Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Titolo I Caratteri del Piano

Art. 1 Contenuti ed ambito di applicazione

1. Il Piano Operativo (P.O.) è atto di governo del territorio che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale. Esso è redatto secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.

2. Le presenti Norme del Piano Operativo contengono nella Parte I le discipline generali e nella Parte II la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valide a tempo indeterminato, mentre nella Parte III la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, valida nel quinquennio di efficacia del P.O.

Art. 2 Elaborati costitutivi

1. Il Piano Operativo del Comune di Figline e Incisa Valdarno è costituito dai seguenti gruppi di documenti:

  • a) Progetto
  • b) Studi geologici e idraulici
  • c) Valutazioni.

2. Gli elaborati di Progetto sono:

  • - Relazione illustrativa;
  • - tavola PO Sintesi del progetto (scala 1:20.000);
  • - Disciplina di piano:
    • Norme Tecniche di Attuazione;
    • tavole
      PO.1÷9 Aree urbane e insediamenti accentrati (scala 1:2.000, 9 tavole)
      PO.10÷18 Altre aree urbane e insediamenti accentrati (scala 1:2.000, 9 tavolette raccolte in un fascicolo in formato A3)
      PO.19÷21 Territorio rurale (scala 1:10.000, 3 tavole);
  • - Relazione di conformazione al PIT/PPR con allegato: Interventi del quadro previsionale strategico;
    Confronto tra le aree urbane e gli interventi di trasformazione del Piano Operativo e il perimetro del Territorio Urbanizzato del Piano Strutturale (scala 1:5.000, 15 tavolette);
  • - tavola PO.A1÷3 Carta del rischio archeologico (scala 1:10.000, 3 tavole).

3. Gli elaborati di Fattibilità degli interventi sono:

  • - Relazione geologica D.01
  • - Schede di fattibilità
    • Aree urbane e insediamenti accentrati D.02a
    • Territorio rurale D.02b
  • - Relazione idraulica D.03.

4. Gli elaborati di Valutazione sono:

  • - VAS - Rapporto Ambientale comprensivo della Sintesi non tecnica;
  • - Studio di Incidenza (Screening).

5. Documentazione conoscitiva allegata:

  • - Relazione agronomica.

Art. 3 Rapporto con il Regolamento Edilizio e con i Piani di Settore

1. La disciplina del presente Piano Operativo è integrata da quanto prescritto dal Regolamento Edilizio comunale, fermo restando che in caso di contrasto, di difformità definitorie e di deroghe, le Norme e gli elaborati grafici del Piano Operativo prevalgono sulle disposizioni del Regolamento Edilizio.

2. Per la definizione dei parametri urbanistici e edilizi utilizzati nelle presenti Norme si fa riferimento al Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. 65/2014.

3. L'Amministrazione deve provvedere all'adeguamento alle Norme del Piano Operativo del Regolamento Edilizio che, ai sensi della normativa regionale, detta norme in materia di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza e persegue gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico in coerenza con il Titolo VIII, Capo I, della L.R. 65/2014.

4. L'Amministrazione deve provvedere inoltre all'eventuale adeguamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica e degli altri Piani di Settore vigenti.

5. Il Piano Operativo è coordinato con il Piano Comunale di Protezione Civile, che ne costituisce parte integrante.

Art. 4 Strumenti e modi di attuazione

1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante:

  • - interventi diretti;
  • - progetti unitari convenzionati;
  • - piani attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata e altri piani e programmi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
  • - opere pubbliche.

2. Il Piano Operativo si attua attraverso progetti unitari convenzionati o piani attuativi dove previsto dalle presenti Norme o su richiesta dell'Amministrazione Comunale per la rilevanza degli interventi o per l'opportunità di inquadrarli o coordinarli in un contesto ampio.

3. Nelle aree destinate ad attrezzature di servizio pubbliche (S) di cui all'art. 16 il P.O. si attua mediante intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti di iniziativa pubblica, o con intervento diretto convenzionato, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti per l'area e il tipo di edificio e per il regolare svolgimento delle attività previste. L'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici e della compatibilità urbanistica con il contesto.

Art. 5 Zone territoriali omogenee

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, nelle Tavole di progetto del P.O. le Zone territoriali omogenee sono individuate attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla della zona è posizionata in basso a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), così come definite all'art. 2 del citato D.M.

Art. 6 Misure di salvaguardia

1. Ai sensi dell'art. 103 della L.R. 65/2014 fino all'efficacia del Piano Operativo e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione l'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con il presente Piano Operativo. Non sono altresì ammessi interventi soggetti a S.C.I.A. o C.I.L.A. che risultino in contrasto con le norme e le previsioni del presente Piano Operativo.

2. Sono fatte salve le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente non in contrasto con le presenti norme. Sono inoltre fatti salvi i piani attuativi di iniziativa privata e gli interventi diretti soggetti a convenzione, ove sia già stata sottoscritta la relativa convenzione o l'atto d'obbligo alla data di adozione del presente Piano Operativo. Eventuali varianti ai piani attuativi o agli interventi convenzionati vigenti sono subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del presente Piano Operativo.

3. Restano infine esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire e gli altri titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del Piano Operativo e le relative varianti in corso d'opera non essenziali.

Titolo II Usi

Art. 7 Distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Il presente Titolo ed i Titoli V, VI e VII costituiscono la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ai sensi dell'art. 98 della L.R. 65/2014, regolando i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti ed i terreni inedificati.

2. Subsistemi ed ambiti di cui ai Titoli V, VI e VII delle presenti Norme individuano le destinazioni d'uso ammesse ed escluse, le eventuali loro quantità massime compatibili e le condizioni per la localizzazione di specifiche funzioni.

3. Quando nelle Tavole di progetto del P.O., oltre al riferimento all'ambito di appartenenza, è indicata anche una sigla riferita ad una specifica funzione o sua articolazione (posizionata in alto a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), questa deve essere intesa come funzione ammessa in via esclusiva.

4. Nel caso in cui l'uso attuale di un immobile contrasti con le destinazioni d'uso previste dal P.O. sono ammessi, oltre agli interventi volti al suo adeguamento alla previsione del P.O., gli interventi di cui all'art. 19 delle presenti Norme.

Art. 8 Mutamento della destinazione d'uso

1. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso rilevanti, con riferimento alla superficie utile, i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie funzionali principali:

  • - residenza (R),
  • - attività industriali ed artigianali (I),
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi (G),
  • - attività commerciali al dettaglio (C),
  • - attività turistico-ricettive (T),
  • - attività direzionali e di servizio (D),
  • - attività agricole (A).

All'interno della categoria funzionale direzionale e di servizio il P.O. individua le attrezzature di servizio pubbliche (S), per le quali sono definite le specifiche discipline di cui al successivo art. 16.

2. Nei successivi articoli sono individuate le attività a cui si riferiscono le categorie funzionali principali, con esemplificate alcune loro articolazioni o sottocategorie, che non devono essere considerate esaustive; altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla definizione principale secondo il criterio dell'analogia.

Nelle categorie funzionali sopra indicate e nelle loro articolazioni debbono intendersi comprese, anche ai sensi di specifica normativa, le attività complementari (benché, a rigore, appartenenti ad altre categorie) strettamente collegate allo svolgimento dell'attività principale e pertanto gli spazi accessori a esse collegate e/o correlate.

3. Quando non diversamente specificato nelle presenti Norme o sulle Tavole del P.O., il passaggio dall'una all'altra attività all'interno dell'articolazione di ciascuna categoria funzionale principale, di cui ai successivi articoli, è sempre consentito.

4. La destinazione d'uso relativa ad attrezzature di servizio pubbliche è da ritenersi consentita in tutto il territorio comunale, fatte salve specifiche indicazioni o limitazioni contenute nelle Norme ai Titoli V, VI e VII.

5. La destinazione d'uso attuale di un immobile è definita con i criteri e le procedure della vigente normativa regionale.

Art. 9 Residenza (R)

1. La categoria funzionale residenziale (R) comprende, oltre alle abitazioni ordinarie, permanenti e temporanee, le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca).

2. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso residenziale le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo (quali case studio con destinazione prevalente abitativa e cohousing cioè abitazioni private corredate da spazi e servizi comuni), alloggi per anziani o diversamente abili con destinazione vincolata per convenzione (senza gestione autonoma).

3. Sono esclusi dalla destinazione d'uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d'uso agricola.

Art. 10 Attività industriali ed artigianali (I)

1. La categoria funzionale attività industriali ed artigianali (I) comprende:

  • - Ii · attività industriali ed attività artigianali (fabbriche, officine e autofficine, compresi laboratori di sperimentazione, locali di manutenzione e riparazione e spazi espositivi connessi, spazi per l'attività amministrativa correlata all'attività esercitata, mense e foresterie non costituenti unità immobiliari autonome); laboratori artigianali in genere; magazzini, depositi coperti e scoperti (anche in assenza di opere di trasformazione permanente del suolo);
  • - Ia · impianti produttivi per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata;
  • - Id · impianti di deposito e lavorazione di materiali all'aperto;
  • - Ir · impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali;
  • - Is · artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici; sono di servizio se connessi alla cura di persone e abitazioni o ad altri servizi; sono di produzione di beni artistici se connesse a realizzazioni di opere di valore estetico oppure alle attività di conservazione e restauro di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, bibliografico o archivistico; le attività possono anche riguardare lavorazioni tipiche e tradizionali.

2. La localizzazione di industrie a rischio d'incidente rilevante non è ammessa su tutto il territorio comunale.

3. La localizzazione di industrie insalubri di 1^ classe all'interno delle aree urbane è ammessa solo a condizione che siano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento atmosferico.

4. Fermo restando il rispetto delle discipline del presente P.O., nel caso di attività esistenti soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale si intendono sempre ammesse le opere eventualmente prescritte dal Decreto regionale di Autorizzazione ai fini della compatibilità ambientale comportanti l'installazione di manufatti e la realizzazione di strutture integrative, anche con formazione di Superfici Coperte aggiuntive, per quanto strettamente necessario alle prestazioni richieste.

Art. 11 Attività commerciali all'ingrosso e depositi (G)

1. La categoria funzionale attività commerciali all'ingrosso e depositi (G) comprende attività commerciali all'ingrosso, attività commerciali con deposito di merci a cielo aperto, attività di deposito ed esposizione di merci con o senza vendita, magazzini e depositi, sedi di corrieri ed aziende di autotrasporto.

Consistono in attività dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande oppure in attività di magazzino o deposito, cioè finalizzate in via prevalente od esclusiva al mero stoccaggio di materiali o beni finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi o loro commercializzazione al dettaglio.

2. Sono compatibili con tali destinazioni e dunque ad esse assimilate ai fini della disciplina degli usi:

  • - le attività che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio, così come previsto dalla L.R. 62/2018;
  • - gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, ai sensi della L.R. 62/2018.

Art. 12 Attività commerciali al dettaglio (C)

1. La categoria funzionale attività commerciali al dettaglio (C) comprende:

  • - Ce · esercizi di vicinato (strutture con superficie di vendita non superiore a 300 mq.), attività di somministrazione di alimenti e bevande, farmacie e altre attività commerciali al dettaglio diverse dalle strutture identificate con le sigle Cm, Cg, Cf e Cc;
  • - Cm · medie strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra 300 e 1.500 mq. e gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, come definiti dalla L.R. 62/2018;
  • - Cg · grandi strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a 1.500 mq.;
  • - Cf · grandi strutture di vendita nella forma di centro commerciale con associate due medie strutture di vendita e una struttura con superficie di vendita non superiore a 300 mq.;
  • - Cc · impianti per la distribuzione dei carburanti.

2. Per le grandi strutture di vendita - Cg e Cf - esistenti non è consentito l'incremento della superficie di vendita.

Art. 13 Attività turistico-ricettive (T)

1. La categoria funzionale attività turistico-ricettive (T) comprende:

  • - Tr · alberghi e residenze turistico-alberghiere, strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva (case per ferie, ostelli);
  • - Tc · campeggi (Tc1) e aree di sosta (Tc2).

2. Alberghi e campeggi possono comprendere bar e ristoranti, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, se inseriti all'interno del complesso degli immobili; sono inoltre ammesse le attività di vendita al dettaglio e altre attività secondo quanto disposto dalla normativa regionale di settore.

Art. 14 Attività direzionali e di servizio (D)

1. La categoria funzionale attività direzionali e di servizio (D) comprende uffici privati in genere, agenzie bancarie, banche, centri di ricerca, assicurazioni, agenzie immobiliari e sedi di associazioni, studi professionali e altre forme assimilabili, spazi per i servizi per lo spettacolo, il turismo, lo sport e lo svago in genere e spazi per attività a carattere espositivo e congressuale.

2. Rientrano nella categoria funzionale direzionale e di servizio le attività di ospitalità temporanea diverse dalle attività turistico-ricettive quali studentati, convitti, collegi, pensionati e residenze sociali, dotate di servizi a comune e foresterie a servizio di altre attività.

3. Sono compresi inoltre gli usi riportati al successivo art. 16 quando non si tratti di attrezzature pubbliche o di uso pubblico e quando non si rientri nel caso di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 15 Attività agricole (A)

1. La categoria funzionale attività agricole (A) comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all'art. 2135 del Codice Civile.

2. Sono considerati fabbricati rurali ed unità immobiliari con destinazione d'uso agricola le costruzioni:

  • - ricadenti in zona agricola e che non risultino presenti al catasto fabbricati prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/ 1979;
  • - che risultino patrimonio delle aziende agricole realizzato a seguito di regolare titolo abilitativo prima dell'entrata in vigore della L.R. 64/1995;
  • - che risultino patrimonio di aziende agricole, anche realizzate a seguito di Programma Aziendale, dopo l'entrata in vigore della L.R. 64/1995;
  • - ricadenti in zona agricola e che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto la perdita dell'uso agricolo.

3. Sono assimilabili alle attività agricole quelle agricole amatoriali e l'allevamento non professionale di animali da cortile.

Art. 16 Attrezzature di servizio pubbliche (S)

1. La destinazione d'uso per attrezzature di servizio pubbliche (S) comprende:

  • - Su · servizi amministrativi (uffici amministrativi, protezione civile, tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari);
  • - Sb · servizi per l'istruzione di base (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado);
  • - Sh · servizi per l'assistenza socio-sanitaria (centri di assistenza, case di riposo, residenze protette e pensionati, compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi);
  • - Sd · servizi culturali (musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni);
  • - Ss · servizi sociali e ricreativi (centri sociali, centri ricreativi, ludoteche, centri polivalenti); possono comprendere eventuali attività commerciali (Ce), limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, a supporto della principale attività di servizio, che deve essere comunque la superficie prevalente;
  • - Sr · servizi per il culto (chiese, seminari, conventi, complessi religiosi);
  • - Sc · servizi cimiteriali; nelle aree pubbliche adiacenti alle aree per attrezzature cimiteriali è ammessa, previa convenzione con l'Amministrazione Comunale, l'installazione di chioschi per la vendita di fiori o altro tipo di corredo funerario; tali manufatti dovranno essere realizzati con materiali e nelle dimensioni specificate nella stessa convenzione;
  • - St · servizi tecnici (impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per le telecomunicazioni, impianti per la raccolta o per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, servizi di soccorso pubblico, servizi tecnologici, servizi innovativi);
  • - Sm · servizi per la mobilità (stazione ferroviaria);
  • - Sf · servizi sportivi coperti (palestre, piscine, campi coperti); rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico al coperto; possono comprendere eventuali attività commerciali (Ce), a supporto della principale attività di servizio, che deve essere comunque la superficie prevalente;
  • - Sa · impianti sportivi all'aperto; rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico all'aperto; all'interno di tali aree è ammessa la realizzazione di gradinate e di costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi igienici e sanitari, eventuali locali per l'accettazione e servizi di ristoro, se ad esclusivo uso dell'impianto sportivo e purché la Superficie Coperta complessiva delle costruzioni, ad esclusione di eventuali coperture temporanee stagionali, non sia superiore al 10% dell'area complessiva dell'impianto;
  • - Sv · parchi e giardini pubblici o di uso pubblico; sono aree prevalentemente alberate e sistemate a verde e organizzate per il tempo libero, il riposo e il gioco libero; all'interno di tali aree possono essere realizzati, compatibilmente con la tutela dei valori naturalistici e paesaggistici, spazi attrezzati per il gioco, l'osservazione dell'ambiente naturale, lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto, attrezzature didattiche all'aperto, contenute attrezzature per la pratica sportiva di base, chioschi, servizi igienici e piccoli fabbricati necessari alla gestione delle aree;
  • - Svt · parchi territoriali; all'interno di tali aree è ammessa, compatibilmente con la tutela dei valori naturalistici e paesaggistici, l'installazione di chioschi e servizi igienici;
  • - So · orti urbani; sono aree caratterizzate da lotti di limitata dimensione coltivati individualmente o collettivamente;
  • - Si · aree per la riduzione del rischio idraulico;
  • - Sz · piazze e spazi pedonali pubblici, compresi i percorsi pedonali all'interno delle aree urbane; all'interno di tali aree è ammessa l'installazione di chioschi e servizi igienici;
  • - Sp · parcheggi pubblici a raso;
  • - Spc · parcheggi pubblici coperti e in struttura.

