Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 1 Contenuti ed ambito di applicazione

1. Il Piano Operativo (P.O.) è atto di governo del territorio che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale. Esso è redatto secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.

2. Le presenti Norme del Piano Operativo contengono nella Parte I le discipline generali e nella Parte II la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valide a tempo indeterminato, mentre nella Parte III la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, valida nel quinquennio di efficacia del P.O.

Art. 2 Elaborati costitutivi

1. Il Piano Operativo del Comune di Figline e Incisa Valdarno è costituito dai seguenti gruppi di documenti:

  • a) Progetto
  • b) Studi geologici e idraulici
  • c) Valutazioni.

2. Gli elaborati di Progetto sono:

  • - Relazione illustrativa;
  • - tavola PO Sintesi del progetto (scala 1:20.000);
  • - Disciplina di piano:
    • Norme Tecniche di Attuazione;
    • tavole
      PO.1÷9 Aree urbane e insediamenti accentrati (scala 1:2.000, 9 tavole)
      PO.10÷18 Altre aree urbane e insediamenti accentrati (scala 1:2.000, 9 tavolette raccolte in un fascicolo in formato A3)
      PO.19÷21 Territorio rurale (scala 1:10.000, 3 tavole);
  • - Relazione di conformazione al PIT/PPR con allegato: Interventi del quadro previsionale strategico;
    Confronto tra le aree urbane e gli interventi di trasformazione del Piano Operativo e il perimetro del Territorio Urbanizzato del Piano Strutturale (scala 1:5.000, 15 tavolette);
  • - tavola PO.A1÷3 Carta del rischio archeologico (scala 1:10.000, 3 tavole).

3. Gli elaborati di Fattibilità degli interventi sono:

  • - Relazione geologica D.01
  • - Schede di fattibilità
    • Aree urbane e insediamenti accentrati D.02a
    • Territorio rurale D.02b
  • - Relazione idraulica D.03.

4. Gli elaborati di Valutazione sono:

  • - VAS - Rapporto Ambientale comprensivo della Sintesi non tecnica;
  • - Studio di Incidenza (Screening).

5. Documentazione conoscitiva allegata:

  • - Relazione agronomica.

Art. 3 Rapporto con il Regolamento Edilizio e con i Piani di Settore

1. La disciplina del presente Piano Operativo è integrata da quanto prescritto dal Regolamento Edilizio comunale, fermo restando che in caso di contrasto, di difformità definitorie e di deroghe, le Norme e gli elaborati grafici del Piano Operativo prevalgono sulle disposizioni del Regolamento Edilizio.

2. Per la definizione dei parametri urbanistici e edilizi utilizzati nelle presenti Norme si fa riferimento al Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. 65/2014.

3. L'Amministrazione deve provvedere all'adeguamento alle Norme del Piano Operativo del Regolamento Edilizio che, ai sensi della normativa regionale, detta norme in materia di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza e persegue gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico in coerenza con il Titolo VIII, Capo I, della L.R. 65/2014.

4. L'Amministrazione deve provvedere inoltre all'eventuale adeguamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica e degli altri Piani di Settore vigenti.

5. Il Piano Operativo è coordinato con il Piano Comunale di Protezione Civile, che ne costituisce parte integrante.

Art. 4 Strumenti e modi di attuazione

1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante:

  • - interventi diretti;
  • - progetti unitari convenzionati;
  • - piani attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata e altri piani e programmi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
  • - opere pubbliche.

2. Il Piano Operativo si attua attraverso progetti unitari convenzionati o piani attuativi dove previsto dalle presenti Norme o su richiesta dell'Amministrazione Comunale per la rilevanza degli interventi o per l'opportunità di inquadrarli o coordinarli in un contesto ampio.

3. Nelle aree destinate ad attrezzature di servizio pubbliche (S) di cui all'art. 16 il P.O. si attua mediante intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti di iniziativa pubblica, o con intervento diretto convenzionato, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti per l'area e il tipo di edificio e per il regolare svolgimento delle attività previste. L'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici e della compatibilità urbanistica con il contesto.

Art. 5 Zone territoriali omogenee

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, nelle Tavole di progetto del P.O. le Zone territoriali omogenee sono individuate attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla della zona è posizionata in basso a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), così come definite all'art. 2 del citato D.M.

Art. 6 Misure di salvaguardia

1. Ai sensi dell'art. 103 della L.R. 65/2014 fino all'efficacia del Piano Operativo e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione l'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con il presente Piano Operativo. Non sono altresì ammessi interventi soggetti a S.C.I.A. o C.I.L.A. che risultino in contrasto con le norme e le previsioni del presente Piano Operativo.

2. Sono fatte salve le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente non in contrasto con le presenti norme. Sono inoltre fatti salvi i piani attuativi di iniziativa privata e gli interventi diretti soggetti a convenzione, ove sia già stata sottoscritta la relativa convenzione o l'atto d'obbligo alla data di adozione del presente Piano Operativo. Eventuali varianti ai piani attuativi o agli interventi convenzionati vigenti sono subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del presente Piano Operativo.

3. Restano infine esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire e gli altri titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del Piano Operativo e le relative varianti in corso d'opera non essenziali.