Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 43 Zona Speciale di Conservazione

1. Per le aree appartenenti alla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Monti del Chianti (IT5190002) si confermano gli obiettivi e le norme di tutela e conservazione previsti dalle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 147/2009/CE (Uccelli) e s.m.i, dalla D.G.R. n. 644/2004 (Sezione obiettivi e criticità), dalla D.G.R. n. 1223/2015 Direttiva 92/43/CEE (Habitat) per le misure di conservazione dei SIC ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e dalla D.G.R. n. 119/2018.

2. Qualsiasi piano, progetto o intervento ricadente nella Zona Speciale di Conservazione deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dalla L.R. 30/2015, con esclusione di quelli ricadenti nelle fattispecie previste dall'Allegato A alla D.G.R. n. 119/2018, cioè le opere che per natura ed entità si ritiene non abbiano effetti negativi ai fini della tutela. La valutazione di incidenza può comunque essere richiesta dall'Amministrazione Comunale anche per interventi che, sviluppandosi in aree contermini ma esterne al sito, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o per le quali è stato istituito il Sito o sull'integrità complessiva dello stesso Sito.

3. Specifiche indicazioni di tutela, salvaguardia e miglioramento di specie ed habitat di interesse comunitario o di cui al Capo III della L.R. 30/2015 dovranno integrare i contenuti dei Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale ricadenti in tutto o in parte nella ZSC Monti del Chianti.

4. Al fine di assicurare la massima compatibilità degli interventi anche in fase di cantiere, dovranno in ogni caso essere rispettati indirizzi e criteri, regolamenti e prescrizioni definiti dalle Misure di Conservazione generali e specifiche dettate per i diversi ambiti dalle norme sovraordinate e dall'eventuale Piano di Gestione della Zona Speciale di Conservazione.

Art. 44 Area Naturale Protetta di Interesse Locale

1. L'area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) Garzaia di Figline è una delle aree istituite in ambiti territoriali densamente antropizzati che necessitano di azioni di conservazione, restauro o ricostituzione delle originarie caratteristiche ambientali.

Tale area, caratterizzata dalla presenza di specchi d'acqua originati dalla passata attività di escavazione che hanno subito un processo spontaneo di rinaturalizzazione, ha particolare valenza ambientale per la serie di piccoli ecosistemi ricchi di flora e fauna lacustre con specie inserite nelle Direttive Uccelli e Habitat o di cui al Capo III della L.R. 30/2015.

2. In attesa della realizzazione del progetto di Parco fluviale dell'Arno, le attività svolte nell'area e gli interventi che interessano l'area stessa dovranno garantire la tutela dei valori ambientali riconosciuti, in particolare con la difesa dall'inquinamento delle acque e del suolo e dall'inquinamento acustico e mediante la conservazione e/o la riqualificazione degli ecosistemi presenti.

Art. 45 Ambiti di reperimento per aree naturali protette

1. Sono definiti ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi e riserve, di cui all'art. 2 della L.R. 30/2015, gli ambiti del territorio aperto che, per caratteristiche ambientali e naturalistiche, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta.

2. Fino all'istituzione di parchi e riserve naturali:

  • - non è ammessa la nuova edificazione o la ristrutturazione urbanistica per attività diverse da quelle agricole che possano risultare incongruenti con le caratteristiche ambientali e naturalistiche da tutelare;
  • - non è ammessa l'introduzione di destinazioni d'uso che possano risultare incongruenti con le caratteristiche ambientali e naturalistiche da tutelare; nel caso di attività o strutture esistenti non è consentito l'ampliamento degli edifici e/o degli spazi di pertinenza.

3. Il Piano Operativo recepisce gli ambiti individuati dal P.T.C.P. di Firenze, al quale si rimanda per la definizione degli elementi caratterizzanti, che sono i seguenti:

  • - A12 Arno - area rivierasca di fondovalle, Parco fluviale dell'Arno
  • - A04 Monti del Chianti - Monte Lisoni Monte Acuto: alta collina ad elevato valore naturalistico
  • - A08 Colline fiorentine - Monte Muro Poggio Citerna: alta collina ad elevato valore naturalistico.

Art. 46 Passaggi faunistici

1. In conformità alle disposizioni del Piano Strutturale dovranno essere mantenuti e qualificati i passaggi faunistici esistenti, costituiti da strade (sovrappassi, sottopassi) o da piccoli corsi d'acqua.

2. Ove possibile, in particolare nei P.A.P.M.A.A., dovranno essere individuati nuovi passaggi per agevolare il transito della fauna minore.