Nelle aree destinate a parchi e giardini pubblici o di uso pubblico (Sv, Svt) e a parcheggi pubblici a raso (Sp) è comunque ammessa anche la realizzazione di attrezzature e impianti tecnologici per servizi e reti (impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, ecc.).

Nelle aree destinate ad attrezzature di servizio pubbliche (S) sono sempre ammessi i manufatti funzionali ai servizi di protezione civile, fermo restando la tutela del patrimonio edilizio di pregio architettonico e/o valore storico-documentale.

2. Le destinazioni specifiche ad attrezzature di servizio pubbliche sono attribuite agli immobili ed alle aree, distinguendo i diversi usi principali riportati al comma 1. In tali aree gli interventi ammessi possono essere realizzati, oltre che dall'Amministrazione Comunale e da altri Enti pubblici, anche da Enti legalmente riconosciuti o da altri soggetti privati, anche eventualmente proprietari delle aree, operanti nel settore culturale, sanitario, sportivo, ricreativo, associativo, tecnico-amministrativo, ecc. che garantiscano la fruibilità delle attrezzature da parte della collettività.

Gli interventi eccedenti quanto ammesso dalla disciplina di intervento t3 realizzati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti pubblici sono subordinati alla stipula di specifica convenzione per la definizione delle modalità e dei tempi di esecuzione da rispettare e delle garanzie in merito all'uso pubblico delle attrezzature.

3. Il passaggio dall'una all'altra delle precedenti articolazioni interne alla destinazione d'uso S, ove tale destinazione d'uso esclusiva sia individuata nelle Tavole di progetto del P.O., è ammesso senza comportare variante al presente Piano Operativo nei seguenti casi:

  • - da servizi culturali (Sd) a servizi sociali e ricreativi (Ss) e a servizi amministrativi (Su) e viceversa;
  • - da servizi tecnici (St) a servizi amministrativi (Su), servizi culturali (Sd), servizi sociali e ricreativi (Ss), servizi sportivi coperti (Sf).

È inoltre ammesso senza comportare variante al presente Piano Operativo il passaggio da servizi amministrativi (Su), servizi sociali e ricreativi (Ss) o servizi per l'assistenza socio-sanitaria (Sh) a edilizia residenziale sociale di proprietà pubblica, previa verifica del rispetto degli standard urbanistici complessivi per le attrezzature.

Nel caso di interventi puntuali posti in essere dall'Amministrazione Comunale, è inoltre ammessa la limitata modifica delle perimetrazioni delle aree con destinazione d'uso per attrezzature di servizio pubblico S, con passaggio dall'una all'altra delle articolazioni riportate al comma 1, senza comportare variante al Piano Operativo.

Titolo III Interventi

Art. 17 Disposizioni generali per il patrimonio edilizio esistente e per le trasformazioni

1. Anche in adeguamento alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. 3/2017 il P.O., secondo le specifiche caratteristiche e lo stato di conservazione e sulla base della schedatura effettuata, classifica gli edifici ed i complessi edilizi esistenti e le relative pertinenze e, attraverso l'articolazione in tipi della disciplina degli interventi di cui al presente Titolo, regolamenta le opere ammissibili sugli edifici e sugli spazi aperti.

I tipi della disciplina di intervento, come definiti nei successivi articoli, stabiliscono i limiti agli interventi edilizi ammessi sul patrimonio edilizio esistente.

In ottemperanza a quanto disposto all'art. 138, comma 1, della L.R. 65/2014 i progetti relativi agli edifici con disciplina d'intervento t1, t2 e t3 (di cui ai successivi artt. 21, 22 e 23) devono essere corredati da una relazione storico-critica che documenti gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile oggetto dell'intervento e che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la tutela e la conservazione di tali elementi.

Il Piano Operativo recepisce quanto introdotto dalla L.R. 24/2009 e s.m.i. (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente o, più comunemente, "Piano Casa") in merito alle discipline per gli ampliamenti volumetrici a titolo di premialità in relazione alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 7 della L.R. 24/2009 tale legge non trova pertanto applicazione ad eccezione di quanto previsto all'art. 3 bis per gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio.

2. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti le Tavole di progetto del P.O. riportano i tipi della disciplina di intervento per la gestione degli insediamenti esistenti attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla del tipo di disciplina di intervento è posizionata in basso a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) alla scala 1:2.000 e - limitatamente al patrimonio edilizio esistente di particolare pregio o di valore storico-documentale - alla scala 1:10.000, mentre per gli altri edifici, complessi e manufatti presenti nel territorio rurale, non identificati da perimetrazione e sigla, si intendono ammessi tutti gli interventi alle condizioni definite al Capo IV del Titolo VII, secondo la destinazione d'uso esistente, come esplicitato all'art. 106 delle presenti Norme.

Nel caso di pertinenze di edifici e manufatti destinati ad attività e attrezzature di servizio pubbliche, sempreché essi siano privi di particolare pregio o di valore storico-testimoniale, qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente ai tipi della disciplina di intervento definiti dal presente P.O., si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività da svolgere.

Gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente soggetti a particolare disciplina sono individuati da apposita perimetrazione e sigla (di colore viola) che rinvia alla specifica scheda normativa contenuta per le aree urbane al Capo II del Titolo V e per il territorio rurale al Capo VI del Titolo VII delle presenti Norme.

3. Gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio sono individuati da apposita perimetrazione e sigla (di colore rosso) che rinvia alla specifica disciplina contenuta nella Parte III delle presenti Norme.

4. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge e i limiti agli interventi derivanti da altre disposizioni di legge sovraordinate.

5. In conformità alle norme vigenti in materia (comunitarie, nazionali e regionali), negli interventi sul patrimonio edilizio esistenti, in particolare nel caso di complessi rurali in stato di abbandono, per favorire la salvaguardia o l'incremento delle popolazioni di chirotteri (pipistrelli), di strigiformi (rapaci diurni e notturni) e di irundinidi (rondini, balestrucci) dovranno essere utilizzati opportuni accorgimenti tecnici, preceduti da indagini condotte da esperto in materie faunistiche, che saranno definiti in dettaglio da apposito regolamento comunale.

6. Quando nelle schede normative riferite a interventi sul patrimonio edilizio esistente soggetti a particolare disciplina l'altezza è espressa in numero di piani si fa riferimento all'altezza virtuale, così come definita dal Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi. Nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti il numero massimo di piani fuori terra si intende relativo al fronte a valle, escludendo un eventuale livello (totalmente o parzialmente fuori terra) di altezza utile non superiore a 2,40 ml. nel quale siano presenti esclusivamente spazi o locali costituenti superficie accessoria (SA) e che risulti completamente interrato sul fronte a monte.

Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali oppure ad attività commerciali all'ingrosso e depositi ad un solo livello è consentita un'altezza massima (HMax) di 7,50 ml. nel caso in cui il numero di piani massimo sia pari a 2; in caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte o altre attrezzature strettamente legate alla produzione oppure per i mezzi impiegati nell'attività e solo per quelle parti dell'edificio che ospitano l'attrezzatura oppure i mezzi impiegati nell'attività, l'altezza massima è elevata a 9 ml., fatto salvo quanto diversamente stabilito per specifici interventi al Capo II del Titolo V e al Capo VI del Titolo VII.

Art. 18 Disposizioni per opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia

1. Le opere, gli interventi e i manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia sono consentiti nel rispetto delle condizioni dettate all'art. 137 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e delle eventuali condizioni e limitazioni stabilite dalle presenti Norme in riferimento ai tipi della disciplina di intervento oppure a specifici contesti e/o edifici e complessi.

2. Valgono in ogni caso le seguenti limitazioni e prescrizioni:

  1. a) barbecue o caminetti - strutture di piccole dimensioni, anche dotate di cappa per convogliare i fumi e canna fumaria, destinate esclusivamente alla cottura di cibi, semplicemente appoggiate al suolo, con ingombro massimo di 2 mq. e altezza massima al colmo (esclusa la canna fumaria) di 2 ml. per resede di pertinenza;
  2. b) gazebo - strutture con ingombro planimetrico a terra non superiore a 16 mq. ed altezza al colmo non superiore a 3 ml.; è ammesso un solo gazebo per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza o per ciascun edificio condominiale;
  3. c) pergolati o altre strutture leggere costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche - manufatti di arredo di spazi esterni con altezza al colmo non superiore a 2,70 ml.; è ammessa anche l'installazione su terrazzi ed attici;
    nel caso di pergole ombreggianti per le auto in sosta l'installazione è ammessa con le seguenti ulteriori limitazioni:
    • - nel caso di residenze per ciascuna unità immobiliare un pergolato con ingombro planimetrico a terra di 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 75 mq. nel caso di resede di pertinenza condominiale;
    • - nel caso di attività turistico-ricettive o agrituristiche nella misura di 15 mq. per ogni camera o appartamento, fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
    • - nel caso di attività commerciali al dettaglio, attività direzionali e di servizio, attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi nella misura corrispondente alla dotazione minima richiesta per la sosta stanziale;
  4. d) tende solari retraibili - strutture sporgenti a sbalzo al prospetto degli edifici con funzione di riparo per l'irraggiamento solare, dotate di dispositivo di chiusura manuale o automatico e struttura retrattile; tali strutture devono essere realizzate con materiali leggeri (metallo, plastica) e asportabili; le dimensioni di tali installazioni devono essere contenute, non è pertanto ammessa la realizzazione di tendaggi a circoscrivere il perimetro del fabbricato o anche di una sola facciata per esteso;
  5. e) piccoli depositi per attrezzi in legno - strutture costituite da un assemblaggio di elementi in legno a costituire un manufatto a pianta quadrilatera, appoggiate ed eventualmente ancorate al suolo, con ingombro massimo di 9 mq. per unità immobiliare e altezza massima (HMax) di 2,30 ml.; nel caso di pertinenze condominiali è consentito un ingombro massimo complessivo di 30 mq.;
  6. f) ricoveri per animali domestici (diversi da quelli dell'art. 103), limitatamente a manufatti con ingombro massimo di 2 mq. per ogni unità immobiliare ed altezza al colmo non superiore a 1,50 ml., realizzati con strutture leggere e semplicemente appoggiati al suolo;
  7. g) installazioni impiantistiche di modeste dimensioni - installazioni impiantistiche che non richiedono opere in muratura quale l'installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo o condominiale/centralizzato (condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole satellitari, antenne e simili), da effettuare senza alterazione sensibile dei prospetti e delle coperture nei seguenti casi:
    • - edifici ai quali il P.O. attribuisce la disciplina di intervento t1 e t2;
    • - fronti principali e fronti prospettanti spazi pubblici di edifici appartenenti agli ambiti U1.1., U1.2, U1.3, U2.1 e U3.1.

Art. 19 Interventi sempre ammessi sul patrimonio edilizio esistente

1. Nel patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria, come definiti dalle vigenti norme e leggi statali e regionali.

Gli interventi di manutenzione non possono comunque alterare i caratteri architettonici e i volumi degli edifici e nel caso di edifici e complessi ai quali il presente piano attribuisce la disciplina di intervento t1 e t2 tali interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali e nel rispetto delle tecniche e dei materiali originari, con soluzioni comunque compatibili.

2. Sono altresì sempre ammessi, compatibilmente con il rispetto dei caratteri formali e strutturali degli edifici, gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento per le esigenze delle persone con disabilità nell'ambito delle volumetrie esistenti e purché non comportino la realizzazione di ascensori esterni o altri manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

3. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione sono sempre consentiti con l'esclusione degli edifici di particolare valore ai quali il P.O. attribuisce la disciplina di intervento t1 e t2.

4. Il frazionamento è consentito nel rispetto delle disposizioni della Parte II delle presenti Norme.

Art. 20 Interventi di ripristino di edifici o parti di edifici

1. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni per le aree soggette a tutela paesaggistica e fatte salve eventuali limitazioni di natura geologica, idraulica o sismica derivanti dalle disposizioni di cui al Capo III del Titolo IV delle presenti Norme, è consentita la ricostruzione di edifici di remota origine di valore storico documentale ovvero che risultino presenti al catasto leopoldino o al catasto d'impianto andati totalmente o parzialmente distrutti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - a condizione che sia prodotta dall'avente titolo documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario.

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione in materia, gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti sono ammissibili in forma di ristrutturazione edilizia laddove si renda possibile l'accertamento della originaria consistenza e configurazione. La ricostruzione deve essere intesa come fedele riproposizione dei volumi preesistenti.

Gli interventi di ripristino sono esclusi nel caso di edifici demoliti per realizzare nuovi edifici nell'ambito di interventi di trasformazione comportanti un diverso assetto dei fabbricati o il trasferimento volumetrico.

2. Ai fini del recupero degli edifici di cui al comma 1, le unità volumetriche crollate o demolite potranno essere ripristinate esclusivamente quando, pur presentandosi gravemente degradate, possano considerarsi visivamente riconoscibili e misurabili in loco, con riferimento sia all'andamento ed all'altezza dei muri perimetrali, che alla esatta posizione della copertura.

La mancanza fisica dei connotati essenziali di un edificio può essere superata soltanto se è possibile darne evidenza certa attraverso idonea documentazione storica, grafica e/o fotografica che serva a identificare inequivocabilmente l'esatta ubicazione e consistenza dell'edificio o di parte di esso. In particolare, tale documentazione deve poter consentire di stabilire i dati essenziali della sagoma, del volume e della superficie, allorché risultino oggettivamente verificabili sulla base di planimetrie e di elaborati grafici e fotografici oltre che delle misurazioni ancora eseguibili sulla struttura rimasta integra.

3. La ricostruzione dovrà avvenire secondo modalità tecniche originarie e nel pieno rispetto dei caratteri tipologico-architettonici desumibili dalla documentazione reperita. Il progetto per l'esecuzione delle opere di ricostruzione dovrà contenere una apposita relazione, redatta a firma di tecnico abilitato, con la quale sia accertata, dimostrata e dichiarata la consistenza del manufatto che si intende ricostruire. Mediante approfondita analisi storico tipologica dovranno poi essere ricostruiti, con l'ausilio di tutto il materiale analitico, grafico e fotografico all'uopo reperibile ed in maniera congruente, sia con le murature ancora esistenti, che con la documentazione amministrativa sopra citata, la configurazione ed i caratteri architettonici da rispettare nel ripristino filologico del manufatto.

4. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e saranno inoltre subordinati all'esistenza di condizioni di uso e accessibilità tali da non richiedere nuova viabilità e opere di urbanizzazione che inducano movimenti di terra, o sistemazioni che alterino il carattere dei luoghi. Si dovranno altresì rispettare le norme igienico-sanitarie in relazione alla destinazione d'uso.

5. Ad avvenuta realizzazione e ultimazione degli interventi di ripristino agli edifici si attribuisce la disciplina di intervento t3.

Art. 21 Disciplina di intervento di tipo 1 (t1)

1. Il P.O. attribuisce la disciplina di intervento di tipo 1 (t1) agli edifici, ai complessi edilizi ed ai relativi spazi aperti classificati di particolare pregio architettonico e storico-documentale, da assoggettare ad interventi di conservazione; sono compresi in tale classificazione gli immobili tutelati ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004, per i quali gli interventi devono essere preventivamente approvati ed autorizzati dal competente organo ministeriale.

2. Per gli edifici di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi assimilati al restauro, di cui all'art. 29 del D.lgs. 42/2004, che comprendono un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero dell'immobile, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali. Tali interventi non si configurano come insieme di opere a sé, ma come specifiche modalità progettuali, tecniche e operative con cui operare sugli edifici di interesse storico-architettonico e documentale.

Il restauro comprende anche l'intervento di miglioramento strutturale.

Il P.O. non stabilisce ulteriori discipline da osservare per gli edifici e complessi di cui al comma 1. Qualora all'interno di tali edifici o complessi siano presenti porzioni o fabbricati non inclusi nel provvedimento di notifica, gli interventi che li riguardano non sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza, ma devono invece osservare la disciplina di intervento di tipo 2 (t2), di cui al successivo art. 22. Nel caso di edifici di remota origine andati totalmente o parzialmente distrutti si applicano le disposizioni dell'art. 20 delle presenti norme, fermo restando l'obbligo di approvazione e autorizzazione da parte del competente organo ministeriale per gli immobili o le parti di essi tutelati ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004.

