 6 mq., aperti su tre lati e posti a distanza minima di 6 km. l'uno dall'altro.

L'installazione dei manufatti è soggetta a stipula di apposita convenzione, qualora siano realizzati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, e dovrà rispettare lo schema tipologico e le caratteristiche definite dal Regolamento Edilizio o da apposito Regolamento.

5. L'installazione di manufatti per l'osservazione naturalistica, anche connessi con le attività di formazione, studio e sensibilizzazione ambientale, è consentita negli ambiti di reperimento per aree naturali protette e nella Zona Speciale di Conservazione "Monti del Chianti". I manufatti dovranno essere privi di qualsiasi dotazione che ne consenta l'uso abitativo e di Superficie Coperta non superiore a 8 mq.

L'installazione dei manufatti è soggetta a stipula di apposita convenzione, qualora siano realizzati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, e dovrà rispettare lo schema tipologico e le caratteristiche definite dal Regolamento Edilizio o da apposito Regolamento.

Art. 105 Recinzioni dei fondi agricoli

1. Nel territorio rurale sono consentite le recinzioni dei fondi esclusivamente qualora se ne dimostri l'indispensabilità per motivi riconducibili all'attività agricola, quali la protezione delle colture, delle aree nelle quali sono registrati habitat o specie vegetali rari o di interesse fitogeografico, a protezione della fauna allevata dai predatori e dalla fauna selvatica, oltre a quelle previste da normative sovraordinate per impianti tecnologici oppure per la regolamentazione dell'attività venatoria (come nel caso di aree addestramento cani e fondi chiusi). In particolare sono ammesse recinzioni, sia per il ricovero degli animali allevati sia per la suddivisione degli appezzamenti di pascolo turnato, per gli habitat erbacei rigorosamente protetti, come il 6210* o il 6230*, per i quali è importante una perdurante azione di pascolo.

2. Sono ammesse esclusivamente recinzioni con rete metallica di altezza non superiore a 2 ml., anche interrata, ma sempre senza opere murarie, sostenuta da pali in legno, semplicemente infissi al suolo; un'altezza massima di 2,50 ml. potrà essere ammessa nel caso di terreno in forte pendio quando le aree da proteggere si trovino a valle della recinzione. I recinti per cavalli possono essere realizzati esclusivamente in pali di legno.

Sono altresì sempre consentite le recinzioni elettrificate antipredatori a difesa della zootecnia.

Le recinzioni dovranno inoltre presentare alla base uno spazio per consentire il passaggio della piccola fauna (in particolare a tutela delle specie o habitat rigorosamente protetti, e comunque gravitanti nell'ambito della ZSC IT5190002, oltre che di quelle oggetto di particolare protezione ai sensi della normativa vigente), oltre a caratteristiche tali da evitarne l'intrappolamento.

3. Per il loro migliore inserimento paesaggistico, le recinzioni di qualsiasi tipo devono rispettare la topografia esistente e porsi quanto più possibile lungo segni di discontinuità presenti, sia colturali e vegetazionali, che morfologici (limiti di colture, strade, sistemazioni del terreno, fossi, balze, ciglionamenti). Esse non possono in alcun modo interrompere tratti di strade pubbliche o di uso pubblico né impedire o ostacolare l'accesso ai tracciati della viabilità storica e devono altresì prevedere comunque varchi di accesso e passaggi gestiti (cancelletti, serrature, sbarre, ecc.), in corrispondenza delle strade poderali.

4. Per ogni tipo di recinzione, quando consentite dalle presenti Norme, dovranno essere comunque previste aperture adeguate e sufficienti all'accesso di mezzi di emergenza per interventi urgenti in caso di incendio o grave calamità naturale. Dovrà altresì essere comunque garantito l'uso pubblico della viabilità minore per escursionismo e altre forme di fruizione del territorio.

5. Il progetto di realizzazione di opere di recinzione - ad eccezione di quelle qualificabili prive di rilevanza edilizia - dovrà essere accompagnato da una documentazione grafica e fotografica adeguata, tale da offrire una sufficiente informazione, oltre che della tipologia di recinzione, di tutte le barriere, cancelli, pavimentazioni ecc., in modo tale da potere valutare la loro compatibilità con l'intorno e la coerenza complessiva del progetto.

Capo IV Edifici esistenti

Art. 106 Interventi sugli edifici esistenti

1. Il Piano Operativo, valutando le specifiche caratteristiche e lo stato di conservazione, classifica gli edifici ed i complessi edilizi esistenti nel territorio rurale ed individua le destinazioni d'uso compatibili. Ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente, quale che sia la destinazione d'uso in atto o prevista, ad eccezione di quanto specificato al successivo comma 2 per le aziende agricole, deve sempre osservare i limiti stabiliti dal tipo di disciplina di intervento indicato dalle Tavole di progetto del P.O. o, per edifici, complessi e manufatti non di particolare valore, per i quali le Tavole di progetto del P.O. non riportano una specifica sigla riferita alla disciplina di intervento - compresi quelli legittimi esistenti non cartografati -, i limiti previsti dal tipo di disciplina di intervento t5.

2. Nel caso di edifici aziendali a destinazione d'uso agricola ai quali il P.O. attribuisce la disciplina di intervento t4 o t5, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 commi 1bis e 2 della L.R. 65/2014 e s.m.i., che devono essere considerati alternativi a quelli previsti dalle presenti Norme, ovvero:

  1. a) ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 mc. per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo del 10% del volume esistente e comunque non oltre i 300 mc. per gli annessi agricoli;
  2. b) trasferimenti di volumetrie che non eccedono per ogni singolo edificio aziendale il 20% del volume legittimamente esistente; i volumi trasferiti non si cumulano tra di loro e non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al precedente punto a).

Nel caso di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia si applicano integralmente i criteri insediativi per i nuovi edifici e manufatti rurali riportati all'art. 96 delle presenti Norme.

Qualora ne sia inequivocabilmente dimostrata l'indispensabilità alla funzionalità aziendale e l'impossibilità di una diversa localizzazione, gli ampliamenti di cui alla lettera a) sono ammessi anche nel caso di annessi agricoli con disciplina di intervento t3.

Art. 107 Disposizioni per gli interventi riguardanti i caratteri degli edifici

1. Per gli edifici di origine rurale e di antica formazione esistenti dovranno essere mantenuti e/o ripristinati i caratteri rurali, non ammettendo elementi costruttivi, di arredo o decoro riconducibili a contesti urbani o comunque estranei, anche nelle strutture e negli spazi di pertinenza, così come indicato al successivo art. 113.

2. Negli interventi di recupero si dovranno eliminare le forme di degrado tipologico esistenti e gli eventuali manufatti incongrui e risanare le forme di alterazione e di inquinamento ambientale presenti. Inoltre devono essere conservati e recuperati gli elementi architettonici qualificanti degli edifici e degli spazi aperti e il loro uso, le pavimentazioni, i materiali, i manufatti e le tecnologie più tipiche.

