Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 7 Distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Il presente Titolo ed i Titoli V, VI e VII costituiscono la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ai sensi dell'art. 98 della L.R. 65/2014, regolando i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti ed i terreni inedificati.

2. Subsistemi ed ambiti di cui ai Titoli V, VI e VII delle presenti Norme individuano le destinazioni d'uso ammesse ed escluse, le eventuali loro quantità massime compatibili e le condizioni per la localizzazione di specifiche funzioni.

3. Quando nelle Tavole di progetto del P.O., oltre al riferimento all'ambito di appartenenza, è indicata anche una sigla riferita ad una specifica funzione o sua articolazione (posizionata in alto a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), questa deve essere intesa come funzione ammessa in via esclusiva.

4. Nel caso in cui l'uso attuale di un immobile contrasti con le destinazioni d'uso previste dal P.O. sono ammessi, oltre agli interventi volti al suo adeguamento alla previsione del P.O., gli interventi di cui all'art. 19 delle presenti Norme.

Art. 8 Mutamento della destinazione d'uso

1. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso rilevanti, con riferimento alla superficie utile, i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie funzionali principali:

  • - residenza (R),
  • - attività industriali ed artigianali (I),
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi (G),
  • - attività commerciali al dettaglio (C),
  • - attività turistico-ricettive (T),
  • - attività direzionali e di servizio (D),
  • - attività agricole (A).

All'interno della categoria funzionale direzionale e di servizio il P.O. individua le attrezzature di servizio pubbliche (S), per le quali sono definite le specifiche discipline di cui al successivo art. 16.

2. Nei successivi articoli sono individuate le attività a cui si riferiscono le categorie funzionali principali, con esemplificate alcune loro articolazioni o sottocategorie, che non devono essere considerate esaustive; altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla definizione principale secondo il criterio dell'analogia.

Nelle categorie funzionali sopra indicate e nelle loro articolazioni debbono intendersi comprese, anche ai sensi di specifica normativa, le attività complementari (benché, a rigore, appartenenti ad altre categorie) strettamente collegate allo svolgimento dell'attività principale e pertanto gli spazi accessori a esse collegate e/o correlate.

3. Quando non diversamente specificato nelle presenti Norme o sulle Tavole del P.O., il passaggio dall'una all'altra attività all'interno dell'articolazione di ciascuna categoria funzionale principale, di cui ai successivi articoli, è sempre consentito.

4. La destinazione d'uso relativa ad attrezzature di servizio pubbliche è da ritenersi consentita in tutto il territorio comunale, fatte salve specifiche indicazioni o limitazioni contenute nelle Norme ai Titoli V, VI e VII.

5. La destinazione d'uso attuale di un immobile è definita con i criteri e le procedure della vigente normativa regionale.

Art. 9 Residenza (R)

1. La categoria funzionale residenziale (R) comprende, oltre alle abitazioni ordinarie, permanenti e temporanee, le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca).

2. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso residenziale le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo (quali case studio con destinazione prevalente abitativa e cohousing cioè abitazioni private corredate da spazi e servizi comuni), alloggi per anziani o diversamente abili con destinazione vincolata per convenzione (senza gestione autonoma).

3. Sono esclusi dalla destinazione d'uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d'uso agricola.

Art. 10 Attività industriali ed artigianali (I)

1. La categoria funzionale attività industriali ed artigianali (I) comprende:

  • - Ii · attività industriali ed attività artigianali (fabbriche, officine e autofficine, compresi laboratori di sperimentazione, locali di manutenzione e riparazione e spazi espositivi connessi, spazi per l'attività amministrativa correlata all'attività esercitata, mense e foresterie non costituenti unità immobiliari autonome); laboratori artigianali in genere; magazzini, depositi coperti e scoperti (anche in assenza di opere di trasformazione permanente del suolo);
  • - Ia · impianti produttivi per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata;
  • - Id · impianti di deposito e lavorazione di materiali all'aperto;
  • - Ir · impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali;
  • - Is · artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici; sono di servizio se connessi alla cura di persone e abitazioni o ad altri servizi; sono di produzione di beni artistici se connesse a realizzazioni di opere di valore estetico oppure alle attività di conservazione e restauro di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, bibliografico o archivistico; le attività possono anche riguardare lavorazioni tipiche e tradizionali.

2. La localizzazione di industrie a rischio d'incidente rilevante non è ammessa su tutto il territorio comunale.

3. La localizzazione di industrie insalubri di 1^ classe all'interno delle aree urbane è ammessa solo a condizione che siano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento atmosferico.

4. Fermo restando il rispetto delle discipline del presente P.O., nel caso di attività esistenti soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale si intendono sempre ammesse le opere eventualmente prescritte dal Decreto regionale di Autorizzazione ai fini della compatibilità ambientale comportanti l'installazione di manufatti e la realizzazione di strutture integrative, anche con formazione di Superfici Coperte aggiuntive, per quanto strettamente necessario alle prestazioni richieste.