Per la disciplina di interventi, sistemazioni ed attrezzature degli spazi pertinenziali si rinvia agli articoli 54 (per le aree urbane) e 113 (per il territorio rurale) delle presenti Norme.

3. Le tecniche del restauro e quanto indicato per gli elementi costitutivi dell'organismo edilizio di cui al successivo art. 22, comma 4, sono comunque da osservare anche negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici per i quali il P.O. indica la disciplina di intervento t1.

4. Il P.O. non identifica gli edifici ed i complessi edilizi con più di settanta anni appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali - diversi dal Comune di Figline e Incisa Valdarno -, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Tali edifici e complessi edilizi, anche laddove non sia intervenuta la verifica di sussistenza ex comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 42/2004, sono sottoposti alle disposizioni della Parte II dello stesso decreto e come tali devono osservare la disciplina di intervento t1.

Art. 22 Disciplina di intervento di tipo 2 (t2)

1. Il P.O. attribuisce la disciplina di intervento di tipo 2 (t2) agli edifici, ai complessi edilizi ed ai relativi spazi aperti di antica formazione classificati di rilevante valore architettonico e storico-documentale.

Per tali edifici e complessi edilizi devono essere sempre rispettati - nella forma, nella posizione, nei materiali e nelle finiture - gli elementi che caratterizzano il fabbricato sotto il profilo architettonico e tipologico, quali: sagoma, collegamenti verticali, copertura, solai, muri e strutture portanti, decorazioni, logge, volte, gronde, "grigliati" e "mandolati" in laterizio.

2. La disciplina di intervento t2 è volta in particolare a consentire il riuso e la rifunzionalizzazione degli edifici, anche con diversa distribuzione delle unità immobiliari, conservando comunque gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, utilizzando tecniche e materiali tradizionali o comunque di cui sia dimostrata la compatibilità con quelli originari. Sono compresi il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio ed il reintegro dei caratteri formali e materiali dell'impianto di matrice storica.

3. Per gli edifici ed i complessi edilizi per i quali il P.O. prevede la disciplina di intervento t2 si possono prevedere:

  • - la realizzazione di vespai, intercapedini aerate, scannafossi, ecc., purché realizzati in modo da non alterare il rapporto tra edificio e terreno circostante e coperti mediante formazione di sovrastante pavimentazione adeguata al resto delle finiture, con modeste e motivate variazioni delle quote del pavimento al piano terreno; tali variazioni possono essere realizzate anche per il raggiungimento dei requisiti minimi di altezza dei vani abitabili richiesti dalle norme igienico-sanitarie, comunque in misura non superiore a 0,30 ml.;
  • - il rifacimento e la sostituzione, con materiali simili purché con le stesse caratteristiche e tecniche costruttive, di singoli elementi delle strutture in elevazione, dei collegamenti verticali, dei solai e della copertura;
  • - il ripristino di solai conseguenti all'eliminazione di vani scala interni, quando incongrui;
  • - l'eliminazione di eventuali superfetazioni senza ricostruzione e l'esecuzione di circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica e consolidamento o di adeguamento sismico;
  • - la limitata introduzione di nuovi elementi strutturali e distributivi interni (soppalchi per una superficie non superiore al 30% del locale interessato e scale), che è subordinata dalle seguenti condizioni:
    • - soppalchi e scale dovranno essere realizzati con tecniche costruttive non invasive, preferibilmente riferibili allo stesso tipo edilizio, comunque non in muratura e anche in materiali non tradizionali, purché leggeri; essi dovranno essere fisicamente e formalmente elementi giustapposti e distinti dall'organismo originario;
      i locali derivati dalla soppalcatura devono prevedere un'Altezza utile (HU) non inferiore a ml. 2,40 per i locali principali e non inferiore a ml. 2,10 per quelli accessori;
    • - l'inserimento di nuovi collegamenti verticali non dovrà modificare, né interessare travature lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio;
    non è ammessa la realizzazione di nuove scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, né la realizzazione di nuove scale interne se a esclusivo servizio di locali accessori; la realizzazione di scale di sicurezza esterne potrà essere consentita esclusivamente nel caso di edifici destinati ad attrezzature di servizio pubbliche qualora necessarie al rispetto della normativa sovraordinata e non diversamente localizzabili ed in tale caso non dovranno essere interessati i fronti principali;
  • - la realizzazione di volumi tecnici solo se interrati e con le dimensioni minime previste dalla normativa vigente;
  • - la realizzazione di piccoli lucernari piani, uno per edificio, con funzione di ispezione della copertura stessa, da posizionare sulle falde visivamente meno esposte, oppure, limitatamente alle aree urbane, la realizzazione o la modifica di un lucernario per unità immobiliare se funzionale al raggiungimento dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti, purché sia posizionato su falde non prospettanti piazze o slarghi pubblici e ad una distanza minima di 1,50 ml. dalla linea di gronda e purché non interferisca con le strutture principali di copertura; non sono ammessi nuovi abbaini o terrazze a tasca.

Nel caso di locali chiusi da elementi architettonici comunque assimilabili a superfici parietali, quali "mandolati" o "grigliati" in laterizio è consentito il tamponamento parziale o totale, comunque dall'interno, mantenendo invariato l'assetto del prospetto esterno; il tamponamento parziale o totale dei "mandolati" non è consentito se ciò comporta la necessità di realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti. Non è ammessa la chiusura con infissi di porticati e logge, né la chiusura con infissi delle aperture di grandi dimensioni tipiche degli annessi rurali originariamente destinati al ricovero di carri e altri strumenti analoghi per ingombro e degli spazi coperti totalmente o parzialmente privi di tamponature in muratura (tettoie con caratteristiche tradizionali isolate o manufatti addossati agli edifici principali con funzione di spazio di filtro tra interno ed esterno).

4. Per gli elementi costitutivi degli edifici e dei complessi edilizi per i quali il piano prevede la disciplina di intervento t2 valgono inoltre le seguenti prescrizioni, da osservare anche negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria:

  1. a) assetto distributivo e tipologico - la suddivisione dell'organismo edilizio in più unità immobiliari è ammissibile qualora gli interventi edilizi siano limitati e non comportino alterazioni delle parti comuni, dei prospetti, degli elementi strutturali; non sono ammessi frazionamenti che compromettano i caratteri architettonici di locali o di spazi di dimensione o di ruolo significativi o che presentino apparati decorativi unitari;
  2. b) coperture - non dovranno essere modificate le caratteristiche costruttive delle strutture di copertura, nonché la geometria, qualora corrispondano ad una tipologia originaria o comunque tradizionale; dovranno essere mantenute e consolidate le gronde esistenti, qualora corrispondano ad una tipologia originaria o comunque tradizionale; dovrà altresì essere mantenuto il tipo di manto esistente, qualora corrisponda ad una tipologia originaria o comunque tradizionale, reintegrando i pezzi danneggiati con altri dello stesso tipo, mentre in caso di presenza di elementi e materiali incongrui, si dovrà ripristinare il tipo di manto originario o tradizionale; non è ammessa la modifica della quota di imposta e di colmo, fatto salvo quanto eventualmente necessario ai fini del risparmio energetico come precisato al comma 5;
  3. c) prospetti - gli interventi devono comportare la salvaguardia dei fronti e prospetti di carattere unitario e compiuto; sono ammesse modifiche limitatamente all'adeguamento di eventuali aperture in contrasto con le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio originario e all'eventuale ripristino di aperture di cui sia dimostrata l'esistenza nell'impianto originario sulla base di documentazione storica;
    nel centro antico di Figline (ambito U1.1. interno alle mura) è ammessa limitatamente a fronti secondari non prospettanti direttamente su aree pubbliche e non visibili dalle aree pubbliche l'introduzione di nuove aperture e/o la modifica di quelle esistenti se rese indispensabili da evidenti motivazioni funzionali ed esclusivamente a condizione che vengano tutelati i fronti di carattere unitario e compiuto; le nuove aperture dovranno rispettare per forma, dimensione e partizione quelle esistenti e le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'organismo edilizio originario; non sono consentite nuove aperture per illuminare e/o areare i locali igienici sanitari e gli altri locali di servizio e/o accessori della residenza ad eccezione di quelle realizzate su fronti prospettanti eventuali chiostrine;
  4. d) elementi decorativi - dovranno essere conservati e/o riportati allo stato originario tutti gli elementi decorativi esistenti ed ogni altro elemento della facciata che abbia assunto valore storico o ambientale, che faccia parte integrante dell'organismo edilizio (cornici, davanzali, marcapiani, fregi, cornicioni, modanature, riquadrature, grigliati in mattoni, graffiti, targhe, elementi in ferro battuto o ghisa, bugnato di facciata e di spigolo, lesene, tabernacoli, lapidi, decorazioni dipinte, stemmi, rilievi, parapetti, membrature varie, ecc.), anche facendo riferimento a tracce parziali o documentazioni, anche fotografiche, purché attendibili;
  5. e) intonaci e coloriture esterne - la finitura esterna dell'edificio deve essere coerente con il carattere originario e la tipologia; non è permesso asportare o non ripristinare l'intonaco su intere pareti o porzioni di esse, al fine di creare paramenti faccia a vista o "finto rustico";
  6. f) infissi esterni - gli infissi devono essere impostati, di norma, sul filo interno della mazzetta, salvo i casi nei quali siano originariamente presenti soluzioni diverse; per grandi aperture e situazioni architettoniche particolari è ammessa la formazione di infissi sempre posti a filo interno della mazzetta, con vetri trasparenti; sono vietate le ferrature "in stile", le suddivisioni "all'inglese", le controfinestre e le controporte sul filo esterno del muro;
  7. g) dispositivi di oscuramento - nei sistemi di oscuramento degli infissi di tipo tradizionale deve essere privilegiata la soluzione a scuri interni; altre tipologie sono ammesse solo se congrue con le originarie caratteristiche e se già precedentemente presenti nell'edificio oggetto di intervento, quando facciano parte di una consolidata e definitiva configurazione architettonica; anche nel caso degli infissi in metallo per mandolati o grigliati, come prima descritti, eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere posizionati all'interno; non sono consentite le serrande avvolgibili e le saracinesche metalliche, fatta eccezione per le aperture dei fondi a piano terra in ambito urbano;
  8. h) impianti tecnologici - gli interventi possono comportare l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti tecnologici senza alterare la sagoma esistente, la Superficie Edificata e la quota degli orizzontamenti e della copertura; il rinnovo e l'installazione di impianti tecnologici (idrico, elettrico, telefonico, televisivo, di riscaldamento e condizionamento, ecc.) deve avvenire senza alterazione sensibile dei prospetti e delle coperture, adottando i necessari accorgimenti tecnici utili a ridurre l'effetto dell'installazione degli elementi impiantistici; in particolare, per quanto riguarda le parabole satellitari e altri elementi impiantistici dotati di particolare visibilità essi dovranno mimetizzarsi con la colorazione delle coperture o delle pareti ed essere collocati su falde o fronti secondari, evitando di impegnare prospetti visivamente molto esposti; pompe di calore, caldaie, condizionatori e unità motocondensanti non dovranno essere installati su falde e fronti principali; l'installazione, ove indispensabile, dovrà essere studiata in modo da non interferire con l'impaginato e la caratterizzazione dei prospetti; per gli impianti solari fotovoltaici e termici vale inoltre quanto stabilito all'art. 33 comma 4 delle presenti Norme.

5. Gli interventi per il miglioramento del risparmio energetico devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri architettonici e edilizi di valore storico-documentale.

Ai fini del risparmio energetico i sistemi di coibentazione e ventilazione dovranno essere contenuti all'interno dell'estradosso della copertura esistente o, qualora ciò non fosse possibile per il mantenimento dei requisiti minimi di altezza dei vani abitabili richiesti dalle norme igienico-sanitarie, entro lo spessore massimo aggiuntivo di 0,15 ml., alzando il manto di copertura. In questo caso si deve ripristinare in gronda il preesistente spessore (anche alzando il travicello e l'eventuale falsetto) ed evitare, sulla linea di bordo della falda, rivestimenti di lattoneria, preferendo soluzioni intonacate o, nel caso di murature faccia a vista, soluzioni omogenee e integrate al paramento sottostante. In tutti i casi gli interventi di coibentazione e ventilazione non devono produrre discontinuità altimetriche (gradini) nelle coperture degli edifici che hanno carattere continuo prima dell'intervento.

Non sono ammesse soluzioni che implichino maggiori spessori sulle pareti esterne (cappotto) salvo il caso di facciate secondarie intonacate e prive di elementi decorativi non prospettanti direttamente su aree pubbliche e non visibili dalle aree pubbliche in ambito urbano; in tale caso dovrà essere previsto il mantenimento o la riproposizione della configurazione in gronda esistente dove realizzata con materiali e tecniche tradizionali. Tali soluzioni non sono comunque consentite quando si tratti di edifici con una immagine consolidata a faccia vista e/o in presenza di elementi di pregio sulle facciate (decori, intonaci e tinteggiature originarie, lesene, cornici marcapiano ecc.).

In ogni caso per gli edifici a cui il Piano attribuisce la disciplina di intervento t2 si deve escludere l'uso di smalti, trattamenti protettivi al silicone, intonaci plastici o comunque finiture che si discostino dall'originario aspetto dell'edificio, anche con riferimento alla grana e alla tecnica di posa, evitando l'uso di guide per la realizzazione degli intonaci.

6. Gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti con riferimento alle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) e s.m.i. sono consentiti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni dei precedenti commi, purché non comportino la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti mentre per i lucernari valgono le limitazioni definite al comma 3.

7. Non è ammessa la realizzazione di logge o porticati o di altre strutture di copertura su terrazzi e attici diverse da pergolati ed elementi ombreggianti privi di rilevanza urbanistico edilizia né di balconi o altre strutture in aggetto rispetto al corpo dell'edificio. La realizzazione di pensiline a protezione delle aperture e di tende solari è ammessa per necessità correlate ad attività pubbliche e, limitatamente all'ambito urbano, su fronti secondari non prospettanti direttamente su aree pubbliche e non visibili dalle aree pubbliche; in tali casi dovranno essere impiegati materiali e tecniche di minimo impatto strutturale e tali da consentirne facile rimozione e ripristino dello stato precedente.

8. Non è ammessa la realizzazione di nuove cantine.

9. Eventuali volumi accessori e manufatti minori del complesso edilizio, quali locali di deposito o ricovero addossati o separati dagli edifici principali, forni, pozzi, ecc., se di valore storico-testimoniale, anche se non più in uso, devono essere mantenuti o ripristinati nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive originarie.

Se di nessun valore e nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui - sempreché legittimi - sono ammessi interventi di recupero fino alla demolizione e ricostruzione come Superficie accessoria (SA) a parità di volume e senza incremento di altezza nel resede di pertinenza, anche in diversa collocazione, purché finalizzata alla complessiva razionalizzazione ed al riordino degli spazi e delle funzioni pertinenziali, evitando in ogni caso di impegnare vedute panoramiche. I materiali impropri e fatiscenti dovranno in ogni caso essere rimossi e sostituiti con materiali analoghi di buona qualità e dovranno essere impiegati materiali e tecnologie coerenti a quelle dell'edificio principale. Non è comunque ammessa la ricostruzione in adiacenza agli edifici principali.

10. Per la disciplina di interventi, sistemazioni ed attrezzature degli spazi pertinenziali si rinvia agli articoli 54 (per le aree urbane) e 113 (per il territorio rurale) delle presenti Norme.

Art. 23 Disciplina di intervento di tipo 3 (t3)

1. Il P.O. attribuisce la disciplina di intervento di tipo 3 (t3) alle seguenti classi del patrimonio edilizio esistente:

  • - edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti connotati dall'appartenenza a tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, in particolare i borghi;
  • - edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie, riconosciuti di valore storico-documentale;
  • - edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti connotati dall'appartenenza a tessuti unitari di formazione recente e di valore identitario nel contesto urbano;
  • - altri edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di interesse architettonico.