3. Negli interventi edilizi relativi a edifici di matrice storica si dovrà comunque prevedere il riutilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali; non sono ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali ed elementi:

  • - architravi o archi in cemento a vista nelle aperture;
  • - parapetti in cemento armato a vista;
  • - intonaci in malta di cemento;
  • - persiane in alluminio anodizzato verniciato;
  • - avvolgibili e rotolanti;
  • - canne fumarie in cemento a vista o materiale analogo.

Art. 108 Disposizioni specifiche per il frazionamento degli edifici per finalità residenziali

1. Nei frazionamenti per la destinazione d'uso residenziale si dovrà sempre considerare il grado di integrità materiale formale e la consistenza dell'edificio fatto oggetto dell'intervento.

Per gli edifici di pregio architettonico o di valore storico documentale, ai quali il P.O. attribuisce la disciplina di intervento t1, t2 o t3, dovrà essere restituito un adeguato rilievo architettonico e una documentazione fotografica generale e di dettaglio, sulla base dei quali si dovrà redigere una relazione interpretativa dei caratteri storici, tipologici e architettonici dell'edificio o del complesso, con la finalità precipua di individuarne le fasi di crescita, le parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale, il grado di organicità esistente o meno tra le varie parti. In tali casi gli interventi di frazionamento non devono comportare comunque modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali.

2. Nei frazionamenti residenziali è necessario:

  1. a) che le unità immobiliari residenziali originate nel complesso edilizio (inteso come insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile), risultino con una Superficie edificabile (o edificata) (SE) media non inferiore a 80 mq.;
  2. b) che per ciascuna unità immobiliare residenziale siano mantenuti adeguati locali ad uso di rimessa, cantina o deposito e come spazi accessori per una superficie di almeno 8 mq.; tali locali potranno essere costituiti da manufatti accessori esistenti nel resede di pertinenza o reperiti al piano terreno dell'edificio, preferibilmente con accesso diretto all'esterno.

3. Nel caso di realizzazione, all'interno dello stesso complesso rurale, di più unità funzionali, non è ammessa la formazione di aree di pertinenza fondiaria distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere individuata una pertinenza unitaria nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto. Per il resede di pertinenza dovranno essere sempre osservate le prescrizioni di cui al successivo art. 113.

Art. 109 Usi compatibili degli edifici esistenti

1. Per gli edifici esistenti nel territorio rurale del Comune di Figline e Incisa Valdarno, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 65/2014 in merito alle limitazioni al mutamento della destinazione agricola e gli obblighi sottoscritti e fatte salve le destinazioni d'uso specificamente individuate nelle Tavole di progetto del P.O. e le ulteriori prescrizioni riferite ai singoli ambiti, valgono le seguenti prescrizioni:

  1. a) per gli edifici a destinazione d'uso agricola, gli usi consentiti sono quelli di abitazioni rurali, annessi e depositi di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole ed agriturismo, nei limiti delle discipline d'intervento del precedente art. 106, da osservarsi anche nell'ambito dei P.A.P.M.A.A.;
    per le abitazioni rurali è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza civile e sono inoltre ammesse le attrezzature di servizio pubbliche, le attività direzionali e di servizio, le attività artigianali ed in particolare l'artigianato di servizio e l'artigianato di produzione di beni artistici;
  2. b) per gli alloggi di tipo agrituristico, laddove scaduti i termini del vincolo alla destinazione d'uso, sono ammessi i seguenti usi:
    • - se gli edifici presentano caratteri di interesse storico architettonico o documentale (discipline di intervento t1, t2 e t3), è possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza civile, alle condizioni dettate dalle presenti Norme al successivo art. 110; sono inoltre ammesse le altre attività di servizio, di cui alla precedente lettera a) e i laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri);
    • - se gli edifici sono recenti e privi di interesse storico architettonico o documentale o tipologico (discipline di intervento t4 e t5), sono ammesse le attività di servizio, quali quelle di strutture associative nei settori socio-sanitario e culturale, i laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri) e gli altri usi di cui alla successiva lettera d) e le attività direzionali e di servizio quali le strutture di assistenza sociale e sanitaria, i centri per la cura e la riabilitazione, le case di riposo e le residenze protette e i centri per la formazione aziendale e i centri di informazione e formazione culturale e/o ambientale;
  3. c) per gli edifici strumentali agricoli o attualmente con altre destinazioni con discipline di intervento t1, t2 o t3, per il particolare pregio o rappresentatività dell'edificio, sono ammesse le destinazioni d'uso di residenza civile e le altre destinazioni di cui al precedente punto a);
  4. d) per gli edifici strumentali agricoli con discipline di intervento t4 o t5 è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ad attrezzature di servizio pubbliche, attività direzionali e di servizio, laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri), oltre alle attività di servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali, attività di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento;
  5. e) per i complessi storici di grandi dimensioni (SE complessivamente non inferiore a 3.000 mq.) nel territorio rurale (con discipline di intervento di tipo t1, t2 o t3), al fine di mantenere l'unitarietà degli spazi e per i valori che rappresentano, sono consentite, tramite la redazione di un piano attuativo, le destinazioni d'uso per attività turistico-ricettive e per attività direzionali e di servizio, quali le strutture di servizi di assistenza sociale e sanitaria, i centri per la cura e la riabilitazione, le case di riposo e le residenze protette e i centri per la formazione aziendale e i centri di informazione e formazione culturale e/o ambientale;
  6. f) per gli edifici a destinazione d'uso prevalentemente residenziale, oltre alla residenza e alle strutture turistiche extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, sono ammesse anche le attrezzature di servizio pubbliche e le attività direzionali e di servizio;
  7. g) per gli edifici destinati ad attività turistico-ricettive è consentito il mutamento di destinazione d'uso, previa approvazione di specifico Piano di Recupero, per le attività direzionali e di servizio quali le strutture di assistenza sociale e sanitaria, i centri per la cura e la riabilitazione, le case di riposo e le residenze protette e i centri per la formazione aziendale e i centri di informazione e formazione culturale e/o ambientale;
  8. h) per gli altri edifici sono ammesse attività compatibili con il contesto rurale ovvero attività direzionali e di servizio (quali servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali, magazzini e depositi, attività di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento); è possibile anche il riutilizzo a fini agricoli, ai sensi e nei modi di cui all'art. 75 della L.R. 65/2014.