Art. 11 Attività commerciali all'ingrosso e depositi (G)

1. La categoria funzionale attività commerciali all'ingrosso e depositi (G) comprende attività commerciali all'ingrosso, attività commerciali con deposito di merci a cielo aperto, attività di deposito ed esposizione di merci con o senza vendita, magazzini e depositi, sedi di corrieri ed aziende di autotrasporto.

Consistono in attività dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande oppure in attività di magazzino o deposito, cioè finalizzate in via prevalente od esclusiva al mero stoccaggio di materiali o beni finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi o loro commercializzazione al dettaglio.

2. Sono compatibili con tali destinazioni e dunque ad esse assimilate ai fini della disciplina degli usi:

  • - le attività che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio, così come previsto dalla L.R. 62/2018;
  • - gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, ai sensi della L.R. 62/2018.

Art. 12 Attività commerciali al dettaglio (C)

1. La categoria funzionale attività commerciali al dettaglio (C) comprende:

  • - Ce · esercizi di vicinato (strutture con superficie di vendita non superiore a 300 mq.), attività di somministrazione di alimenti e bevande, farmacie e altre attività commerciali al dettaglio diverse dalle strutture identificate con le sigle Cm, Cg, Cf e Cc;
  • - Cm · medie strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra 300 e 1.500 mq. e gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, come definiti dalla L.R. 62/2018;
  • - Cg · grandi strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a 1.500 mq.;
  • - Cf · grandi strutture di vendita nella forma di centro commerciale con associate due medie strutture di vendita e una struttura con superficie di vendita non superiore a 300 mq.;
  • - Cc · impianti per la distribuzione dei carburanti.

2. Per le grandi strutture di vendita - Cg e Cf - esistenti non è consentito l'incremento della superficie di vendita.

Art. 13 Attività turistico-ricettive (T)

1. La categoria funzionale attività turistico-ricettive (T) comprende:

  • - Tr · alberghi e residenze turistico-alberghiere, strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva (case per ferie, ostelli);
  • - Tc · campeggi (Tc1) e aree di sosta (Tc2).

2. Alberghi e campeggi possono comprendere bar e ristoranti, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, se inseriti all'interno del complesso degli immobili; sono inoltre ammesse le attività di vendita al dettaglio e altre attività secondo quanto disposto dalla normativa regionale di settore.

Art. 14 Attività direzionali e di servizio (D)

1. La categoria funzionale attività direzionali e di servizio (D) comprende uffici privati in genere, agenzie bancarie, banche, centri di ricerca, assicurazioni, agenzie immobiliari e sedi di associazioni, studi professionali e altre forme assimilabili, spazi per i servizi per lo spettacolo, il turismo, lo sport e lo svago in genere e spazi per attività a carattere espositivo e congressuale.

2. Rientrano nella categoria funzionale direzionale e di servizio le attività di ospitalità temporanea diverse dalle attività turistico-ricettive quali studentati, convitti, collegi, pensionati e residenze sociali, dotate di servizi a comune e foresterie a servizio di altre attività.

3. Sono compresi inoltre gli usi riportati al successivo art. 16 quando non si tratti di attrezzature pubbliche o di uso pubblico e quando non si rientri nel caso di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 15 Attività agricole (A)

1. La categoria funzionale attività agricole (A) comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all'art. 2135 del Codice Civile.

2. Sono considerati fabbricati rurali ed unità immobiliari con destinazione d'uso agricola le costruzioni:

  • - ricadenti in zona agricola e che non risultino presenti al catasto fabbricati prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/ 1979;
  • - che risultino patrimonio delle aziende agricole realizzato a seguito di regolare titolo abilitativo prima dell'entrata in vigore della L.R. 64/1995;
  • - che risultino patrimonio di aziende agricole, anche realizzate a seguito di Programma Aziendale, dopo l'entrata in vigore della L.R. 64/1995;
  • - ricadenti in zona agricola e che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto la perdita dell'uso agricolo.

3. Sono assimilabili alle attività agricole quelle agricole amatoriali e l'allevamento non professionale di animali da cortile.

Art. 16 Attrezzature di servizio pubbliche (S)