2. Per gli edifici per i quali il P.O. prevede la disciplina di intervento t3 sono ammessi, in aggiunta a quanto previsto dal tipo t2:

  • - la modifica alle strutture di fondazione ed i consolidamenti statici;
  • - le trasformazioni da realizzarsi all'interno dell'involucro edilizio esistente, fino alla complessiva riorganizzazione funzionale dell'edificio, con limitate modifiche del sistema strutturale e con l'impiego di appropriate tecniche costruttive, senza modifica della sagoma esistente, fatte salve modeste e motivate modifiche o livellamenti delle quote del terreno (comunque entro un massimo di 0,30 ml.); è consentita - ad eccezione del centro antico di Figline (ambito U1.1. interno alle mura) - la realizzazione di un cordolo sommitale di altezza massima di 0,30 ml. qualora sia inequivocabilmente dimostrata l'impossibilità tecnica di soluzioni per il miglioramento del collegamento tra le pareti e tra le pareti e la copertura a fini antisismici che non alterino il sistema strutturale;
  • - la sostituzione dei solai e il loro rifacimento a quote anche diverse da quelle originarie, a condizione che sia strettamente correlata ad esigenze di adeguamento strutturale e che l'eventuale spostamento non generi alcuna necessità di modificare l'aspetto esteriore dell'edificio e che non si creino ulteriori piani, ad eccezione di quello eventualmente ricavabile nel sottotetto;
  • - modifiche ai collegamenti verticali interni, nel rispetto del tipo edilizio e del sistema strutturale;
    non è ammessa la realizzazione di nuove scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza; la realizzazione di nuove scale esterne ad uso di singole unità immobiliari, prive di copertura e non delimitate da tamponamenti perimetrali, potrà essere consentita per il collegamento a spazi aperti pertinenziali con il superamento di un solo piano di dislivello esclusivamente nell'ambito U1.1 purché su fronti non prospettanti spazi pubblici; la realizzazione di scale di sicurezza esterne potrà essere consentita qualora necessarie al rispetto della normativa sovraordinata e non diversamente localizzabili ed in tale caso non dovranno essere interessati i fronti principali e/o prospettanti spazi pubblici;
  • - limitate modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, con l'introduzione di nuove aperture e/o modifiche a quelle esistenti solo se rese indispensabili da evidenti motivazioni funzionali e in fronti non di carattere unitario e compiuto; le nuove aperture dovranno rispettare per forma, dimensione e partizione quelle esistenti e le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'organismo edilizio originario; non sono consentite nuove aperture per illuminare e/o areare i locali igienici sanitari e gli altri locali di servizio e/o accessori della residenza ad eccezione di fronti secondari non prospettanti direttamente su aree pubbliche e non visibili dalle aree pubbliche all'interno dell'ambito U1.1;
  • - la realizzazione o la modifica di eventuali lucernari in funzione dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti non devono interferire con le strutture principali di copertura; tali elementi devono inoltre essere posizionati ad una distanza minima di 1,50 ml. dalla linea di gronda; non sono ammessi nuovi abbaini o terrazze a tasca;
  • - la realizzazione di isolamenti termici esterni che implichino maggiori spessori sulle pareti esterne (cappotto) qualora si documenti che non si tratti di edifici con una immagine consolidata a faccia vista oltre all'insussistenza di elementi di pregio sulle facciate (decori, intonaci e tinteggiature originarie, lesene, cornici marcapiano ecc.); in tale caso dovrà essere previsto il mantenimento o la riproposizione della configurazione in gronda esistente dove realizzata con materiali e tecniche tradizionali; tali soluzioni non sono comunque consentite nel caso di facciate prospettanti direttamente su aree pubbliche;
  • - la realizzazione di cantine, purché comprese entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato.

3. Sono altresì ammessi dalla disciplina di intervento t3:

  • - gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti con riferimento alle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) e s.m.i., fermo restando il rispetto delle prescrizioni dei precedenti commi;
  • - la realizzazione di volumi tecnici in aggiunta al volume esistente con le dimensioni minime previste dalla normativa vigente e comunque con una Superficie Coperta non eccedente il 5% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) dell'edificio principale di riferimento;
  • - gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento per le esigenze delle persone residenti con disabilità gravi che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di soluzioni che non alterino la sagoma dell'edificio; tali interventi devono essere comunque adeguatamente motivati, anche sulla base di certificazioni mediche attestanti le condizioni necessarie al soddisfacimento delle esigenze abitative della persona residente;
  • - la demolizione con fedele ricostruzione dell'intero edificio - nella stessa collocazione e con la stessa sagoma, per le quali sono fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica -, qualora resa indispensabile per motivi statici adeguatamente documentati.

4. Non è consentita la chiusura, né con pareti, né con infissi, dei porticati, mentre è ammessa l'installazione di infissi vetrati allineati al filo interno della muratura nel caso delle logge esistenti alla data di adozione del P.O., oltre a quanto già previsto per il tipo t2 nel caso di locali chiusi da elementi architettonici comunque assimilabili a superfici parietali, quali "mandolati" o "grigliati" in laterizio. È inoltre ammessa la chiusura con infissi delle aperture di grandi dimensioni tipiche degli annessi rurali originariamente destinati al ricovero di carri e altri strumenti analoghi per ingombro e degli spazi coperti totalmente o parzialmente privi di tamponature in muratura (tettoie con caratteristiche tradizionali isolate o manufatti addossati agli edifici principali con funzione di spazio di filtro tra interno ed esterno).

5. La demolizione e ricostruzione di volumi accessori e manufatti minori nei casi e alle condizioni di cui al comma 9 dell'art. 22 delle presenti Norme è consentita anche in adiacenza agli edifici principali.

6. Non è ammessa la realizzazione di strutture su terrazzi e attici diverse da pergolati ed elementi ombreggianti privi di rilevanza urbanistico edilizia.

7. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, nelle aree urbane è consentita una tantum, per una Superficie Coperta complessivamente non superiore al 20% della Superficie Coperta dell'edificio principale, la realizzazione di:

  • - porticati, purché su fronti non prospettanti spazi pubblici e sempreché in assenza di porticati preesistenti ancorché precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati;
  • - tettoie pertinenziali non in aderenza all'edificio principale, ad esclusione degli ambiti U1.8, U2.4 e U3.3.

Per la disciplina di altri interventi, sistemazioni ed attrezzature degli spazi pertinenziali si rinvia agli articoli 54 (per le aree urbane) e 113 (per il territorio rurale) delle presenti Norme.

Art. 24 Disciplina di intervento di tipo 4 (t4)

1. Il P.O. attribuisce la disciplina di intervento di tipo 4 (t4) alle seguenti classi del patrimonio edilizio esistente:

  • - edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di matrice storica non caratterizzati da particolare valore storico-documentale oppure con rilevanti alterazioni subite rispetto alle caratteristiche originarie;
  • - edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di formazione recente posti all'interno della città antica ed in continuità con il principio insediativo consolidato ma caratterizzati da tipologie, materiali e finiture disomogenei rispetto all'edificato di matrice storica;
  • - edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti esito di interventi unitari recenti.

2. La disciplina di intervento t4 può comportare la complessiva riorganizzazione funzionale e la diversa distribuzione interna del fabbricato e/o delle unità immobiliari e anche modifiche dei caratteri architettonici e decorativi e dei sistemi strutturali.

3. In aggiunta a quanto previsto dal tipo t3, la disciplina di intervento t4 ammette:

  • - consolidamenti statici, anche con la variazione di schema e tipologia strutturale e fino al completo svuotamento dell'intero organismo edilizio;
  • - modifiche alle strutture in elevazione ed ai solai, comprese le relative quote d'imposta, anche con materiali e tecniche diverse da quelle esistenti;
  • - l'inserimento di nuovi solai, con conseguente incremento di SE;
  • - la realizzazione di scale esterne all'involucro edilizio ad uso di singole unità immobiliari, prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali e purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello e di scale di sicurezza esterne all'involucro edilizio, comunque configurate;
  • - modifiche dei prospetti;
  • - la realizzazione di pacchetti di isolamento termico esterni (cappotto);
  • - la realizzazione di abbaini e, nelle aree urbane, di terrazze a tasca;
  • - la realizzazione di verande, attraverso la chiusura con infissi di balconi, logge o porticati esistenti alla data di adozione del Piano Operativo, ove compatibile con il rispetto delle norme igienico-sanitarie nei locali interni prospettanti i balconi, le logge o i porticati stessi;
  • - la chiusura con pareti di logge, porticati o altri spazi coperti parzialmente aperti o chiusi con infissi, purché esistenti alla data di adozione del Piano Operativo;
  • - la realizzazione di volumi tecnici in aggiunta al volume esistente, con le dimensioni minime previste dalla normativa vigente;
  • - la realizzazione di cantine totalmente interrate anche eccedenti la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato fino ad un massimo del 30%;
  • - la demolizione con fedele ricostruzione dell'intero edificio, nella stessa collocazione e con la stessa sagoma, per le quali sono fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica o finalizzate al risparmio energetico;
  • - la demolizione con ricostruzione dell'intero edificio, nella stessa collocazione e con le modifiche alla sagoma strettamente necessarie alla realizzazione delle opere finalizzate al superamento del rischio idraulico;
  • - la demolizione e ricostruzione traslata dell'intero edificio, con medesima sagoma, in posizione arretrata rispetto al filo stradale qualora ciò si dimostri inequivocabilmente necessario ai fini della sicurezza della circolazione carrabile, ciclabile e pedonale; in tali casi l'intervento è subordinato alla stipula di una convenzione per la cessione all'Amministrazione Comunale della fascia di terreno tra la strada e l'edificio esito dell'arretramento.

4. Non è ammessa la realizzazione di strutture su terrazzi e attici diverse da pergolati ed elementi ombreggianti privi di rilevanza urbanistico edilizia.

5. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, è consentita una tantum, per una Superficie Coperta complessivamente non superiore al 20% della Superficie Coperta dell'edificio principale, la realizzazione di:

  • - porticati, sempreché in assenza di porticati preesistenti ancorché precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati e, nel caso di edifici ricadenti nel territorio rurale, limitatamente ad un solo fronte;
  • - limitatamente alle aree urbane e ad esclusione degli ambiti U1.8, U2.4 e U3.3, tettoie pertinenziali che, se in aderenza all'edificio principale, non ne interessino le strutture.

Per la disciplina di altri interventi, sistemazioni ed attrezzature degli spazi pertinenziali si rinvia agli articoli 54 (per le aree urbane) e 113 (per il territorio rurale) delle presenti Norme.

6. Nei soli edifici ad uso residenziale nel territorio rurale sono ammesse - una volta soltanto e con esclusione degli edifici che abbiano già usufruito delle possibilità di addizione volumetrica previste dal Regolamento Urbanistico - addizioni volumetriche fino a 25 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per unità abitativa esistente alla data di adozione del Piano Operativo.

Tali addizioni volumetriche devono essere coerenti con la tipologia e la forma dell'edificio oggetto di intervento e, preferibilmente, essere l'esito di una ristrutturazione complessiva dell'organismo edilizio, il cui fine è anche il riordino delle pertinenze e l'eliminazione degli elementi incongrui. Si dovranno per questo osservare eventuali specifiche disposizioni del Regolamento Edilizio.

L'altezza massima (Hmax) delle addizioni è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

Negli interventi di addizione volumetrica devono essere utilizzate tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

Art. 25 Disciplina di intervento di tipo 5 (t5)

1. Il P.O. attribuisce la disciplina di intervento di tipo 5 (t5) alle seguenti classi del patrimonio edilizio esistente:

  • - edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di formazione recente privi di valore architettonico o storico-documentale appartenenti a tessuti urbani a densità edilizia media/alta o disomogenei rispetto al tessuto urbano nel quale sono inseriti;
  • - edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti non caratterizzati da valore architettonico o storico-documentale appartenenti agli insediamenti accentrati recenti nel territorio rurale;
  • - edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti generalmente di formazione recente non caratterizzati da valore architettonico o storico-documentale appartenenti agli insediamenti diffusi nel territorio rurale.

2. In aggiunta a quanto previsto dal tipo t4, la disciplina di intervento t5 può comportare:

  • - la demolizione con ricostruzione non fedele dell'intero edificio purché con il mantenimento di almeno parte del sedime preesistente, senza incremento dell'altezza massima esistente fatto salvo quanto eventualmente strettamente necessario alla realizzazione delle opere finalizzate al superamento del rischio idraulico; in tale caso non è ammesso il cambio d'uso a residenza per gli edifici a destinazione d'uso non residenziale o mista dove la destinazione residenziale non sia già prevalente;
  • - la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.

3. La disciplina di intervento t5 consente inoltre nelle aree urbane la realizzazione di volumi accessori (ripostigli pertinenziali o altri locali accessori consimili) fuori terra o seminterrati fino a 15 mq. di Superficie edificata (SE) per unità abitativa esistente alla data di adozione del Piano Operativo.

Tali volumi accessori devono avere forma e struttura edilizia coerente con la funzione assolta ed essere compatibili con le caratteristiche tipologiche dell'edificio o dell'unità immobiliare principale di riferimento.

Nella realizzazione di tali interventi dovrà essere ricercata prioritariamente una posizione visivamente poco esposta, evitando in ogni caso di impegnare vedute panoramiche.

4. Nelle aree urbane è inoltre consentita la realizzazione di serre solari, così come definite dal Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi, anche su terrazzi esistenti.

5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, non è ammessa la realizzazione di strutture su terrazzi e attici diverse da pergolati ed elementi ombreggianti privi di rilevanza urbanistico edilizia.

6. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, è consentita una tantum, per una Superficie Coperta complessivamente non superiore al 20% della Superficie Coperta dell'edificio principale, la realizzazione di:

  • - porticati, sempreché eventuali porticati esistenti non siano contestualmente chiusi con infissi o tamponati;
  • - limitatamente alle aree urbane e ad esclusione degli ambiti U1.8, U2.4 e U3.3, tettoie pertinenziali che, se in aderenza all'edificio principale, non ne interessino le strutture.

Per la disciplina di altri interventi, sistemazioni ed attrezzature degli spazi pertinenziali si rinvia agli articoli 54 (per le aree urbane) e 113 (per il territorio rurale) delle presenti Norme.

7. Nelle aree urbane sono ammesse nel caso di residenze unifamiliari o bifamiliari oppure di edifici residenziali con più di due alloggi di Superficie edificata (SE) non superiore a 350 mq. - una volta soltanto e con esclusione degli edifici che abbiano già usufruito delle possibilità di addizione volumetrica previste dal Regolamento Urbanistico - addizioni volumetriche fino a 30 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per unità abitativa esistente alla data di adozione del Piano Operativo.

Tali addizioni volumetriche devono essere coerenti con la tipologia e la forma dell'edificio oggetto di intervento e, preferibilmente, essere l'esito di una ristrutturazione complessiva dell'organismo edilizio, il cui fine è anche il riordino delle pertinenze e l'eliminazione degli elementi incongrui.

Le addizioni volumetriche devono uniformarsi alle caratteristiche del contesto di appartenenza e pertanto dovranno mantenere un'adeguata omogeneità rispetto alla posizione ed agli allineamenti delle costruzioni all'interno del lotto in relazione con il tessuto esistente; gli interventi dovranno porre attenzione alla relazione con la viabilità, nei sistemi di recinzione e nella sistemazione delle pertinenze.

L'altezza massima (Hmax) delle addizioni è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

Negli interventi di addizione volumetrica devono essere utilizzate tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

Negli stessi casi sono inoltre consentiti i seguenti interventi che comportano la soprelevazione del fabbricato fino ad un massimo di 1,50 ml. per raggiungere un'altezza utile (HU) del piano sottotetto pari a:

  • - 2,70 ml., al fine di renderlo abitabile;
  • - 2,40 ml. al fine di realizzare spazi accessori e di servizio, anche condominiali.

Tali soprelevazioni sono consentite purché riguardino l'intera copertura dell'edificio o intere parti compiute della copertura, anche con modifica della tipologia di copertura.

8. Nei soli edifici ad uso residenziale nel territorio rurale sono inoltre consentiti i seguenti interventi che comportano la soprelevazione del fabbricato fino ad un massimo di 1,50 ml. per raggiungere un'altezza utile (HU) del piano sottotetto pari a:

  • - 2,70 ml., al fine di renderlo abitabile;
  • - 2,40 ml. al fine di realizzare spazi accessori e di servizio, anche condominiali.

Tali soprelevazioni sono consentite purché riguardino l'intera copertura dell'edificio o intere parti compiute della copertura, anche con modifica della tipologia di copertura.

9. Per gli edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale è consentita la sostituzione edilizia con incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) fino ad un massimo del 35% di quella originaria riferita all'edificio principale, purché sia garantito l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, tali da raggiungere prestazioni migliorative rispetto ai parametri di legge.

Nel territorio rurale la sostituzione edilizia dovrà prevedere il mantenimento di almeno parte del sedime preesistente.

L'altezza massima (Hmax) del nuovo edificio è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

Tali interventi non si cumulano con quelli previsti ai precedenti commi 7 e 8 e con le addizioni volumetriche previste al comma 6 dell'art. 24.

10. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi nelle aree urbane è consentita la realizzazione di tettoie a supporto delle attività entro un Indice di Copertura massimo complessivo del 55% e con altezza massima di 10,50 ml. Alle medesime condizioni è ammessa l'installazione di silos.