Il riutilizzo a fini residenziali con interventi comunque non eccedenti la disciplina di intervento t4 potrà essere ammesso anche nel caso di fabbricati con discipline di intervento t4 o t5 esclusivamente se appartenenti a contesti edificati già caratterizzati dalla prevalenza della destinazione residenziale nel rispetto delle seguenti condizioni, in aggiunta a quanto previsto all'art. 110, e fermo restando quanto stabilito al successivo comma 3:

  • - nel contesto di intervento deve essere presente almeno un edificio principale per il quale la destinazione residenziale non sia esito di mutamento di destinazione di un annesso rurale ma sia in tutto o in parte la destinazione originaria come abitazione rurale o civile; l'edificio oggetto di cambio d'uso deve essere posizionato in un intorno di massimo 30 ml. dall'edificio principale con destinazione residenziale;
  • - il volume totale fuori terra e/o seminterrato dell'edificio oggetto di cambio d'uso non deve essere superiore a 600 mc.;
  • - per ciascun edificio il numero di alloggi derivanti dall'intervento di cambio d'uso non deve essere superiore a due;
  • - l'intervento non può comportare la riduzione delle superfici accessorie di pertinenza delle abitazioni esistenti;
  • - l'intervento non può comportare la realizzazione di nuove infrastrutture (viabilità e/o reti infrastrutturali) o il frazionamento del resede;

nel caso di fabbricati con destinazione artigianale è ammessa la demolizione con ricostruzione dell'intero edificio nella stessa collocazione, senza incremento di volume e senza aumento del numero di piani esistente, con le modifiche alla sagoma necessarie per il raggiungimento dei requisiti minimi di altezza dei vani abitabili richiesti dalle norme igienico-sanitarie e/o per la realizzazione di tipologie di coperture più coerenti al contesto.

2. Nel caso di interventi di recupero per attività turistico-ricettive sono compatibili anche:

  • - gli usi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente nei locali posti al piano terreno ed in ambiti facilmente accessibili da strade pubbliche;
  • - gli usi per le attività sportive e ricreative, purché sia assicurata l'unitarietà gestionale e strutturale tra queste e le strutture ricettive.

3. I manufatti pertinenziali devono rimanere funzionalmente connessi all'edificio principale.

Il mutamento della destinazione d'uso di manufatti minori e fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, manufatti parzialmente chiusi, serre, strutture di ricovero per animali...), anche se condonati, così come manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati, è ammesso nel caso in cui tali manufatti siano utilizzati come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione o di altre destinazioni d'uso degli edifici principali e/o a supporto degli spazi di pertinenza.

Art. 110 Condizioni al mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti

1. Il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti è consentito alle condizioni di cui alla Sezione IV della L.R. 65/2015 e s.m.i.

2. Le unità immobiliari residenziali originate nel complesso edilizio (insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile) devono risultare con una Superficie edificabile (o edificata) (SE) media non inferiore a 80 mq., comprese le superfici accessorie (SA) richieste. Non è comunque ammesso il mutamento di destinazione d'uso di edifici isolati con Superficie edificabile (o edificata) (SE) inferiore a 70 mq. o, nel caso di edifici isolati con disciplina di intervento t1, t2 o t3, con SE inferiore a 60 mq.

3. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso a residenza non sono consentiti nuovi ulteriori volumi per la conduzione del fondo e per il ricovero di mezzi; tali spazi dovranno essere ricavati dai volumi esistenti. Per ciascuna unità immobiliare con resede autonomo o condominiale deve pertanto essere dimostrata la disponibilità di adeguati locali accessori per una superficie di almeno 8 mq.; tali locali potranno essere costituiti da manufatti accessori esistenti nel resede di pertinenza o reperiti al piano terreno dell'edificio, preferibilmente con accesso diretto all'esterno. Tale dotazione non è richiesta nel caso dell'unità immobiliare esito di cambio d'uso di un edificio isolato con Superficie edificabile (o edificata) (SE) inferiore a 80 mq.

4. Il cambiamento di destinazione d'uso è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto; ogni progetto di intervento dovrà pertanto definire il complesso delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturazione - comprensive delle modalità dell'approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquame, trattamento rifiuti domestici, viabilità, accessi, fonti energetiche, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne e aree di parcheggio - che si intendono realizzare, con la specificazione degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata. Eventuale nuova viabilità, da ammettersi esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, sarà realizzata con caratteri tipici della maglia poderale.

5. Gli edifici e le unità immobiliari che cambiano destinazione d'uso dovranno essere collegati ad aree di pertinenza corrispondenti alla porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile, così come definita al comma 3 dell'art. 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

6. L'individuazione della pertinenza degli edifici che cambiano destinazione d'uso non deve determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si deve tenere conto dell'andamento morfologico del terreno, del reticolo idrografico superficiale e della configurazione dell'ordinamento colturale e del manto vegetale preesistente; sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area di pertinenza, in riferimento alla individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.) e alla conformazione particellare, sempre se compatibile con l'andamento morfologico del terreno.

7. Possono essere considerate opere di sistemazione ambientale quelle opere volte a:

  • - garantire la sistemazione idraulico-agraria del fondo con eventuale ripristino del reticolo idraulico di superficie;
  • - garantire la tutela ed il mantenimento della viabilità minore pubblica e di uso pubblico;
  • - tutelare e mantenere in vita le alberature monumentali così come disposto con apposita legge regionale;
  • - tutelare e mantenere in vita la vegetazione di interesse ambientale e paesaggistico, come ad esempio la vegetazione ripariale, i filari e le siepi arboreo-arbustive e gli oliveti tradizionali;
  • - conservare i terrazzamenti collinari storici e qualunque altro segno del paesaggio agrario consolidato, ogni componente del reticolo idrografico superficiale;
  • - ripristinare aree degradate, ove siano riconoscibili fenomeni di erosione o mal utilizzo dei suoli, privilegiando la rimessa a coltura e valorizzando le eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, anche residuali;
  • - recuperare tabernacoli, edicole, piccoli edifici religiosi, elementi di raccolta delle acque o altri elementi di valore storico, architettonico o culturale presenti all'interno dell'area di pertinenza di edifici o all'interno delle proprietà.

Capo V Pertinenze degli edifici

Art. 111 Locali pertinenziali interrati e seminterrati

1. La realizzazione di nuove cantine (ad eccezione di quelli a servizio delle attività produttive agricole), ove ammessa dal tipo di disciplina di intervento, nel territorio rurale è consentita con accesso interno; l'accesso esterno è consentito solo nel caso in cui ciò non comporti la modifica del profilo originario del suolo o la realizzazione di rampe, ovvero in presenza di terrapieni, salti di quota e dislivelli esistenti, comportanti solo minime alterazioni della morfologia dei luoghi.

2. Nel territorio rurale la realizzazione di locali interrati da adibire ad autorimessa è consentita per gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Piano Operativo nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - assenza di soluzioni alternative che prevedano l'utilizzo di spazi esistenti;
  • - presenza di dislivello dei vari punti della quota originaria dello stato dei luoghi tale che il percorso di accesso all'autorimessa non necessiti di movimenti di terra significativi, né tantomeno di realizzazione di rampe, salvo eventuali brevi tratti di raccordo senza impatti rilevanti sulla conformazione esistente del suolo;
  • - rapporto massimo di 1 mq./3 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE); la superficie si intende riferita alla relativa Superficie accessoria (SA) misurata al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio e comprensiva degli spazi di manovra;
    nella verifica del rapporto massimo dovranno essere computate eventuali autorimesse esistenti;
  • - altezza utile (HU) non superiore a 2,40 ml.;
  • - vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento.