1. La destinazione d'uso per attrezzature di servizio pubbliche (S) comprende:

  • - Su · servizi amministrativi (uffici amministrativi, protezione civile, tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari);
  • - Sb · servizi per l'istruzione di base (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado);
  • - Sh · servizi per l'assistenza socio-sanitaria (centri di assistenza, case di riposo, residenze protette e pensionati, compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi);
  • - Sd · servizi culturali (musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni);
  • - Ss · servizi sociali e ricreativi (centri sociali, centri ricreativi, ludoteche, centri polivalenti); possono comprendere eventuali attività commerciali (Ce), limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, a supporto della principale attività di servizio, che deve essere comunque la superficie prevalente;
  • - Sr · servizi per il culto (chiese, seminari, conventi, complessi religiosi);
  • - Sc · servizi cimiteriali; nelle aree pubbliche adiacenti alle aree per attrezzature cimiteriali è ammessa, previa convenzione con l'Amministrazione Comunale, l'installazione di chioschi per la vendita di fiori o altro tipo di corredo funerario; tali manufatti dovranno essere realizzati con materiali e nelle dimensioni specificate nella stessa convenzione;
  • - St · servizi tecnici (impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per le telecomunicazioni, impianti per la raccolta o per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, servizi di soccorso pubblico, servizi tecnologici, servizi innovativi);
  • - Sm · servizi per la mobilità (stazione ferroviaria);
  • - Sf · servizi sportivi coperti (palestre, piscine, campi coperti); rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico al coperto; possono comprendere eventuali attività commerciali (Ce), a supporto della principale attività di servizio, che deve essere comunque la superficie prevalente;
  • - Sa · impianti sportivi all'aperto; rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico all'aperto; all'interno di tali aree è ammessa la realizzazione di gradinate e di costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi igienici e sanitari, eventuali locali per l'accettazione e servizi di ristoro, se ad esclusivo uso dell'impianto sportivo e purché la Superficie Coperta complessiva delle costruzioni, ad esclusione di eventuali coperture temporanee stagionali, non sia superiore al 10% dell'area complessiva dell'impianto;
  • - Sv · parchi e giardini pubblici o di uso pubblico; sono aree prevalentemente alberate e sistemate a verde e organizzate per il tempo libero, il riposo e il gioco libero; all'interno di tali aree possono essere realizzati, compatibilmente con la tutela dei valori naturalistici e paesaggistici, spazi attrezzati per il gioco, l'osservazione dell'ambiente naturale, lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto, attrezzature didattiche all'aperto, contenute attrezzature per la pratica sportiva di base, chioschi, servizi igienici e piccoli fabbricati necessari alla gestione delle aree;
  • - Svt · parchi territoriali; all'interno di tali aree è ammessa, compatibilmente con la tutela dei valori naturalistici e paesaggistici, l'installazione di chioschi e servizi igienici;
  • - So · orti urbani; sono aree caratterizzate da lotti di limitata dimensione coltivati individualmente o collettivamente;
  • - Si · aree per la riduzione del rischio idraulico;
  • - Sz · piazze e spazi pedonali pubblici, compresi i percorsi pedonali all'interno delle aree urbane; all'interno di tali aree è ammessa l'installazione di chioschi e servizi igienici;
  • - Sp · parcheggi pubblici a raso;
  • - Spc · parcheggi pubblici coperti e in struttura.

Nelle aree destinate a parchi e giardini pubblici o di uso pubblico (Sv, Svt) e a parcheggi pubblici a raso (Sp) è comunque ammessa anche la realizzazione di attrezzature e impianti tecnologici per servizi e reti (impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, ecc.).

Nelle aree destinate ad attrezzature di servizio pubbliche (S) sono sempre ammessi i manufatti funzionali ai servizi di protezione civile, fermo restando la tutela del patrimonio edilizio di pregio architettonico e/o valore storico-documentale.

2. Le destinazioni specifiche ad attrezzature di servizio pubbliche sono attribuite agli immobili ed alle aree, distinguendo i diversi usi principali riportati al comma 1. In tali aree gli interventi ammessi possono essere realizzati, oltre che dall'Amministrazione Comunale e da altri Enti pubblici, anche da Enti legalmente riconosciuti o da altri soggetti privati, anche eventualmente proprietari delle aree, operanti nel settore culturale, sanitario, sportivo, ricreativo, associativo, tecnico-amministrativo, ecc. che garantiscano la fruibilità delle attrezzature da parte della collettività.

Gli interventi eccedenti quanto ammesso dalla disciplina di intervento t3 realizzati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti pubblici sono subordinati alla stipula di specifica convenzione per la definizione delle modalità e dei tempi di esecuzione da rispettare e delle garanzie in merito all'uso pubblico delle attrezzature.

3. Il passaggio dall'una all'altra delle precedenti articolazioni interne alla destinazione d'uso S, ove tale destinazione d'uso esclusiva sia individuata nelle Tavole di progetto del P.O., è ammesso senza comportare variante al presente Piano Operativo nei seguenti casi:

  • - da servizi culturali (Sd) a servizi sociali e ricreativi (Ss) e a servizi amministrativi (Su) e viceversa;
  • - da servizi tecnici (St) a servizi amministrativi (Su), servizi culturali (Sd), servizi sociali e ricreativi (Ss), servizi sportivi coperti (Sf).

È inoltre ammesso senza comportare variante al presente Piano Operativo il passaggio da servizi amministrativi (Su), servizi sociali e ricreativi (Ss) o servizi per l'assistenza socio-sanitaria (Sh) a edilizia residenziale sociale di proprietà pubblica, previa verifica del rispetto degli standard urbanistici complessivi per le attrezzature.

Nel caso di interventi puntuali posti in essere dall'Amministrazione Comunale, è inoltre ammessa la limitata modifica delle perimetrazioni delle aree con destinazione d'uso per attrezzature di servizio pubblico S, con passaggio dall'una all'altra delle articolazioni riportate al comma 1, senza comportare variante al Piano Operativo.