11. Al fine di integrare i servizi di supporto alla ricettività e/o migliorare gli standard qualitativi della ricettività e per il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, per le strutture turistico-ricettive esistenti nelle aree urbane sono ammessi, con obbligo di mantenimento della destinazione d'uso decennale registrato e trascritto, gli interventi comportanti addizione volumetrica con incremento della SE fino ad un massimo del 10% di quella esistente e nei limiti di un'altezza massima non superiore a quella esistente; l'addizione volumetrica potrà essere realizzata anche attraverso la modifica dell'altezza di locali esistenti in modo da renderli adeguati alla nuova funzione, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari. I volumi aggiuntivi potranno essere realizzati anche in tutto o in parte interrati o seminterrati.

Art. 26 Disciplina di intervento di tipo 6 (t6)

1. Il P.O. attribuisce la disciplina di intervento di tipo 6 (t6) alle seguenti classi del patrimonio edilizio esistente:

  • - edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di formazione recente privi di valore architettonico o storico-documentale appartenenti a tessuti urbani a densità edilizia media/bassa o a tessuti urbani a carattere prevalentemente produttivo/terziario.

2. In aggiunta a quanto previsto dal tipo t5, la disciplina di intervento t6 può comportare la demolizione e ricostruzione non fedele nel lotto fondiario senza obblighi di sedime, senza incremento dell'altezza massima esistente.

3. Nei soli edifici ad uso residenziale sono ammesse - una volta soltanto - addizioni volumetriche fino a 45 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per unità abitativa esistente alla data di adozione del Piano Operativo.

Tali addizioni volumetriche devono essere coerenti con la tipologia e la forma dell'edificio oggetto di intervento e, preferibilmente, essere l'esito di una ristrutturazione complessiva dell'organismo edilizio, il cui fine è anche il riordino delle pertinenze e l'eliminazione degli elementi incongrui.

Le addizioni volumetriche devono uniformarsi alle caratteristiche del contesto di appartenenza e pertanto dovranno mantenere un'adeguata omogeneità rispetto alla posizione ed agli allineamenti delle costruzioni all'interno del lotto in relazione con il tessuto esistente; gli interventi dovranno porre attenzione alla relazione con la viabilità, nei sistemi di recinzione e nella sistemazione delle pertinenze; più in particolare, nel caso di schiere dovranno comunque riferirsi ad un progetto unitario, coordinato tra le diverse proprietà.

L'altezza massima (Hmax) delle addizioni è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

Tali interventi non si cumulano con le addizioni volumetriche previste dalle discipline di intervento di tipo 4 e 5 (t4 e t5).

Negli interventi di addizione volumetrica devono essere utilizzate tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano prestazioni migliorative rispetto ai parametri di legge.

Sono inoltre consentiti i seguenti interventi che comportano la soprelevazione del fabbricato fino ad un massimo di 1,50 ml. per raggiungere un'altezza utile (HU) del piano sottotetto pari a:

  • - 2,70 ml., al fine di renderlo abitabile;
  • - 2,40 ml. al fine di realizzare spazi accessori e di servizio, anche condominiali.

Tali soprelevazioni sono consentite purché riguardino l'intera copertura dell'edificio o intere parti compiute della copertura, anche con modifica della tipologia di copertura.

4. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività commerciali al dettaglio, ad attività direzionali e di servizio e per artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici o con destinazione d'uso mista (comprendente destinazioni quali: attività commerciali al dettaglio, attività direzionali e di servizio, artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici, attrezzature di servizio pubbliche e residenza) è consentita la sostituzione edilizia con incremento della SE fino ad un massimo del 20% di quella esistente, anche con addizione volumetrica senza demolizione e ricostruzione, con un'altezza massima (Hmax) di 8 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti. In tali casi, laddove il presente piano consente il cambio di destinazione d'uso a residenza, questo non sarà consentito con interventi di sostituzione edilizia, ma solo attraverso il recupero in sagoma dei volumi esistenti senza addizione volumetrica.

5. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi è ammesso l'incremento della SE entro un Indice di Copertura massimo complessivo del 55%, anche con addizione volumetrica (senza demolizione e ricostruzione), con un'altezza massima (Hmax) di 10,50 ml., con numero massimo di 2 piani; in caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte o altre attrezzature strettamente legate alla produzione oppure per i mezzi impiegati nell'attività e solo per quelle parti dell'edificio che ospitano l'attrezzatura oppure i mezzi impiegati nell'attività, l'altezza massima è elevata a 12 ml.

Nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione, con incremento di SE superiore al 20% di quella esistente, dovranno in ogni caso essere garantiti:

  • - l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, tali da raggiungere prestazioni migliorative rispetto ai parametri di legge.

In tali casi, laddove il presente piano ammette il cambio di destinazione d'uso a residenza, questo non sarà consentito con interventi di sostituzione edilizia, ma solo attraverso il recupero in sagoma dei volumi esistenti senza addizione volumetrica.

Art. 27 Distanze

1. Le distanze delle costruzioni dai confini non devono essere inferiori a 5 ml. e, comunque, devono essere tali da garantire sempre il rispetto delle distanze tra edifici previste dal D.M. 1444/68, anche in riferimento a edifici di futura costruzione, ad eccezione della realizzazione di volumi accessori o di modifiche della sagoma non conseguenti ad interventi di demolizione e ricostruzione. Ferma restando la inderogabilità delle distanze tra gli edifici come sopra descritta, le distanze dai confini possono essere derogate esclusivamente mediante atto pubblico registrato e trascritto con il quale il proprietario del fondo confinante, oltre a concedere tale deroga, si impegni, in caso di eventuali future edificazioni, a rispettare una distanza dal confine di proprietà tale da garantire la distanza tra fabbricati prevista dalla vigente legislazione.

Restano valide le deroghe previste dalle disposizioni sovraordinate.

2. Per quanto riguarda le strade le costruzioni dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

  • - 5 ml. all'interno delle aree urbane e degli insediamenti accentrati di cui agli artt. 84 e 85 delle presenti Norme; qualora le distanze tra fabbricati risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa;
    sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani attuativi o interventi soggetti a convenzione con previsioni planivolumetriche oppure nel caso in cui l'intervento edilizio serva a completare una schiera esistente o comunque al fine di rispettare l'allineamento con i fronti vicini, ove l'allineamento sia riconosciuto quale elemento caratterizzante il tessuto esistente;
  • - 20 ml. all'esterno delle aree urbane e degli insediamenti accentrati nel caso delle strade appartenenti agli ambiti M3 (Viabilità principale, di cui al successivo art. 75) e M4 (Viabilità di collegamento trasversale, di cui al successivo art. 76);
  • - 10 ml. all'esterno delle aree urbane e degli insediamenti accentrati nel caso delle altre strade, ad eccezione dell'Autostrada (M1), di cui al successivo art. 73, alla quale si applicano sempre le distanze previste dal Codice della Strada per le strade di tipo A.

3. Per le altre distanze da osservare si rinvia alle disposizioni delle normative sovraordinate.

Art. 28 Dotazioni di parcheggi privati in relazione agli interventi

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggi ad uso privato pertinenziali è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione all'aumento di carico urbanistico, così come definito dal Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi, derivante dai seguenti interventi:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - sostituzione edilizia;
  • - demolizione e ricostruzione;
  • - recupero dei sottotetti a fini abitativi;
  • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 25 mq.;
  • - aumento delle unità immobiliari;
  • - mutamento di destinazione d'uso verso la residenza (R) o le attività turistico-ricettive (T);
  • - mutamento di destinazione d'uso di Superficie edificabile (o edificata) (SE) superiore a 150 mq. verso categorie funzionali diverse da residenza (R) o attività turistico-ricettive (T).

2. La realizzazione di superfici a parcheggio, coperte o scoperte, legate da vincolo pertinenziale all'edificio ovvero alle singole unità immobiliari che lo compongono, deve rispettare i seguenti rapporti minimi:

Destinazione d'uso Parcheggi privati
Residenziale 1 mq/3,5 mq di SE, con minimo 1 posto auto per unità immobiliare
Artigianale-Industriale 1 mq/3,5 mq di SE
Commerciale al dettaglio 1 mq/3,5 mq di SE, oltre allo spazio per la movimentazione delle merci
Turistico-ricettiva 1 mq/3,5 mq di SE
Direzionale e di servizio 1 mq/3,5 mq di SE, con minimo 1 posto auto per unità immobiliare
Commerciale all'ingrosso 1 mq/3,5 mq di SE, oltre allo spazio per la movimentazione delle merci

Nel caso di autorimesse la superficie richiesta è riferita alla relativa Superficie accessoria (SA) misurata al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio e comprensiva degli spazi di manovra.

3. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente i nuovi posti auto potranno essere ricavati all'interno delle aree a parcheggio esistenti, nel caso in cui queste abbiamo una superficie maggiore di quella richiesta in rapporto alla Superficie edificabile (o edificata) (SE) complessiva.

Nel caso in cui non sia possibile realizzare i parcheggi privati nell'area di pertinenza dell'edificio i nuovi spazi per la sosta possono essere reperiti anche in altre aree, entro un raggio di 150 ml. dall'edificio interessato dal progetto.

4. Nell'accertata impossibilità di reperire le aree per i nuovi parcheggi richiesti neppure ricorrendo all'utilizzo di aree limitrofe all'intervento, la monetizzazione dei relativi oneri, se consentita dall'ambito di appartenenza, è possibile con esclusione dei seguenti casi:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - sostituzione edilizia;
  • - demolizione e ricostruzione;
  • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) superiore a 50 mq.

Le modalità di monetizzazione saranno definite dal Regolamento Edilizio o da apposito Regolamento.

Art. 29 Criteri per la progettazione degli spazi per le attrezzature di servizio pubbliche

1. Al fine di garantire elevati livelli di accessibilità da parte di tutti i cittadini e utenti dei servizi e degli spazi di uso pubblico, i progetti per la realizzazione degli spazi per le attrezzature di servizio pubbliche o per successivi interventi di riqualificazione, adeguamento e/o ampliamento dovranno rispettare i seguenti criteri:

  • - privilegiare soluzioni progettuali inclusive, in modo da rendere servizi e spazi compatibili con le esigenze del maggior numero possibile di utenti, rispetto alle soluzioni speciali, cioè dedicate ad uno specifico profilo di utenza;
  • - elevato grado di comfort e di sicurezza, anche con particolare riferimento all'illuminazione;
  • - assenza di barriere architettoniche (fisiche o percettive), in riferimento alla generalità degli utenti ed in particolare agli utenti deboli, cioè persone disabili, persone con traumi temporanei, donne in stato interessante, bambini, persone con bambini piccoli, persone anziane;
  • - dotazione di elementi di sostegno e di linee guida nei percorsi per facilitarne la percorribilità;
  • - predisposizione di idonei spazi per la sosta, anche per le biciclette;
  • - individuazione di sistemi per la raccolta dei rifiuti, previa verifica di inserimento nell'impianto spaziale complessivo.

Inoltre essi dovranno essere specificamente orientati al contenimento delle esigenze e dei costi di manutenzione.

2. I parchi e giardini pubblici (Sv, Svt) dovranno inoltre rispettare i seguenti criteri:

  • - presenza di recinzione o di strutture di filtro e protezione rispetto alla viabilità ed in generale agli spazi carrabili, privilegiando elementi vegetazionali quali alberature e siepi, sempreché di altezza tale da non impedire la sorveglianza e la sicurezza; a seconda delle specifiche situazioni, il trattamento dei margini dovrà valutare le esigenze di schermatura o trasparenza visiva, di protezione dai venti, di protezione acustica, di penetrabilità pedonale ecc.;
  • - individuazione di aree ombreggiate per maggiore comfort nei mesi estivi;
  • - nel caso di spazi di grande dimensione, dotazione di servizi igienici accessibili;
  • - coerenza dell'articolazione funzionale con la morfologia naturale del terreno e con la tutela del paesaggio e con i suoi elementi consolidati, comprese le specie vegetali autoctone o naturalizzate;
  • - scelta di materiali vegetali adeguati, evitando in ogni caso quelli spinosi o velenosi e con particolare riguardo ai possibili effetti allergici soprattutto in prossimità di edifici pubblici frequentati da bambini ed anziani.

3. Le piazze e gli spazi pedonali pubblici (Sz) dovranno rispettare inoltre i seguenti criteri:

  • - presenza di elementi di filtro e protezione rispetto alla viabilità ed in generale agli spazi carrabili oppure adozione di misure per garantire la sicurezza dei pedoni (regolamentazione della circolazione, segnaletica, dissuasori...), tenendo conto comunque dell'accessibilità ai mezzi di emergenza e dell'eventuale esigenza di spazi destinati al carico e scarico;
  • - realizzazione di sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali.

4. I parcheggi pubblici a raso (Sp) dovranno rispettare inoltre i seguenti criteri:

  • - per i parcheggi esterni alla sede stradale dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli, parte dei quali riservati alle persone disabili; dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi per la sosta delle biciclette;
  • - dovrà sempre essere prevista la dotazione di alberature, ad eccezione dei parcheggi realizzati lungo la viabilità pubblica esistente, riservando a ciascuna pianta adeguato spazio permeabile, eventualmente protetto da griglie, fatti salvi eventuali inderogabili motivi di tutela storica ed ambientale; per questo scopo si dovranno impiegare specie di alberi funzionali all'ombreggiamento nel periodo estivo, prive di fruttificazione ed essudati e con apparato radicale contenuto e profondo;
  • - per quanto possibile si dovrà provvedere al contenimento visuale dei veicoli in sosta, attraverso alberi, siepi, dossi inverditi, scarpate addossate a muri perimetrali o altri sistemi similari, fatte salve eventuali particolari disposizioni di tutela storica e ambientale;
  • - dovrà essere prevista la realizzazione di sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
  • - dovrà essere prevista una pavimentazione con materiali semipermeabili, in particolare per gli stalli, ove compatibile con il tipo prevalente di veicoli e con l'intensità d'uso;
  • - gli impianti di illuminazione dovranno essere opportunamente schermati e orientati verso il basso, ai fini del mantenimento della qualità degli insediamenti e del paesaggio, anche notturno, del contenimento dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico.

5. Nelle attrezzature di servizio pubbliche eventuali chioschi e servizi igienici dovranno in ogni caso rispettare integralmente i requisiti di accessibilità.

6. Tutti gli spazi pubblici scoperti pavimentati saranno preferibilmente realizzati con materiali e tecniche che consentano l'infiltrazione e la ritenzione ed il corretto deflusso delle acque meteoriche.

Nel territorio rurale, in particolare, per la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici si dovrà garantire la più possibile estesa permeabilità delle aree, attraverso la scelta di materiali e superfici pavimentate che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche e si dovrà altresì garantire la compatibilità paesaggistica degli interventi, con colori e piantumazioni adeguate ai contesti di maggiore qualità paesaggistica.

Per tutti gli interventi si dovrà mirare al massimo contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, recependo gli indirizzi del documento CE 2012 "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo".

7. Nelle sistemazioni degli spazi aperti e negli arredi degli spazi per le attrezzature di servizio pubbliche è da escludere l'impiego di specie vegetali aliene invasive, anche in considerazione dei rischi per la biodiversità connessi alla loro diffusione. La propagazione delle specie invasive dovrà essere evitata anche attraverso adeguate misure precauzionali da adottare negli scavi e nei movimenti di terra per garantirne il contenimento, da definire in sede di Regolamento Edilizio o altro regolamento comunale.

Art. 30 Disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture di uso pubblico, negli spazi comuni urbani e nelle infrastrutture per la mobilità

1. Obiettivo della programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture di uso pubblico, negli spazi comuni urbani e nelle infrastrutture per la mobilità è la realizzazione di ambienti compatibili con le esigenze del maggior numero possibile di utenti, privilegiando comunque soluzioni progettuali inclusive rispetto alle soluzioni speciali cioè a quelle dedicate ad uno specifico profilo di utenza.

2. Gli interventi dovranno perseguire in primo luogo garantire le seguenti prestazioni:

  • - per i percorsi e gli spazi pedonali / la continuità planimetrica, i collegamenti tra percorsi paralleli, ad esempio separati dalla carreggiata stradale, o adiacenti per mezzo di attraversamenti pedonali complanari o, in alternativa, opportunamente raccordati, l'allargamento dei percorsi e lo spostamento e/o modifica di ogni manufatto in elevazione presente sugli spazi pedonali al fine di garantire la larghezza minima di transito, l'eliminazione di ogni discontinuità altimetrica, la predisposizione di piano di calpestio e di illuminazione adeguati, la segnalazione del passaggio a zone carrabili o non pavimentate;
  • - per gli accessi / l'eliminazione di dislivelli ed ostacoli, anche con l'impiego di rampe mobili, la predisposizione di segnaletica adeguata, l'installazione di infissi e apparecchiature appropriati;
  • - per il superamento dei dislivelli / l'eliminazione di dislivelli ed ostacoli, anche con l'impiego di rampe mobili, l'individuabilità, la predisposizione di piano di calpestio e di illuminazione adeguati;
  • - per ambienti ed arredi interni / l'individuabilità degli spazi dedicati alle diverse funzioni e/o attività, l'eliminazione di ostacoli e di spigoli vivi, la predisposizione di piano di calpestio e di illuminazione adeguati, l'installazione di infissi e apparecchiature appropriati, la disponibilità di punti informativi e di spazi di attesa adeguati;
  • - per le attrezzature esterne (cestini portarifiuti, cassonetti, sedute, giochi, cassette postali, ...) / l'individuabilità, l'installazione di elementi ed apparecchiature appropriati per numero, collocazione e caratteristiche;
  • - per i locali igienici / l'individuabilità, la predisposizione di piano di calpestio e di illuminazione adeguati, l'installazione di infissi, sanitari, arredi e apparecchiature appropriati;
  • - per i posti auto riservati / l'individuazione di un corretto numero di stalli di dimensioni appropriate, la predisposizione di segnaletica, la sicurezza degli spazi di manovra ed il collegamento adeguato con i percorsi pedonali;
  • - per le fermate del trasporto pubblico / l'individuabilità, la presenza di informazioni adeguate, la predisposizione di arredi appropriati (pensiline, panchine).