Per gli edifici con disciplina di intervento t1 tutelati ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004 sarà comunque necessario il parere della Soprintendenza, mentre per gli edifici o le porzioni di edifici ai quali si applica disciplina di intervento t2 l'autorimessa potrà essere realizzata solo all'esterno del resede storico riconosciuto.

3. La realizzazione di eventuali volumi tecnici interrati non può comportare in nessun caso la realizzazione di rampe di accesso o l'alterazione della morfologia e del profilo dei terreni.

4. Eventuali interventi volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati dovranno in ogni caso essere realizzati evitando sbancamenti di terreno tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio, pur in assenza di un innalzamento della quota assoluta.

Art. 112 Piscine pertinenziali, campi da tennis e simili

1. Nel territorio rurale la progettazione delle piscine, dei campi da tennis e attrezzature sportive simili a carattere pertinenziale, ferme restando le esclusioni di cui alle presenti Norme, dovrà garantire l'inserimento adeguato nel paesaggio, con le minori alterazioni possibili dei caratteri dell'insediamento e del contesto rurale, rispettando l'orografia e la morfologia del terreno, il reticolo idrografico superficiale, i tracciati viari ed i sentieri storici ed i segni della tessitura agraria nonché le alberature d'alto fusto di pregio.

La valutazione della loro compatibilità dovrà essere resa possibile attraverso la presentazione di una documentazione grafica e fotografica adeguata, tesa ad illustrare l'inserimento dei manufatti nel contesto paesaggistico-territoriale; dovranno essere puntualmente descritte le trasformazioni previste e le azioni per favorire l'attenuazione della loro presenza nel paesaggio, oltre ad una precisa e dettagliata descrizione di tutti i materiali costruttivi e degli assetti vegetazionali esistenti e che si intendono realizzare (muri di contenimento, ciglionamenti, allineamenti, filari, alberature, siepi, ecc.).

2. Per le piscine valgono le seguenti disposizioni:

  • - è consentita la realizzazione di piscine pertinenziali se completamente interrate ed ove per l'approvvigionamento sia dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015;
  • - per gli edifici e i complessi con disciplina di intervento di tipo 1, 2, 3 e 4 (t1, t2, t3 e t4) non è ammessa la realizzazione di più di una piscina per ogni edificio o complesso edilizio a carattere unitario, indipendentemente dalla pluralità degli usi ospitati nell'edificio o complesso edilizio o delle unità immobiliari in essi esistenti o derivanti da eventuale frazionamento; il richiedente dovrà pertanto allegare al progetto una liberatoria degli eventuali altri proprietari in cui, assentendo alla realizzazione della piscina, essi rinunciano contestualmente a realizzarne altre all'interno della pertinenza dello stesso edificio o complesso edilizio a carattere unitario; nel caso alla data di adozione del Piano Operativo siano già presenti una o più piscine, non è consentita la realizzazione di ulteriori piscine;
  • - la piscina dovrà essere localizzata in chiaro rapporto con l'immobile di cui costituisce pertinenza e comunque a distanza non superiore a 50 ml., mentre solo nel caso in cui si dimostri il miglioramento del suo inserimento ambientale e paesaggistico, potrà essere ammessa una distanza maggiore ma comunque non superiore a 75 ml.;
  • - la vasca della piscina potrà avere dimensioni d'ingombro massime pari a 120 mq.;
    se a servizio di strutture turistico ricettive (alberghi o residenza turistico-alberghiere) con oltre 40 posti letto è ammessa una superficie massima della vasca di 180 mq.; le strutture con destinazione d'uso turistico ricettiva alberghiera e le strutture agrituristiche potranno altresì prevedere anche una piscina in aggiunta, con superficie massima di 20 mq.;
  • - la forma della piscina dovrà essere in armonia con il contesto; la forma dell'invaso dovrà essere preferibilmente rettangolare, mentre altre forme sono consentite allo scopo esclusivo di meglio adeguarsi alle caratteristiche del sito per minimizzare i movimenti di terra;
  • - il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto e scelto nelle tonalità neutre congrue all'ambiente, nei colori della sabbia o nelle tonalità del verde, dal grigio verde al verde bottiglia, escludendo comunque il colore azzurro;
  • - per le piscine a servizio delle residenze eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1,20 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità massima di 2 ml.; nel caso di piscine a servizio di strutture agrituristiche o turistico-ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi;
  • - il vano tecnico, se di nuova realizzazione, dovrà essere prevalentemente interrato; è comunque esclusa la possibilità di realizzazione di accessi mediante percorsi in trincea;
  • - non è consentita la recinzione degli impianti fatto salvo il rispetto della normativa vigente nel caso di piscine a servizio di strutture agrituristiche o turistico-ricettive.

In alternativa è consentita la realizzazione di bio-piscine nella dimensione d'ingombro massima per la vasca di 60 mq., purché siano adattate alla morfologia del terreno e sia garantita la massima integrazione con il paesaggio del luogo nel quale sono inserite. Con bio-piscina o piscina naturale si intende un involucro contenente acqua, trattenuta da una o più membrane isolanti, nel quale non sono utilizzati prodotti chimici o disinfettanti per sterilizzare l'acqua, quindi la pulizia dell'acqua è realizzata semplicemente con il movimento dell'acqua attraverso filtri biologici e piante fitodepuranti. Anche nel caso di realizzazione di una bio-piscina non è ammessa la realizzazione di più di una piscina per ogni edificio o complesso edilizio a carattere unitario, indipendentemente dalla pluralità degli usi ospitati nell'edificio o complesso edilizio o delle unità immobiliari in essi esistenti o derivanti da eventuale frazionamento; il richiedente dovrà pertanto allegare al progetto una liberatoria degli eventuali altri proprietari in cui, assentendo alla realizzazione della bio-piscina, essi rinunciano contestualmente a realizzarne altre (piscine di tipo tradizionale o bio-piscine) all'interno della pertinenza dello stesso edificio o complesso edilizio a carattere unitario; nel caso alla data di adozione del Piano Operativo siano già presenti una o più piscine, non è consentita la realizzazione di ulteriori piscine, siano esse di tipo tradizionale o bio-piscine.