3. In considerazione della rilevanza per l'identità dei luoghi e l'interesse collettivo, sono considerati prioritari:

  • - gli interventi nei luoghi che rappresentano le più rilevanti criticità in tema di accessibilità, fruibilità e sicurezza nel caso degli edifici e delle attrezzature pubbliche con più alta frequenza d'uso, cioè le sedi dei servizi amministrativi, dei servizi sanitari e dei servizi per l'istruzione di base, agendo in particolare per adeguare le modalità di accesso e di superamento dei dislivelli ed i locali igienici;
  • - gli interventi nelle aree, nei tratti o nei punti che interrompono la continuità dei percorsi urbani accessibili e/o che presentano le più rilevanti criticità in tema di fruibilità e sicurezza nel caso degli spazi scoperti urbani.

4. Gli interventi da attuare sono specificamente individuati e definiti dal Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), approvato con D.G.C. 235 del 10/11/2016, ai fini della programmazione operativa.

5. Nella realizzazione di tutti gli interventi di iniziativa pubblica riguardanti le strutture esistenti dove si svolgono funzioni pubbliche (edifici, attrezzature) e gli spazi aperti urbani esistenti - ad eccezione di manutenzioni e interventi d'urgenza -, anche se attivati con finalità diverse da quelle di abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, dovranno comunque fare riferimento alle prestazioni riportare al precedente comma 2, fatte salve documentate impossibilità tecniche.

6. Per quanto riguarda gli interventi di iniziativa privata, il Comune potrà applicare incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda dei livelli dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti.

Titolo IV Tutele delle risorse

Capo I Aria ed energia

Art. 31 Inquinamento atmosferico e acustico

1. Il Piano Operativo prevede il mantenimento e l'incremento delle aree verdi come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti emesse sulla superficie urbana con il conseguente abbassamento delle diverse concentrazioni di emissioni inquinanti.

Ciò dovrà essere accompagnato dalla promozione dell'impiego di fonti energetiche alternative e di tecnologie che consentano un'elevata efficienza energetica ed un ridotto impatto ambientale in termini d'emissioni inquinanti e climalteranti e da incentivi all'utilizzo di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni.

2. L'insediamento di nuove attività dovrà prevedere l'adozione di opere/strumenti di mitigazione degli impatti in termini di emissioni in atmosfera, vibrazioni e rumori.

3. Gli interventi di nuova edificazione e sostituzione edilizia ed i Piani Attuativi - per le attività e le opere previste dalla normativa sovraordinata - devono essere sottoposti alla preventiva Valutazione di Clima o Impatto Acustico, redatta in coerenza con il vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica, prevedendo le eventuali misure di mitigazione relative alle emissioni acustiche dirette e/o indirette.

Quali misure di compensazione il Piano Operativo prevede la predisposizione di idonee barriere vegetali. Solo nei casi ove non sia possibile realizzare barriere vegetali si potrà ricorrere a barriere fono-assorbenti in materiale artificiale o a barriere miste integrando materiali artificiali e vegetali, mantenendo comunque libere le visuali verso i contesti collinari di pregio paesaggistico.

Art. 32 Inquinamento elettromagnetico e luminoso

1. Gli interventi da realizzare in prossimità di impianti di radiocomunicazione o di linee elettriche esistenti devono essere subordinati ad una preventiva valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza o a bassa frequenza, al fine di ridurre le esposizioni al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico e comunque di evitare l'insorgere di incompatibilità elettromagnetiche, in conformità con i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità fissati dalla normativa di settore vigente.

2. La localizzazione di impianti, stazioni e cabine di distribuzione dell'energia elettrica dovrà avvenire dove non è prevista permanenza stabile di persone.

3. Ai fini della programmazione e della disciplina per l'installazione degli impianti di radiocomunicazione sono individuate come aree non idonee ai sensi della L.R. 49/2011:

  • - le aree con destinazione ad attrezzature di servizio pubbliche di rilevante sensibilità quali servizi per l'istruzione di base (Sb), servizi per l'assistenza socio-sanitaria (Sh) e servizi per il culto (Sr);
  • - gli edifici e i complessi, riconosciuti di particolare pregio architettonico e valore storico-documentale, con disciplina di intervento t1 o t2.

Resta in ogni caso confermato l'obbligo di rispetto dei criteri localizzativi definiti dall'art. 11 della L.R. 49/2011.

4. I sistemi di illuminazione dovranno privilegiare soluzioni che prevedano la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati con luce schermata verso l'alto, elementi a stretto contatto con il terreno o direttamente collocati in esso e sempre opportunamente schermati verso l'alto, in coerenza con le disposizioni regionali vigenti in materia.

Art. 33 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Fatta salva ogni disposizione sovraordinata di ordine nazionale o regionale e la vigente disciplina in ordine ai titoli abilitativi ed alle attività libere in materia di energia, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve rispettare le regole e gli indirizzi definiti dal Piano Operativo in relazione alle specifiche caratteristiche del contesto.

2. Per tutti gli impianti dovrà essere posta massima attenzione alla stabilità dei pendii e dovrà essere rispettata la morfologia naturale del suolo, evitando modificazioni significative dell'andamento topografico con opere di movimento terra, salvo modesti livellamenti e rettifiche di quote funzionali all'installazione ed alla viabilità di accesso e di manutenzione; dovranno essere realizzate, ove necessario, opportune opere di drenaggio e di regimazione idraulico-agraria adottando, quando possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.

Dovranno essere privilegiate localizzazioni in aree già dotate di una rete viaria idonea tale da poter essere utilizzata come viabilità di accesso senza che ne siano alterate le caratteristiche sia in termini dimensionali che morfologici, fatta salva la possibilità di realizzare minimi interventi di adeguamento funzionale; eventuali tratti di nuova viabilità di accesso e di distribuzione interna ed eventuali spazi di manovra potranno essere realizzati solo se strettamente necessari all'esercizio dell'impianto e dovranno rispettare, per tipologia e materiali, il reticolo delle strade esistenti.

La localizzazione degli impianti dovrà tenere conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, soprattutto nelle aree collinari, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso percorsi di fruizione panoramici, punti e luoghi di belvedere, in modo da garantire che la percezione dei beni e delle aree non sia in alcun modo compromessa; inoltre l'installazione degli impianti non deve interferire con le visuali. Le condizioni di visibilità dell'impianto nel paesaggio dovranno essere appositamente documentate negli elaborati progettuali.

L'eventuale impiego di fasce verdi di ambientazione e schermature arboree e arbustive con funzione di mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto dovrà essere attentamente valutato rispetto al contesto paesaggistico; in particolare sarà da valutare la coerenza negli ambiti di pianura. Dovrà essere previsto l'impiego di specie vegetali locali ed autoctone, creando un effetto il più naturale possibile.

Nel caso di aree agricole dovrà essere privilegiato l'utilizzo di aree degradate o abbandonate e/o non più funzionali all'attività agricola.

La connessione alla rete elettrica esistente dovrà essere realizzata tramite linee interrate, salvo dimostrazione di impossibilità tecnica.

Le costruzioni accessorie dovranno essere limitate alle opere ed alle infrastrutture strettamente necessarie all'esercizio degli impianti.

3. Nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., in coerenza con il PIT/PPR, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere conforme alle Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs. 42/2004 (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto: Collaborazione nella definizione di atti in materia di installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e nota prot. 5656 del 30/03/2012).

4. Impianti solari fotovoltaici e termici

Gli impianti solari fotovoltaici connessi alle aziende agricole - quale fonte di reddito integrativo a quello agricolo - devono essere localizzati in aree già interessate da interventi di urbanizzazione, evitando la sottrazione di suoli produttivi agricoli. Non devono in ogni caso determinare modifiche della maglia agraria consolidata o alterare gli assetti paesaggistici rurali; è esclusa la localizzazione in aree particolarmente esposte e/o interferenti con visuali panoramiche.

Impianti non connessi ad aziende agricole sono consentiti esclusivamente negli ambiti U1.6, U1.7 e U2.3, ad eccezione di quelli destinati all'autoconsumo.

Gli impianti solari (fotovoltaici e termici) sugli edifici, al fine di ridurre l'effetto di inquinamento visivo e minimizzare l'impatto, dovranno essere integrati nella copertura; la realizzazione degli impianti negli edifici esistenti dovrà essere accompagnata dalla riqualificazione dell'intera copertura, con eliminazione degli elementi incongrui. In generale ma soprattutto nel territorio rurale dovrà in ogni caso essere privilegiata la collocazione su corpi edilizi secondari e poco visibili.
Ove non sia tecnicamente realizzabile la totale integrazione architettonica o nel caso di recente ristrutturazione della copertura, negli edifici esistenti con copertura a falda i pannelli dovranno essere di norma collocati aderenti alla falda, a filo tetto, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo; negli interventi di recupero edilizio in cui sia previsto il rifacimento del tetto i pannelli dovranno essere preferibilmente inseriti in falda, all'interno del pacchetto costruttivo, così da risultare complanari, nella superficie del pannello, al manto di copertura.
Nel caso di edifici con disciplina di intervento t1 o t2 è obbligatorio il posizionamento in copertura su corpi edilizi secondari e poco visibili oppure la collocazione a terra, eventualmente su struttura di supporto, adottando la soluzione che si dimostri adeguata a garantire la compatibilità con i caratteri architettonici, storici ed artistici e il rispetto del pregio architettonico e del valore storico-documentale.
Negli edifici di nuova costruzione i pannelli devono essere sempre concepiti come componenti integrate del progetto architettonico.

L'eventuale collocazione a terra degli impianti fotovoltaici può essere consentita solo in ambito rurale e qualora si dimostri migliorativa dal punto di vista dell'inserimento ambientale e paesaggistico. In tale caso i pannelli dovranno essere collocati sul terreno in pendenza, senza rimodellamenti del suolo, nell'area di pertinenza dell'edificio o del complesso edificato oppure in aree poste nelle vicinanze, ma in chiaro rapporto con gli immobili, ove si dimostri il miglioramento dell'inserimento ambientale e paesaggistico in tale collocazione attraverso la presentazione di documentazione grafica e fotografica adeguata a valutarne la compatibilità.
La superficie dell'impianto non potrà comunque eccedere 20 mq. per unità immobiliare e comunque 80 mq. complessivi.

La realizzazione di tettoie fotovoltaiche per il riparo delle autovetture è ammessa con le modalità e alle condizioni stabilite agli articoli 54 (per le aree urbane) e 113 (per il territorio rurale) delle presenti Norme.

Le operazioni di manutenzione degli impianti di produzione elettrica fotovoltaica disposti a terra dovranno essere svolte in periodi non riproduttivi a tutela delle specie avicole nidificanti a terra rigorosamente protette, e comunque gravitanti nell'ambito della ZSC IT5190002, oltre che di quelle oggetto di particolare protezione ai sensi della normativa vigente.

Negli impianti solari termici gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere installati all'interno delle volumetrie esistenti.

5. Impianti eolici

Fermo restando quanto stabilito in riferimento ai beni paesaggistici, gli impianti per la produzione di energia da fonti eoliche sono ammessi esclusivamente se destinati all'autoconsumo e con altezza al rotore non superiore a 9 ml. nelle aree urbane e non superiore a 15 ml. nel territorio rurale.

Sono escluse collocazioni:

  • - nelle pertinenze di edifici con disciplina di intervento t1, t2 o t3;
  • - negli ambiti U1.1, U1.2, U2.1 e U3.1.

Nel territorio rurale la localizzazione dovrà comunque avvenire in contiguità a manufatti edilizi esistenti.

6. Impianti a biomasse

Gli impianti connessi alle aziende agricole - quale fonte di reddito integrativo a quello agricolo - sono ammessi esclusivamente se commisurati alla capacità di produzione e reperimento della biomassa nell'ambito del territorio comunale o dei comuni limitrofi. Le aziende potranno mettere in produzione colture dedicate alla produzione per l'alimentazione di impianti a biomasse con un'estensione non superiore al 20% della propria Superficie Utile Agricola complessiva e con esclusione di aree boscate, vegetazione riparia e oliveti di impianto storico.

Impianti non connessi ad aziende agricole sono consentiti esclusivamente negli ambiti U1.6, U1.7 e U2.3, privilegiando localizzazioni tali da minimizzare le movimentazioni e il conseguente aggravio sul traffico stradale.

7. Impianti idroelettrici

È ammessa la realizzazione di impianti idroelettrici nell'ambito di interventi di manutenzione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione delle briglie/traverse sul corso del fiume Arno e del reticolo idrografico principale, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 35, in coerenza con il mantenimento dell'integrità degli ecosistemi fluviali e di un adeguato deflusso minimo vitale.

Capo II Suolo, sottosuolo ed acque

Art. 34 Sbancamenti, scavi e rinterri

1. In tutti gli interventi edilizi dovranno essere evitate opere di forte rimodellamento del suolo (scavi e rinterri) che comportino una alterazione significativa della situazione preesistente.

2. Nel caso di edifici collocati in aree con terreno in pendio nella sistemazione finale a monte e comunque nei lati controterra potranno essere previsti scannafossi e/o elementi analoghi ma non sono consentite significative modifiche all'andamento naturale del suolo.

In particolare, nelle sistemazioni attinenti gli edifici ed il resede di pertinenza degli edifici non è ammessa la realizzazione di muri di contenimento di altezza superiore a 1,50 ml.; dovrà in ogni caso essere dimostrata la necessità di realizzare tali strutture ed accuratamente verificata l'assenza di alternative meno impattanti (ad esempio terre rinforzate rinverdite): tali interventi si configurano pertanto come soluzione limite, da adottare esclusivamente qualora sia inequivocabilmente impossibile mantenere la conformazione naturale del terreno oppure limitare la modifica di tale conformazione ad un modesto rimodellamento da realizzare senza strutture di sostegno. È ammessa la realizzazione di muri di altezza superiore a 1,50 ml., purché comunque inferiore a 2,70 ml., esclusivamente se corrispondenti all'unico fronte libero, a valle, di volumi seminterrati.

Art. 35 Impermeabilizzazione superficiale

1. Nella realizzazione di tutti gli interventi si dovrà minimizzare l'impermeabilizzazione del suolo attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno; la realizzazione delle opere non dovrà alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui esse si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

2. Nei progetti delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità e dei rilevati si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - gli spazi destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque; sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico ambientale;
  • - la realizzazione di parcheggi deve garantire inoltre una dotazione di alberi ad alto fusto distribuiti nell'area, preferibilmente appartenenti alle specie autoctone;
  • - il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua dovrà essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno.

3. Nelle aree urbane nel caso di interventi di nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica è richiesta una superficie permeabile non inferiore al 30% della Superficie Fondiaria, che può essere raggiunta con il concorso di pavimentazioni che garantiscano il passaggio e l'assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche; almeno il 15% della Superficie Fondiaria dovrà in ogni caso essere sistemato a prato e/o con piantumazioni.

Art. 36 Reticolo idrografico

1. Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate al Titolo VII delle presenti Norme in riferimento a specifici ambiti, su ambedue le sponde dei corsi d'acqua facenti parte del reticolo idrografico di interesse (individuato ai sensi della L.R. 79/2012, come aggiornato dalla D.C.R. 20/2019) è istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 ml. a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati. Questa fascia oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale serve a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e a facilitare le operazioni di manutenzione.

2. Sul patrimonio edilizio esistente compreso all'interno delle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi previsti dalle norme di cui al R.D. n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i.; è inoltre ammesso il trasferimento di volumetrie "in uscita" in aree contigue, ad eccezione di quelle di edifici ai quali sono attribuite le discipline di intervento t1, t2 o t3.