3. Per campi da tennis e simili valgono le seguenti disposizioni:

  • - devono essere evitate opere di rimodellamento del suolo (scavi e rinterri) che comportino una alterazione significativa della situazione preesistente;
  • - deve essere dimostrato un approvvigionamento sufficiente e continuo dell'acqua per le innaffiature ed altre necessità, senza carico per l'acquedotto pubblico;
  • - i campi da gioco devono essere realizzati preferibilmente in terra rossa o prato; nel caso di realizzazione in materiale sintetico saranno privilegiati sottofondi non permanenti e finiture di colore verde;
  • - non è consentita la copertura dei campi da gioco, salvo il caso di installazione di coperture stagionali.

Art. 113 Interventi e sistemazioni pertinenziali degli edifici nel territorio rurale

1. Le pertinenze degli edifici nel territorio rurale di cui al presente articolo individuano genericamente le aree circostanti i fabbricati (resede) e corrispondono agli spazi aperti che hanno relazione diretta con gli edifici e/o i complessi edificati; esse comprendono dunque le aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, gli orti domestici, i cortili, gli spazi di sosta e simili.

Nel caso degli edifici e dei complessi di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale o comunque di matrice storica, come definiti all'art. 86, esse sono individuate nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:10.000.

Tali pertinenze non hanno alcun riferimento all'area di pertinenza così come definita al comma 3 dell'art. 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i., disciplinata dall'art. 110.

2. Negli interventi pertinenziali nel territorio rurale si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - dovranno essere conservati gli elementi di organizzazione degli spazi aperti quali viali alberati, viabilità poderale, piantate residue, piante arboree e siepi;
  • - sono ammessi interventi di riassetto e sistemazione generale dell'area di cui al comma 1, nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde, dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale; saranno pertanto da evitare disegni ispirati ai giardini di tipo ottocentesco e specie estranee al contesto rurale locale;
  • - dovrà essere evitata la trasformazione indistinta degli spazi aperti con caratteri architettonici e arredi propri dei contesti urbani o comunque estranei all'ambiente rurale;
  • - nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali, con l'esclusione di mattonelle in cemento, manti bituminosi, mattonelle di asfalto e altri elementi estranei e non consoni al contesto rurale; dovranno in ogni caso essere privilegiati percorsi, sia carrabili che pedonali, non pavimentati, limitando a quanto strettamente necessario agli accessi l'impermeabilizzazione degli spazi; è consentita, solo in prossimità degli edifici, la realizzazione di nuovi lastricati per marciapiedi, ove non esistenti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali di testimonianze simili individuate nella stessa zona, per una profondità massima di 1,50 ml.; le aie lastricate devono essere mantenute in essere, prevedendo - ove necessario - il ripristino delle parti mancanti, attraverso la posa di identico materiale; sono da evitare sistemazioni mutuate da contesti estranei o urbani (prato all'inglese, lastre di porfido irregolari, elementi autobloccanti in cemento, ecc.);
  • - i cavi elettrici e telefonici e qualsiasi altro tipo di conduttura dovranno essere interrati o in traccia nelle murature, evitando in particolare l'attraversamento con linee aeree di strade, cortili e giardini.

3. Nelle aree circostanti i fabbricati è consentita l'individuazione di posti auto, da localizzarsi nelle immediate vicinanze degli edifici di cui sono pertinenza e comunque posizionati sul terreno in modo da limitare al minimo i movimenti di terra e l'esposizione paesaggistica, garantendo il mantenimento della permeabilità del suolo. Potranno essere valutate localizzazioni esterne all'ambito di immediata prossimità agli edifici, purché lungo la viabilità esistente, quando siano dimostrate come soluzioni migliorative. Al fine di schermare le auto in sosta è consentita l'installazione di manufatti privi di rilevanza edilizia.

Non è ammessa la realizzazione di tettoie diverse da quelle comprese tra i manufatti agricoli specificamente disciplinati al Capo III del Titolo VII delle presenti Norme, ad eccezione di tettoie fotovoltaiche per il riparo delle autovetture poste in maniera isolata nel resede di pertinenza, che non devono interessare le strutture dell'edificio principale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - nel caso di edifici residenziali monofamiliari devono avere ingombro planimetrico a terra non superiore a 25 mq. per ogni unità immobiliare; nel caso di più unità immobiliari la realizzazione deve essere riferita all'intero complesso edilizio e subordinata alla presentazione di un progetto unitario, fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
  • - nel caso di edifici con destinazione d'uso turistico-ricettiva o agrituristici è consentita la installazione di una tettoia per ogni camera o unità immobiliare/abitativa, con ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 105 mq.;
  • - l'altezza utile (HU) di tali manufatti non dovrà essere superiore a 2,70 ml.; è sempre ammessa la sporgenza massima di 0,20 ml. per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta massima consentita;
  • - la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo e non può essere tamponata;
  • - la pavimentazione è ammessa in semplice terra battuta o manto di ghiaia pressata o con la tecnica della ghiaia lavata se utilizzata anche per i percorsi carrabili.

4. Nelle aree circostanti i fabbricati sono inoltre consentite le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, con esclusione del resede di pertinenza di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 o t2.

5. Fermo restando il divieto di realizzare recinzioni o partizioni all'interno di un resede in origine unitario, per le recinzioni si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

  • - potranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
  • - sono consentite recinzioni in rete metallica con altezza massima di 2,20 ml. e contestuale messa a dimora di siepi realizzate con specie locali e autoctone o naturalizzate oppure in legno con altezza massima di 1,50 ml.; sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione di quelle preesistenti;
  • - per gli ingressi è vietato l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti, per caratteristiche tecniche, dimensioni e tipo, il loro ruolo e la funzione da assolvere.

Capo VI Aree nel territorio rurale con disciplina specifica

Art. 114 Aree con disciplina specifica nel territorio rurale della U.T.O.E. 1 di Burchio e Palazzolo

1. SR1.01 Bifolcheria

Schema di riferimento

Edifici 01, 02, 03 e 05: disciplina di intervento di tipo 2 (t2);

edificio 04: disciplina di intervento di tipo 3 (t3), tutelando in particolare il portale con cornice in pietra e i muri a retta che consentono l'accesso, con eliminazione delle superfetazioni;

edificio 06: disciplina di intervento di tipo 3 (t3), con ripristino delle parti crollate;

edificio 07: disciplina di intervento di tipo 4 (t4) senza mutamento della destinazione d'uso; al fine di garantire un migliore inserimento paesaggistico è altresì ammessa la demolizione e ricostruzione con tipologia, materiali e tecnologie adeguati al contesto, purché nell'ambito di stretta pertinenza dell'edificio preesistente e preferibilmente nello stesso sedime, per una Superficie edificabile (SE) massima non superiore al 30% della SE esistente e con altezza massima di due piani ed in tale caso sono ammesse le destinazioni d'uso previste al comma 1 lettera a) dell'art. 109 delle presenti Norme.

La pertinenza dovrà essere riqualificata rimuovendo i manufatti precari e incongrui.

Nell'area è individuata un'evidenza archeologica con potenziale archeologico 2, id 33 dello Schedario (classe di rischio archeologico basso).