3. Qualsiasi intervento che comporti una trasformazione nell'assetto del reticolo idrografico dovrà essere realizzato adottando soluzioni che garantiscano l'invarianza idraulica e la conservazione delle funzioni ecologiche degli ecosistemi ripariali.

4. Eventuali nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) dovranno essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea e con specie ripariali autoctone, al generale miglioramento della qualità biologica e alla fruizione pubblica. Le opere di regimazione, anche nel caso di interventi su strutture esistenti, dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica e garantendo la conservazione del deflusso minimo vitale.

5. Al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali, i rilevati delle infrastrutture viarie dovranno essere provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti ad una distanza, riferita all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati, tale da evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi.

6. La costruzione delle nuove strutture di attraversamento dei corsi d'acqua arginati (le spalle e la trave portante dei ponti e/o delle passerelle) dovrà evitare il restringimento della sezione dell'alveo assicurando il mantenimento di una luce libera di deflusso pari a quella posta a monte dell'attraversamento stesso; la base dell'impalcato dovrà sempre svilupparsi ad una quota superiore rispetto alle sommità arginali tale da consentire un agevole passaggio dei materiali flottanti in caso di piena.

7. Per la disciplina relativa ai tombamenti consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d'acqua si rinvia a quanto stabilito dalla L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvione e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione al D.lgs. 49/2010. Modifiche alla L.R. 80/2015 e L.R. 60/2014".

8. In generale la gestione del reticolo idrografico deve assicurare le seguenti prestazioni:

  • - conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle sponde, del contesto fluviale e delle aree di pertinenza fluviale, corrispondenti agli ambiti R1.4, R2.4, R3.3, U1.8, U2.4 e U3.3;
  • - salvaguardare i livelli di qualità e il buon regime delle acque, con particolare riferimento al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV), al trasporto solido, alle aree di divagazione dell'alveo e a quelle necessarie alla sua manutenzione e accessibilità;
  • - conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, la complessità strutturale e la continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale).

9. I lavori di manutenzione della vegetazione ripariale lungo il reticolo idrografico dovranno essere progettati ed eseguiti in collaborazione con un tecnico esperto in materie agricole o forestali, onde contenere la diffusione di specie vegetali invasive.

Art. 37 Pozzi e sorgenti

1. Per i pozzi, le sorgenti ed i punti di presa utilizzati per l'approvvigionamento idrico per il consumo umano erogati a terzi da pubblico acquedotto sono definite ai sensi e condizioni del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le zone di tutela assoluta e quella di rispetto per un raggio di 200 ml. dal punto di captazione.

2. Le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano sono gestite sulla base delle disposizioni dell'art. 94 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. n. 38 del 27 luglio 2004 e del relativo Regolamento di Attuazione (D.P.G.R. 11/R/2009).

Art. 38 Vulnerabilità degli acquiferi

1. In conformità alle disposizioni del Piano Strutturale e con riferimento alla Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento del PTC di Firenze valgono le seguenti prescrizioni:

  • - nelle aree che ricadono in Classe E (vulnerabilità elevata) e in Classe A (vulnerabilità alta) le attività e le opere potenzialmente inquinanti sono vietate, a meno di specifiche indagini geognostiche e idrogeologiche che accertino situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde (Classe E), ovvero di opportune opere di tutela, da adottare anche per pascoli e allevamenti (Classe A);
  • - nelle aree che ricadono in Classe M (vulnerabilità media) le attività e le opere potenzialmente inquinanti sono ammesse solo se, a seguito di specifiche indagini idrogeologiche o di specifiche cautele, viene escluso il rischio di inquinamento.

Capo III Fattibilità geologica, idraulica e sismica

Art. 39 Fattibilità geologica

1. La fattibilità geologica di ogni intervento di trasformazione del territorio è sempre subordinata alle norme e alla cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del fiume Arno ed ai successivi aggiornamenti in vigore con l'emanazione del Decreto del Segretario dell'Autorità di Bacino, in particolare per le aree a pericolosità elevata (P.F.3) e per le aree a pericolosità molto elevata (P.F.4).

2. Periodicamente l'Amministrazione Comunale promuove l'aggiornamento del P.A.I. attraverso l'applicazione degli artt. 27 e 32 delle NTA del P.A.I. e comunque qualora si verifichino:

  • - modifiche significative del quadro conoscitivo;
  • - ulteriori studi conoscitivi ed approfondimenti;
  • - realizzazione delle opere previste dal P.A.I.

3. Classe FG1 - fattibilità senza particolari limitazioni

Si riferisce agli interventi caratterizzati da pericolosità bassa per le quali possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico.

4. Classe FG2 - fattibilità con normali vincoli

Si riferisce agli interventi urbanistici, edilizi ed infrastrutturali per i quali è necessario predisporre una tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Le condizioni di attuazione devono basarsi su una apposita indagine geognostica e attenersi alle indicazioni e/o specifiche definite nella scheda di fattibilità.

Non sono da prevedersi indagini di dettaglio a livello di area complessiva, fatto salvo la specifica richiesta da parte delle competenti commissioni esaminatrici in relazione alla realizzazione di importanti interventi in prossimità di aree critiche dal punto di vista geomorfologico.

5. Classe FG3 - fattibilità condizionata

Le problematiche geomorfologiche rilevate nelle aree comprese in questa classe sono determinate da situazioni fisico-ambientali di dissesto potenziale e/o in atto o possono essere innescate e/o aggravate dalla presenza di opere antropiche che interagiscono negativamente con le dinamiche e gli assetti idrogeomorfologici e nello specifico quelle che mostrano propensione ai fenomeni di stabilità dei versanti, ruscellamento superficiale in aree instabili, progressiva erosione superficiale diffusa dei terreni, comprimibilità dei terreni ecc.
Pertanto la compatibilità degli interventi ricadenti in tali aree è condizionata agli esiti degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di piano attuativo o di progetto edilizio.

La realizzazione degli interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione di eventuali interventi di messa in sicurezza ed alle indicazioni e/o specifiche definite nella scheda di fattibilità.

6. classe FG4 - fattibilità limitata

L'attuazione degli interventi urbanistici, edilizi ed infrastrutturali che ricadono all'interno di questa classe è subordinata alla realizzazione degli interventi di consolidamento e bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali particolari individuati sulla base di specifiche campagne geognostiche e definiti dal Piano Operativo.

Rimane comunque auspicabile consentire gli interventi e le trasformazioni a fattibilità limitata nel caso in cui non siano possibili altre localizzazioni più favorevoli ovvero nei casi in cui le alternative possibili risultino significativamente più onerose in termini di bilancio ambientale, economico e sociale.
Sono consentiti interventi di miglioramento delle condizioni di rischio dell'area per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di stabilità delle aree adiacenti e comunque subordinati all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici. Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere supportati da opportuni sistemi di monitoraggio.

Gli interventi sono realizzabili secondo le condizioni riportate al punto 3.2.1 del D.P.G.R. 53/R relativamente alle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica molto elevata.

Art. 40 Fattibilità idraulica

1. La fattibilità idraulica di ogni intervento di trasformazione del territorio è sempre subordinata alle norme e alla cartografia del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, in particolare per le aree a pericolosità media (P2) e pericolosità elevata (P3).

L'Amministrazione Comunale può promuovere il riesame delle mappe delle aree con pericolosità da alluvione attraverso l'applicazione dell'art. 14 - Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio.

2. classe FI1 - fattibilità senza particolari limitazioni

È attribuibile a situazioni caratterizzate da pericolosità bassa per le quali non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico, come ad esempio in caso di aree collinari o montane per le quali non vi siano notizie storiche di inondazioni o siano in situazioni favorevoli di alto morfologico.

Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 104 della L.R. 65/2014 continua ad applicarsi il Regolamento 53/R compatibilmente con le disposizioni di cui alla L.R. 41/2018, pertanto per l'attuazione degli interventi non sono necessarie prescrizioni specifiche dovute a limitazioni di carattere idraulico.

3. classe FI2 - fattibilità con normali vincoli

È attribuibile ad interventi ricadenti in aree classificate nel Piano Strutturale a pericolosità idraulica media (I.2).

Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 104 della L.R. 65/2014 continua ad applicarsi il Regolamento 53/R compatibilmente con le disposizioni di cui alla L.R. 41/2018, pertanto per l'attuazione degli interventi non è necessario indicare le condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo dell'attività edilizia.

Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza e comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovranno essere rispettate le condizioni definite dalle presenti Norme relativamente alla regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico.

4. classe FI3 - fattibilità condizionata

È attribuibile ad interventi ricadenti in aree classificate nel Piano Strutturale a pericolosità idraulica elevata (I.3).

Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 104 della L.R. 65/2014 per l'attuazione degli interventi continua ad applicarsi il Regolamento 53/R compatibilmente con le disposizioni di cui alla L.R. 41/2018, con riferimento alle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti.

Per le definizioni delle condizioni d'attuazione è necessario fare riferimento alla relazione idraulica di supporto al Piano Operativo.

Le schede di fattibilità, ove presenti, definiscono nel dettaglio le condizioni di attuazione dell'intervento.

5. classe FI4 - fattibilità limitata

È attribuibile ad interventi ricadenti in aree classificate nel Piano Strutturale a pericolosità idraulica molto elevata (I.4).

Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 104 della L.R. 65/2014 per l'attuazione degli interventi continua ad applicarsi il Regolamento 53/R compatibilmente con le disposizioni di cui alla L.R. 41/2018, con riferimento alle aree a pericolosità per alluvioni frequenti.

Per le definizioni delle condizioni d'attuazione è necessario fare riferimento alla relazione idraulica di supporto al Piano Operativo.

Le schede di fattibilità, ove presenti, definiscono nel dettaglio le condizioni di attuazione dell'intervento.

Art. 41 Fattibilità sismica

1. classe FS1 - fattibilità senza particolari limitazioni

In questi casi non è necessario indicare le condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo dell'attività edilizia; per gli interventi urbanistici, edilizi ed infrastrutturali non sono necessarie prescrizioni specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico.

2. classe FS2 - fattibilità con normali vincoli

In questi casi non è necessario indicare le condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo dell'attività edilizia; per gli interventi urbanistici, edilizi ed infrastrutturali non sono necessarie prescrizioni specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico.

3. classe FS3 - fattibilità condizionata

Tale classe si attribuisce in situazioni caratterizzate da pericolosità sismica elevata dove, in sede di predisposizione di piano attuativo o di progetto edilizio, coerentemente con le normative in materia di costruzioni vigenti, dovranno essere valutati gli aspetti riportati al punto 3.5. del D.P.G.R. 53/R relativamente alle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata.

4. classe FS4 - fattibilità limitata

Equivale a livelli di rischio molto elevato derivanti dalla presenza di aree caratterizzate da instabilità geomorfologica.

Per le porzioni di area ricadenti in tale classe non possono essere previsti interventi di carattere edificatorio senza la realizzazione delle opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica.

Per l'attuazione degli interventi ci si dovrà attenere strettamente ai risultati emersi dagli studi basati su campagne geofisiche ed alle indicazioni e/o specifiche definite nella scheda di fattibilità.

Vale comunque quanto riportato al punto 3.5. del D.P.G.R. 53/R relativamente alle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata.

Art. 42 Attribuzione delle fattibilità

1. La fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi è attribuita dal Piano Operativo tramite la classificazione riportata nella Carta delle fattibilità, integrata dalle Schede di fattibilità, oppure mediante Abaco.

2. La Carta delle fattibilità, in scala 1:2.000, riporta le classificazioni per le aree urbane ed agli insediamenti accentrati ed i perimetri delle Schede di fattibilità, che riguardano tutti gli interventi di trasformazione disciplinati nelle presenti Norme.

Le Schede di fattibilità definiscono le fattibilità e le indicazioni, le misure preventive di attenuazione del rischio ed i piani d'indagini di dettaglio da eseguire preventivamente o contestualmente all'approvazione del piano attuativo o del progetto; l'attuazione degli interventi è pertanto sempre subordinata al rispetto dei condizionamenti e delle prescrizioni ivi contenuti.

3. Per gli interventi nel territorio rurale per l'assegnazione delle classi di fattibilità si deve fare riferimento al seguente Abaco cioè alla matrice dalla quale è possibile risalire, tramite l'incrocio tra classe di pericolosità e tipologia d'intervento prevista, alla relativa classe di fattibilità:

PERICOLOSITÀ
GEOLOGICA IDRAULICA SISMICA
G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 S1 S2 S3 S4
Tipologie di intervento Classe di fattibilità attribuibile
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia con demolizione senza ricostruzione ed interventi che non comportino sovraccarico sulle fondazioni
FG1 FG1 FG1 FG1 FI1 FI1 FI1 FI1 FS1 FS1 FS1 FS1
interventi comunque denominati sul patrimonio edilizio esistente (esclusa demolizione e ricostruzione) che comportino sovraccarichi sulle fondazioni superiori al 10% (§) FG1 FG2 FG3 FG4 FI1 FI1 FI1 FI1 FS1 FS2 FS3 FS4
interventi comunque denominati sul patrimonio edilizio esistente (esclusa demolizione e ricostruzione) che comportino aumento del carico urbanistico FG1 FG2 FG3 FG4 FI1 FI2 FI3 FI4 FS1 FS2 FS3 FS4
interventi urbanistico-edilizi comunque denominati comportanti demolizione e ricostruzione FG1 FG2 FG3 FG4 FI1 FI2 FI3 FI4 FS1 FS2 FS3 FS4
interventi di ampliamento:
Superficie Coperta < 10 mq.
10 mq. < Superficie Coperta > 50 mq.
Superficie Coperta > 50 mq

FG1
FG1
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FG2

FG2
FG3
FG3

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FS2

FS2
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FS3

FS2
FS3
FS4
nuovi edifici non destinati alla permanenza continuativa di persone (comprese le serre fisse), da realizzarsi anche nel quadro di interventi comportanti demolizioni e ricostruzioni FG1 FG2 FG3 FG4 FI1 FI2 FI3 FI4 FS1 FS2 FS3 FS4
nuova edificazione FG1 FG2 FG3 FG4 FI1 FI2 FI3 FI4 FS1 FS2 FS3 FS4
ristrutturazione urbanistica FG1 FG2 FG3 FG4 FI1 FI2 FI3 FI4 FS1 FS2 FS3 FS4
aree destinate ad ampliamenti e/o miglioramenti di sedi stradali esistenti e/o realizzazione di nuovi brevi tratti di viabilità di ingresso/accesso, nuova viabilità forestale e antincendio FG1 FG1 FG2 FG3 FI1 FI1 FI1 FI1 FS1 FS1 FS2 FS3
nuova viabilità, piazze, nuovi parcheggi e/o ampliamenti di parcheggi esistenti FG1 FG2 FG3 FG4 FI1 FI2 FI3 FI4 FS1 FS2 FS3 FS4
PERICOLOSITÀ
GEOLOGICA IDRAULICA SISMICA
G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 S1 S2 S3 S4
Altre attività che comportano impatto sulla stabilità dei terreni Classe di fattibilità attribuibile
rinterri, riporti e rilevati di qualsiasi genere (O):
con altezza < 3 ml.
con altezza > 3 ml.

FG1
FG1

FG1
FG2

FG3
FG3

FG3
FG3

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FI2

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FI3

FI4
FI4

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FS1

FS2
FS2

FS3
FS3

FS3
FS3
scavi e sbancamenti di qualsiasi genere (O):
con altezza < 3 ml.
con altezza > 3 ml.

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FG1

FG1
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FG4

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FI1

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FI1

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FS1

FS1
FS2

FS2
FS3

FS3
FS3
percorsi pedonali, ciclabili e ippovie FG1 FG1 FG3 FG3 FI1 FI1 FI1 FI1 FS1 FS1 FS3 FS3
parchi pubblici, zone destinate a verde pubblico attrezzato, impianti sportivi all’aperto:
a) per le parti a verde
b) per attrezzature, sistemazioni morfologiche, movimenti terra
c) per edifici di servizio (tribune, spogliatoi)

FG1
FG1
FG1

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FG2
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FG3
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FG4

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FI4
FI4

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FS1
FS1

FS1
FS2
FS2

FS1
FS3
FS3

FS1
FS4
FS4
annessi rurali, garage, box auto, piscine, tettoie, box per cavalli, stalle, serre, depositi all'aperto (esclusi locali di servizio), manufatti precari, con:
Superficie Coperta < 50 mq.
50 mq. < Superficie Coperta > 150 mq.
Superficie Coperta > 150 mq.