2. SR1.02 Fattoria di Bagnani

Schema di riferimento

Edifici 01, 02, 05 e 06: disciplina di intervento di tipo 2 (t2);

edifici 03 e 04: disciplina di intervento di tipo 3 (t3); è ammesso il recupero della tettoia adiacente all'edificio 03, anche attraverso il rifacimento con l'impiego di materiali diversi da quelli attuali purché coerenti al contesto rurale e mantenendo la stessa conformazione (tettoia con struttura puntiforme libera su tre lati senza tamponamenti);

edificio 07: disciplina di intervento di tipo 4 (t4).

La pertinenza dovrà essere accuratamente tutelata negli elementi di pregio e di valore storico-documentale, in particolare il terrapieno con i muri a retta, le rampe e le scalinate, la corte in pietra e il parco, nonché gli antichi locali seminterrati (come la cisterna in pietra nella parte sud); dovranno inoltre essere rimossi i manufatti precari e incongrui.

Nella ricognizione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 del PIT/PPR l'area risulta individuata in parte come boscata.

Art. 115 Aree con disciplina specifica nel territorio rurale della U.T.O.E. 2 di Incisa

1. SR2.01 Fattoria di Tracolle

Schema di riferimento

Edifici 01 e 06: disciplina di intervento di tipo 2 (t2);

edifici 02 e 04: disciplina di intervento di tipo 3 (t3), con eliminazione delle superfetazioni;

edifici 03 e 05: disciplina di intervento di tipo 4 (t4).

La pertinenza dovrà essere riqualificata rimuovendo i manufatti precari e incongrui e le pavimentazioni non adeguate al contesto; dovrà invece essere tutelata la pavimentazione in pietra davanti all'ingresso principale della villa.

2. SR2.02 La Buca

Schema di riferimento

Edificio 01: disciplina di intervento di tipo 2 (t2);

edificio 02: disciplina di intervento di tipo 3 (t3);

edifici 03 e 04: disciplina di intervento di tipo 4 (t4), con impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto.

3. SR2.03 Incisa località i Piani

area di recupero di un'ex discarica di II categoria di rifiuti inerti con procedimento di bonifica in corso.

Art. 116 Aree con disciplina specifica nel territorio rurale della U.T.O.E. 3 di Figline

1. SR3.01 Campeggio in località Norcenni

Agli edifici di antica formazione di valore storico-documentale (01÷07) - indicati nell'immagine successiva - è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).

Agli edifici di recente costruzione (dai quali si intendono esclusi i bungalow) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 5 (t5). Al fine di integrare la dotazione di spazi di servizio a supporto della struttura ricettiva per tali edifici sono inoltre ammesse addizioni volumetriche una tantum entro fino ad un massimo del 20% della Superficie edificata esistente, per i quali dovrà essere verificata la compatibilità con gli elementi di valore storico-documentale.

L'attuazione di interventi di addizione volumetrica, realizzabili anche per stralci, è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale saranno stabilite le dotazioni e opere pubbliche da realizzare, finalizzate alla manutenzione ed alla migliore qualificazione del territorio rurale, in particolare per quanto attiene a viabilità e percorsi di uso pubblico, oltre a adeguati impegni per quanto riguarda la conduzione agricola dei terreni limitrofi riconducibili alla stessa proprietà, le relative opere di sistemazione idraulica e le opere di miglioramento agricolo ambientale; queste saranno finalizzate prioritariamente a contrastare la semplificazione del paesaggio agrario e a potenziare e/o ripristinare le dotazioni ambientali, attraverso formazioni lineari arboree o arbustive non colturali, formazioni arboree ripariali, nuclei arborati, passaggi faunistici e in generale elementi funzionali della rete ecologica. Ai fini della messa in sicurezza dal rischio idraulico dovrà in particolare essere prevista in convenzione la realizzazione e manutenzione da parte del soggetto privato di una cassa di espansione lungo il Borro di Sant'Andrea, indicata schematicamente nell'immagine successiva con campitura e lettera A; la definizione progettuale dell'opera, con eventuale riperimetrazione dell'area interessata, dovrà essere supportata da adeguati studi idraulici, fermo restando il divieto di realizzazione di qualsiasi edificio, manufatto o infrastruttura nell'area A.

È altresì subordinata alla stipula di analoga convenzione la realizzazione di qualsiasi intervento finalizzato all'incremento di posti letto, con formazione di nuove piazzole, entro il perimetro destinato a campeggio. Per tali interventi non sono ammesse opere di rimodellamento del suolo, salvo livellamenti funzionali alla realizzazione delle piazzole di sosta, né l'introduzione di superfici impermeabilizzate, salvo il caso della viabilità interna, dove eventualmente necessario in presenza di tratti con pendenze rilevanti.

Le convenzioni comprenderanno anche gli impegni da assumere in merito alle sistemazioni da realizzare per migliorare l'inserimento paesaggistico della struttura ricettiva, attraverso la predisposizione di fasce verdi di filtro e di ambientazione, e l'adozione di misure atte a garantire lo smaltimento reflui del complesso senza determinare criticità sul sistema di depurazione pubblico.

Per la localizzazione di eventuali nuovi spazi di parcheggio a servizio della struttura, oltre agli spazi di pertinenza degli edifici e dei manufatti esistenti, potrà essere utilizzata la fascia lungo la strada comunale esistente, compatibilmente con la conformazione orografica e con la salvaguardia della vegetazione presente, escludendo in ogni caso l'occupazione del pendio a ridosso del Borro di Sant'Andrea; non è inoltre consentita l'occupazione di spazi a ridosso del Borro di Ponterosso.

Schema di riferimento

L'area ricade in parte in aree tutelate per legge ai sensi del comma 1 lettera c (acque) dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 e nella ricognizione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 del PIT/PPR l'area risulta individuata in alcune parti come boscata. L'area è inoltre interessata in parte dall' area di rispetto di pozzi, sorgenti e punti di prelievo ad uso acquedottistico ai sensi del D.lgs. 152/2006 ed è soggetta in parte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 326/1923.

2. SR3.02 Villa San Giusto

Schema di riferimento

Edificio 01: disciplina di intervento di tipo 3 (t3), con eliminazione delle superfetazioni ed impiego di finiture adeguate al contesto;

Edificio 02: disciplina di intervento di tipo 3 (t3); è ammessa un'addizione volumetrica per una Superficie edificabile non superiore al 20% di quella esistente con impiego di tecnologie e materiali adeguati al contesto, da realizzare sul fronte sud, sfruttando il dislivello del terreno;

edificio 03: disciplina di intervento di tipo 3 (t3);

edificio 04: disciplina di intervento di tipo 4 (t4) con impiego di tecnologie e materiali adeguati al contesto.

Dovranno essere conservate le parti lastricate in pietra.

L'area è soggetta in parte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 326/1923.

3. SR3.03 Podere Santa Maria Maddalena

Schema di riferimento

Edificio 01: disciplina di intervento di tipo 2 (t2);

edificio 02: disciplina di intervento di tipo 3 (t3);

edificio 03: disciplina di intervento di tipo 3 (t3), con impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto per il corpo addossato sul lato ovest:

edificio 04: disciplina di intervento di tipo 4 (t4), con impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto; le eventuali modifiche ai prospetti dovranno comunque mantenere la prevalenza dei pieni sui vuoti, con finestre e porte di dimensioni tradizionali.

L'area è soggetta in parte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 326/1923.

4. SR3.04 località il Tarchio (Valdarno Futura)

area di recupero di un'ex discarica rifiuti; sito con procedura di bonifica conclusa, con atto della Provincia di Firenze n. 2460 del 16/07/2007 (cessazione gestione post-operativa con destinazione d'uso verde pubblico in conformità al R.U. vigente all'epoca) nel quale sono stabiliti i seguenti vincoli:

  • - divieto di escavazione nelle aree interessate dal conferimento dei rifiuti; nell'area interessata da tutta la discarica potranno essere effettuati scavi con profondità massima di 50 cm. limitatamente al posizionamento di piante arboree e piccoli arredi (panchine, bacheche, lampioni);
  • - divieto di coltivazione per alimentazione umana o animale;
  • - obbligo di mantenimento in sito dei picchetti che identificano le zone interessate dal conferimento dei rifiuti di cemento-amianto.

5. SR3.05 Matassino nord

area di recupero ambientale, con il mantenimento degli specchi d'acqua e della vegetazione ripariale attraverso interventi di ingegneria ambientale che favoriscano l'evoluzione della zona umida creata artificialmente in seguito alla lavorazione degli inerti e la rinaturalizzazione degli spazi contigui; è consentita la realizzazione di percorsi e l'installazione di piccoli manufatti per l'osservazione e per l'esercizio di attività didattiche e divulgative con le caratteristiche definite all'art. 104 delle presenti Norme.

6. SR3.06 località Pavelli (Pirelli)

area di recupero di un'ex discarica rifiuti; sito con procedura di bonifica conclusa (piano di investigazione approvato con Det. 2317 del 12/12/2008, campagna di investigazione conclusa al 30/06/2008); è ammesso il ripristino della copertura vegetale, con il riporto di uno strato di suolo e la messa a dimora di piante arboree autoctone ed un'idonea regimazione delle acque superficiali per evitare fenomeni erosivi sul versante.

In prossimità è individuata un'evidenza archeologica con potenziale archeologico 4, id 22 dello Schedario, pertanto l'area è in classe di rischio archeologico medio.

7. SR3.07 Casa Poggiale o L'inimicizia

Schema di riferimento

Edificio 01: disciplina di intervento di tipo 2 (t2);

edificio 02: disciplina di intervento di tipo 3 (t3);

edificio 03: disciplina di intervento di tipo 4 (t4).

L'area è soggetta in parte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 326/1923.

Art. 117 Aree con disciplina specifica nel territorio rurale della U.T.O.E. 4 di Restone e Porcellino

1. SR4.01 via Urbinese in località Montalpero

A supporto delle attività di deposito e lavorazione di materiali all'aperto è consentita l'installazione di strutture di copertura (tettoie) per una Superficie Coperta massima pari al 8% della Superficie Fondiaria, con Altezza massima di 5 ml. e assenza di pavimentazione e di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile. L'intervento dovrà prevedere contestualmente la predisposizione di fasce verdi di filtro e di mitigazione paesaggistica degli impianti e la cessione di una fascia di terreno, immediatamente a nord dell'area, della profondità di 7,5 ml. e destinata alla realizzazione del percorso ciclabile nel tratto compreso tra via Urbinese e la variante alla S.R. 69.

L'intervento è subordinato alla sottoscrizione di atto d'obbligo alla rimozione dei manufatti al cessare dell'attività.

L'area è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004 - Fascia di territorio fiancheggiante l'Autostrada del Sole (D.M. 23/06/1967 - GU N. 182/1967).

2. SR4.02 La Rotta

Schema di riferimento

Edifici 01, 02, 04, 05 e 06: disciplina di intervento di tipo 3 (t3), con eliminazione delle superfetazioni;

edificio 03: disciplina di intervento di tipo 4 (t4) senza mutamento della destinazione d'uso; al fine di garantire un migliore inserimento paesaggistico è altresì ammessa la demolizione e ricostruzione con tipologia, materiali e tecnologie adeguati al contesto, purché intercettando il sedime preesistente, con la stessa Superficie edificabile (SE) e con altezza massima di due piani ed in tale caso sono ammesse le destinazioni d'uso previste al comma 1 lettera a) dell'art. 109 delle presenti Norme.

La pertinenza dovrà essere riqualificata rimuovendo i manufatti precari e incongrui e mantenendo la caratterizzazione rurale e l'assenza di superfici impermeabilizzate; per la viabilità minore di matrice storica che attraversa l'area vale quanto indicato all'art. 89 delle presenti Norme.

3. SR4.03 Casa Nuova sulla via Urbinese

Schema di riferimento

Edificio 01: disciplina di intervento di tipo 2 (t2);

edifici 02 e 03: disciplina di intervento di tipo 3 (t3), con eliminazione delle superfetazioni.

La pertinenza, attualmente in stato di abbandono, dovrà essere riqualificata mantenendo la caratterizzazione rurale e l'assenza di superfici impermeabilizzate.

L'area è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004 - Fascia di territorio fiancheggiante l'Autostrada del Sole (D.M. 23/06/1967 - GU N. 182/1967).

4. SR4.04 località Porcellino (G.L.G. Immobiliare)

area di recupero incolto in prossimità di sito produttivo; sito con procedura di bonifica conclusa con approvazione analisi di rischio con Det. 292 del 18/02/2008 nella quale si stabilisce di non procedere a bonifica in quanto per la situazione rilevata si prevedeva la messa in sicurezza con le previsioni urbanistiche del R.U. vigente all'epoca (area di completamento urbanistico C1.10 Comparto Porcellino Ovest).

5. SR4.05 Ex area mineraria Santa Barbara

Il vasto ambito di Santa Barbara, esteso ben oltre il territorio comunale di Figline e Incisa è interessato da un progetto di recupero ambientale, predisposto da ENEL - soggetto proprietario dell'area - e approvato dalla Regione Toscana (Autorizzazione regionale Decreto Dirigenziale n. 416/2010), previo parere di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

Il progetto, attualmente in fase di attuazione, divide le aree ENEL in 14 lotti, per ciascuno dei quali definisce specifici obiettivi e relative modalità di attuazione; sostanzialmente il progetto riguarda i profili morfologico, idrografico e viario, correlati alle cospicue alterazioni indotte dall'estrazione a cielo aperto della lignite.

La zona denominata Le Borra (lotto 13), di prossima acquisizione da parte del Comune, è stata in parte destinata nel Piano Regionale dei Rifiuti a discarica per il conferimento delle ceneri provenienti dal termovalorizzatore previsto a Selvapiana (Rufina) che però non è più in programma; ciononostante la zona di Le Borra non è stata ancora svincolata.

Anche in attesa di una definizione in tal senso, al fine del recupero dell'area mineraria - con la riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica - possono essere consentiti, oltre alle pratiche agricole, usi ricreativi (ad esempio attività sportive o turistico-venatorie) che non richiedano trasformazioni permanenti del suolo o strutture stabili di supporto. L'autorizzazione allo svolgimento di tali attività è soggetta a stipula di apposita convenzione, qualora siano promosse e gestite da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale.

L'area risulta interessata in parte da aree tutelate per legge ai sensi del comma 1 lettera g (boschi) dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 (ricognizione PIT/PPR), da aree tutelate per legge ai sensi del comma 1 lettera b (laghi) dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e da fasce di rispetto degli elettrodotti ai sensi del D.M. 29/05/2008. È inoltre soggetta in parte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 326/1923.

In prossimità (in località Tartigliese) è individuata un'evidenza archeologica con potenziale archeologico 3, id 58 dello Schedario, pertanto l'area è in parte marginale in classe di rischio archeologico basso.

6. SR4.06 La Casina

Schema di riferimento

Edifici 01 e 02: disciplina di intervento di tipo 3 (t3);

edifici 03 e 04: disciplina di intervento di tipo 4 (t4); per l'edificio 04 nel caso di demolizione e ricostruzione dovranno essere impiegati materiali e tecnologie adeguati al contesto ed è ammessa una diversa configurazione della copertura (anche con copertura piana in continuità con il volume retrostante che prospetta la piccola corte);

edifici 05, 06, 07: è ammessa la demolizione e ricostruzione dei manufatti - sempreché legittimi - impiegando materiali e tecnologie adeguati al contesto, a parità di volume e senza incremento di altezza e sempre con funzione accessoria, anche in diversa collocazione nell'ambito di un generale intervento di riqualificazione della pertinenza, rimuovendo i manufatti precari e incongrui e mantenendo la caratterizzazione rurale e la quasi totale assenza di superfici impermeabilizzate.

Dovranno essere per quanto possibile tutelate le alberature presenti, in particolare l Pino domestico davanti all'edificio 05, lungo via dei Mezzi.

Art. 118 Aree con disciplina specifica nel territorio rurale della U.T.O.E. 5 dei centri abitati minori dell'alta collina

1. SR5.01 Fattoria San Leo

Schema di riferimento

Edifici 01 e 11: disciplina di intervento di tipo 2 (t2);

edifici 02, 03 04, 05, 07, 08, 09 e 10: disciplina di intervento di tipo 3 (t3);

edificio 06: disciplina di intervento di tipo 4 (t4), con impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto.

Dovrà essere tutelato il giardino disegnato e dovranno essere accuratamente manutenuti i muri a secco lungo la viabilità.

L'area è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 326/1923.

2. SR5.02 Le Corti

Schema di riferimento

Edificio 01: disciplina di intervento di tipo 2 (t2);

edificio 02: disciplina di intervento di tipo 3 (t3), con ripristino della copertura.

La pertinenza dovrà essere riqualificata, evitando l'impiego di materiali e forme non adeguate al contesto rurale ed al carattere di semplicità della casa colonica, tutelando accuratamente l'aia in pietra.

Nella ricognizione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 del PIT/PPR l'area risulta individuata parzialmente come boscata. L'area è inoltre interessata in parte dall'area di rispetto di pozzi, sorgenti e punti di prelievo ad uso acquedottistico ai sensi del D.lgs. 152/2006 ed è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 326/1923.

3. SR5.03 Fattoria di Celle

Schema di riferimento

Edificio 01 (immobile tutelato ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004): disciplina di intervento di tipo 1 (t1);

edificio 02: disciplina di intervento di tipo 2 (t2).

Dovrà essere manutenuto e tutelato lo spazio di ingresso alla chiesa.

L'area ricade in parte marginale in aree tutelate per legge ai sensi del comma 1 lettera c (acque) dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004.

L'area è inoltre interessata dalla zona di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 338 del R.D. 1265/1934 ed è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 326/1923.

4. SR5.04 Podere vicino Le Fossatole

Schema di riferimento

Edificio 01: disciplina di intervento di tipo 2 (t2);

edifici 02 e 03: disciplina di intervento di tipo 3 (t3).

La pertinenza dovrà essere mantenuta nel carattere di semplicità della casa colonica, tutelando le sistemazioni terrazzate con i muri a retta e gli spazi pavimentati in pietra e salvaguardando in particolare l'aia lastricata lungo la strada.

L'area è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 326/1923.

5. SR5.05 Pian d'Abeto

Schema di riferimento

Edificio 01: disciplina di intervento di tipo 2 (t2);

edificio 02: disciplina di intervento di tipo 1 (t1);

edificio 03: disciplina di intervento di tipo 3 (t3).

Dovranno essere tutelate le sistemazioni terrazzate con i muri a retta in pietra e salvaguardati in particolare l'aia lastricata in pietra e l'antica fonte, accanto alla cappella.

L'area è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 326/1923.

6. SR5.06 Le Celle

Schema di riferimento

Edificio 01: disciplina di intervento di tipo 2 (t2);

edificio 02: disciplina di intervento di tipo 3 (t3);

edificio 03: disciplina di intervento di tipo 4 (t4), con impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto.

L'area è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 326/1923.

7. SR5.07 Pian d'Albero

Schema di riferimento

Edificio 01: disciplina di intervento di tipo 1 (t1).

L'immobile - Casolare Cavicchi -, il cippo commemorativo e l'area limitrofa sono tutelati ai sensi della Parte II del Codice.

Al fine di salvaguardare e perpetuare collettivamente il ricordo dell'eccidio del giugno 1944 è prevista la stipula di una convenzione attraverso la quale sarà individuato un piccolo Parco della Memoria intorno al cippo e saranno definite le modalità di apertura al pubblico e di visita in occasione delle commemorazioni, anche per quanto riguarda l'accessibilità dalla strada.

L'area è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 326/1923.

8. SR5.08 La Pancuccia

Schema di riferimento

Edificio 01: disciplina di intervento di tipo 2 (t2);

edificio 02: disciplina di intervento di tipo 3 (t3).

La pertinenza dovrà essere mantenuta con le caratteristiche rurali, tutelando le sistemazioni terrazzate con i muri a retta e il percorso/scala in pietra di accesso alla casa.

L'area ricade in parte in aree tutelate per legge ai sensi del comma 1 lettera c (acque) dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004. Nella ricognizione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 del PIT/PPR l'area risulta individuata marginalmente come boscata.

L'area è soggetta in parte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 326/1923.