FG1
FG1
FG1

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FG2

FG2
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FG3

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FG4

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FI3

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FI4

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FS1
FS1

FS1
FS2
FS2

FS2
FS3
FS3

FS3
FS3
FS4
impianti tecnici e reti tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti interrati, gasdotti) FG1 FG2 FG3 FG4 FI1 FI1 FI1 FI1 FS1 FS2 FS3 FS4
impianti ed apparati per l'eolico, impianti fotovoltaici a terra, impianti di telecomunicazioni, elettrodotti FG1 FG2 FG3 FG4 FI1 FI1 FI3 FI3 FS1 FS2 FS3 FS4
invasi per l'accumulo di acqua FG1 FG2 FG3 FG4 FI1 FI2 FI3 FI4 FS1 FS2 FS3 FS4

(O) Sarà comunque compito del professionista valutare lo specifico contesto di pericolosità locale, eseguendo gli opportuni studi e conseguenti interventi di messa in sicurezza anche per altezze minori di 3 ml.

(§) Sarà comunque dovere del professionista valutare lo specifico contesto di pericolosità locale, eseguendo gli opportuni studi e conseguenti interventi di messa in sicurezza anche in presenza di sovraccarico sulla fondazione inferiore del 10%.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 104 della L.R. 65/2014 per l'attuazione degli interventi continua ad applicarsi il Regolamento 53/R ove non in contrasto con le disposizioni di cui alla L.R. 41/2018, con riferimento alle aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti.

Capo IV Aree di interesse naturalistico

Art. 43 Zona Speciale di Conservazione

1. Per le aree appartenenti alla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Monti del Chianti (IT5190002) si confermano gli obiettivi e le norme di tutela e conservazione previsti dalle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 147/2009/CE (Uccelli) e s.m.i, dalla D.G.R. n. 644/2004 (Sezione obiettivi e criticità), dalla D.G.R. n. 1223/2015 Direttiva 92/43/CEE (Habitat) per le misure di conservazione dei SIC ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e dalla D.G.R. n. 119/2018.

2. Qualsiasi piano, progetto o intervento ricadente nella Zona Speciale di Conservazione deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dalla L.R. 30/2015, con esclusione di quelli ricadenti nelle fattispecie previste dall'Allegato A alla D.G.R. n. 119/2018, cioè le opere che per natura ed entità si ritiene non abbiano effetti negativi ai fini della tutela. La valutazione di incidenza può comunque essere richiesta dall'Amministrazione Comunale anche per interventi che, sviluppandosi in aree contermini ma esterne al sito, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o per le quali è stato istituito il Sito o sull'integrità complessiva dello stesso Sito.

3. Specifiche indicazioni di tutela, salvaguardia e miglioramento di specie ed habitat di interesse comunitario o di cui al Capo III della L.R. 30/2015 dovranno integrare i contenuti dei Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale ricadenti in tutto o in parte nella ZSC Monti del Chianti.

4. Al fine di assicurare la massima compatibilità degli interventi anche in fase di cantiere, dovranno in ogni caso essere rispettati indirizzi e criteri, regolamenti e prescrizioni definiti dalle Misure di Conservazione generali e specifiche dettate per i diversi ambiti dalle norme sovraordinate e dall'eventuale Piano di Gestione della Zona Speciale di Conservazione.

Art. 44 Area Naturale Protetta di Interesse Locale

1. L'area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) Garzaia di Figline è una delle aree istituite in ambiti territoriali densamente antropizzati che necessitano di azioni di conservazione, restauro o ricostituzione delle originarie caratteristiche ambientali.

Tale area, caratterizzata dalla presenza di specchi d'acqua originati dalla passata attività di escavazione che hanno subito un processo spontaneo di rinaturalizzazione, ha particolare valenza ambientale per la serie di piccoli ecosistemi ricchi di flora e fauna lacustre con specie inserite nelle Direttive Uccelli e Habitat o di cui al Capo III della L.R. 30/2015.

2. In attesa della realizzazione del progetto di Parco fluviale dell'Arno, le attività svolte nell'area e gli interventi che interessano l'area stessa dovranno garantire la tutela dei valori ambientali riconosciuti, in particolare con la difesa dall'inquinamento delle acque e del suolo e dall'inquinamento acustico e mediante la conservazione e/o la riqualificazione degli ecosistemi presenti.

Art. 45 Ambiti di reperimento per aree naturali protette

1. Sono definiti ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi e riserve, di cui all'art. 2 della L.R. 30/2015, gli ambiti del territorio aperto che, per caratteristiche ambientali e naturalistiche, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta.

2. Fino all'istituzione di parchi e riserve naturali:

  • - non è ammessa la nuova edificazione o la ristrutturazione urbanistica per attività diverse da quelle agricole che possano risultare incongruenti con le caratteristiche ambientali e naturalistiche da tutelare;
  • - non è ammessa l'introduzione di destinazioni d'uso che possano risultare incongruenti con le caratteristiche ambientali e naturalistiche da tutelare; nel caso di attività o strutture esistenti non è consentito l'ampliamento degli edifici e/o degli spazi di pertinenza.

3. Il Piano Operativo recepisce gli ambiti individuati dal P.T.C.P. di Firenze, al quale si rimanda per la definizione degli elementi caratterizzanti, che sono i seguenti:

  • - A12 Arno - area rivierasca di fondovalle, Parco fluviale dell'Arno
  • - A04 Monti del Chianti - Monte Lisoni Monte Acuto: alta collina ad elevato valore naturalistico
  • - A08 Colline fiorentine - Monte Muro Poggio Citerna: alta collina ad elevato valore naturalistico.

Art. 46 Passaggi faunistici

1. In conformità alle disposizioni del Piano Strutturale dovranno essere mantenuti e qualificati i passaggi faunistici esistenti, costituiti da strade (sovrappassi, sottopassi) o da piccoli corsi d'acqua.

2. Ove possibile, in particolare nei P.A.P.M.A.A., dovranno essere individuati nuovi passaggi per agevolare il transito della fauna minore.

Capo V Beni paesaggistici

Art. 47 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Per la Zona ai lati della strada provinciale aretina nel comune di Incisa Val d'Arno (DM 24/04/1975 - GU N. 132/1975 - Codice ministeriale 90082 - Codice ministeriale 9048046), nel rispetto delle discipline del PIT-PPR, si devono osservare le seguenti direttive e prescrizioni:

  • - costruzioni ·
    non è ammessa la realizzazione di manufatti che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche o che ne limitino il godimento dalla pubblica via; gli interventi edilizi non devono incrementare l'ingombro visivo ed evitare saldature lineari tra insediamenti storicamente distinti; eventuali nuove costruzioni, ancorché per uso agricolo, devono rimanere gerarchicamente e visivamente subordinate agli insediamenti storici senza compromettere i varchi visuali; non sono consentiti interventi (muri di recinzione, siepi o altre barriere visive) che occludano le visuali verso le emergenze valoriali; non è consentita la trasformazione delle serre e dei manufatti temporanei in volumetrie edificate;
  • - depositi a cielo aperto ·
    ad eccezione dei depositi a cielo aperto di cantiere non è ammessa la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto o l'ampliamento di quelli esistenti che interferiscano con le visuali panoramiche; la realizzazione o l'ampliamento di depositi a cielo aperto in luoghi di basso impatto visivo sono subordinate all'adozione opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo) e al rispetto degli elementi del mosaico agroambientale;
  • - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ·
    la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve minimizzare l'impatto visivo percepibile dalla strada;
  • - infrastrutture tecnologiche fuori terra ·
    la realizzazione di infrastrutture tecnologiche fuori terra deve minimizzare l'impatto visivo percepibile dalla strada, anche ricorrendo a soluzioni tecnologiche innovative che consentano il contenimento dimensionale degli impianti e la rimozione di quelli obsoleti, limitando la proliferazione dei tralicci e delle antenne di supporto;
  • - parcheggi ·
    non è ammessa la realizzazione di parcheggi che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche o che possano costituire un detrattore visivo dalla strada; devono essere privilegiate giaciture a quote inferiori rispetto a quella della carreggiata e devono essere adottate soluzioni che mitighino l'impatto visivo;
  • - impianti per la distribuzione di carburanti ·
    non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti nei tratti con visuali panoramiche;
  • - aree di sosta e belvedere ·
    la realizzazione di aree di sosta e di belvedere deve privilegiare i caratteri di naturalità e di ruralità dei luoghi, contenendo le superfici impermeabili e adottando soluzioni costruttive congrue ai caratteri locali; sono vietati gli interventi che privatizzano i belvedere accessibili alla pubblica fruizione;
  • - opere di corredo al tracciato stradale ·
    • segnaletica stradale ·
      le bacheche informative e la segnaletica non finalizzata a garantire la sicurezza stradale devono essere ubicate al di fuori dei tratti viari con visuali panoramiche e devono armonizzarsi, per dimensioni e materiali, con il contesto paesaggistico di riferimento, trovando collocazione preferenziale lungo tratti viari con visuali coperte da scarpate o da altri ostacoli visivi permanenti;
    • guardrail e barriere fonoassorbenti ·
      l'installazione di guardrail e barriere fonoassorbenti, ove necessari a garantire la sicurezza stradale e la protezione dall'inquinamento acustico e qualora sia dimostrata l'impossibilità di adottare soluzioni di minore impatto paesaggistico (in particolare, nel secondo caso, attraverso l'utilizzo di elementi vegetazionali), dovranno essere oggetto di uno studio specifico, da concordare con la Soprintendenza;
    • rotatorie ·
      le sistemazioni e gli arredi delle eventuali rotatorie stradali devono ispirarsi, anche attraverso opere d'arte contemporanee, agli elementi più significativi della cultura e della storia locale, con particolare riguardo agli elementi tipici del paesaggio;
  • - impianti di illuminazione ·
    gli impianti di illuminazione, pubblici e privati, devono privilegiare vedute di insieme rispetto a singoli episodi (edifici, vegetazione, ecc.), eccezion fatta per gli elementi di particolare significato identitario corrispondenti a edifici e complessi con disciplina di intervento di tipo 1 e 2, per i quali potranno essere valutate anche altre soluzioni.

2. Per la Fascia di territorio fiancheggiante l'Autostrada del Sole (DM 23/06/1967 - GU N. 182/1967 - Codice ministeriale 90047 - Codice ministeriale 90047), nel rispetto delle discipline del PIT-PPR, si devono osservare le seguenti direttive e prescrizioni:

  • - non sono consentiti rimodellamenti orografici che possano produrre danno alle opere di sistemazione dei suoli e di regimazione delle acque;
  • - gli interventi che riguardano gli ecosistemi fluviali devono facendo ricorso alle tecniche dell'ingegneria naturalistica;
  • - le nuove recinzioni devono garantire l'intervisibilità e il passaggio della piccola fauna;
  • - nelle aree con assetti figurativi propri del paesaggio agricolo tradizionale la realizzazione di manufatti temporanei per l'agricoltura amatoriale deve escludere tipologie prefabbricate prive di adeguata qualità formale; in particolare nell'ambito di paesaggio di bassa e media collina (R2) la realizzazione sarà limitata alle tipologie riferite alle superfici agricole di maggiore estensione, cioè alle tipologie C e D, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 102;
  • - qualsiasi intervento edilizio o urbanistico è subordinato alla non compromissione della leggibilità dei quadri paesaggistici percepibili dall'autostrada (in particolare emergenze naturalistiche e storico-architettoniche che concorrono alla formazione del patrimonio territoriale) e al mantenimento dei varchi visuali inedificati, dei coni e dei bersagli visivi (fondali, panorami e skylines), evitando di interferire negativamente con le visuali panoramiche attraverso occlusioni, limitazioni delle aperture visive ovvero sovrapponendo ad esse componenti incongrue rispetto ai caratteri significativi del paesaggio; tali interventi devono invece concorrere, per quanto possibile, al recupero e alla riqualificazione percettiva delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico, evitando soluzioni casuali e usi impropri che potrebbero indurre effetti di marginalizzazione e di degrado;
    essi devono altresì caratterizzarsi per rapporti armonici nella forma, nelle dimensioni e negli orientamenti con i caratteri morfologici del contesto paesaggistico di riferimento e contribuire, ovunque possibile, a mitigare la frammentazione paesaggistica indotta dagli interventi infrastrutturali; nel caso di strutture produttive e terziarie devono concorrere alla qualificazione ecologica e morfologica delle relative aree di pertinenza; non è consentita l'introduzione di muri di cinta o di altre barriere visive che occludano i varchi visuali verso le emergenze valoriali;
    gli interventi volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati devono essere realizzati evitando sbancamenti di terreno tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio, pur in assenza di un innalzamento della quota assoluta;
    nel territorio rurale non sono consentiti interventi di nuova costruzione che diano luogo a nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato, né interventi che trasformino le serre e i manufatti temporanei in volumetrie edificate; le fasce di crinale devono essere tutelate evitando l'inserimento di nuovi edifici o infrastrutture con evidente impatto visuale;
  • - depositi a cielo aperto ·
    ad eccezione dei depositi a cielo aperto di cantiere non è ammessa la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto o l'ampliamento di quelli esistenti che interferiscano con le visuali panoramiche; la realizzazione o l'ampliamento di depositi a cielo aperto in luoghi di basso impatto visivo sono subordinate all'adozione opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo) e al rispetto degli elementi del mosaico agroambientale;
  • - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ·
    la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve minimizzare l'impatto visivo percepibile dall'autostrada e comunque in modo da evitare l'intromissione di elementi di disturbo lungo i tratti stradali che godono di visuali panoramiche;
    gli eventuali impianti fotovoltaici con funzione di frangisole devono costituire parte integrante dei progetti architettonici integrati di autosufficienza complessiva del fabbricato, escludendo soluzioni di mera sovrapposizione e/o aggiunta e privilegiando quelli orientabili e/o aderenti alle superfici dei fronti;
  • - aree pertinenziali ·
    fuori dal perimetro del territorio urbanizzato devono essere garantiti il prevalente carattere di ruralità e l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi comuni: devono essere evitate suddivisioni delle pertinenze con delimitazioni strutturali e/o pavimentazioni omogenee;
  • - infrastrutture tecnologiche fuori terra ·
    la realizzazione di infrastrutture tecnologiche fuori terra deve minimizzare l'impatto visivo percepibile dalla strada, anche ricorrendo a soluzioni tecnologiche innovative che consentano il contenimento dimensionale degli impianti e la rimozione di quelli obsoleti, limitando la proliferazione dei tralicci e delle antenne di supporto;
  • - parcheggi ·
    non è ammessa la realizzazione di parcheggi che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche o che possano costituire un detrattore visivo dalla strada; devono essere privilegiate giaciture a quote inferiori rispetto a quella della carreggiata e devono essere adottate soluzioni che mitighino l'impatto visivo;
  • - impianti per la distribuzione di carburanti ·
    non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti nei tratti con visuali panoramiche;
  • - opere di corredo al tracciato stradale ·
    • segnaletica stradale ·
      i cartelloni, i totem, le strutture a carattere pubblicitario e la segnaletica non finalizzata a garantire la sicurezza stradale, devono essere ubicati al di fuori dei tratti viari con visuali panoramiche e devono trovare collocazione preferenziale lungo tratti viari con visuali coperte da scarpate o da altri ostacoli visivi permanenti, purché collocati non in prossimità di beni architettonici tutelati; essi devono comunque armonizzarsi, per dimensioni e materiali, con il contesto paesaggistico di riferimento;
    • guardrail e barriere fonoassorbenti ·
      l'installazione di guardrail e barriere fonoassorbenti, ove necessari a garantire la sicurezza stradale e la protezione dall'inquinamento acustico e qualora sia dimostrata l'impossibilità di adottare soluzioni di minore impatto paesaggistico (in particolare, nel secondo caso, attraverso l'utilizzo di elementi vegetazionali), dovranno essere oggetto di uno studio specifico, da concordare con la Soprintendenza.

Art. 48 Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

1. Nel caso di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 ml. ciascuna si devono osservare le discipline di cui all'art. 8 dell'Allegato 8B del PIT-PPR.

2. Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica, non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali, non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili, e non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi.

3. Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici.

4. Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale, non riducano le superfici permeabili, siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo, non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti edificati continui.

5. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica e il minor impatto visivo possibile.

6. L'installazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

7. Non è ammesso l'inserimento di manufatti, ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale, che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

8. Fuori dal territorio urbanizzato non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici di carattere permanente, ad eccezione degli annessi rurali.

9. Fuori dal territorio urbanizzato i depositi a cielo aperto sono ammessi solo se riconducibili ad attività di cantiere.

Art. 49 Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia

1. Nel caso di territori contermini ai laghi iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 ml. ciascuna si devono osservare le discipline di cui all'art. 7 dell'Allegato 8B del PIT-PPR.

2. Gli interventi di trasformazione, fatti salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale, si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l'uso di materiali e tecnologie con esso compatibili, non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo, non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non riducano l'accessibilità alle rive dei laghi.

3. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.

4. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

5. Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

6. Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico. All'interno di tali formazioni non sono ammessi nuovi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione.

7. Fuori dal territorio urbanizzato i depositi a cielo aperto sono ammessi solo se riconducibili ad attività di cantiere.

8. Le presenti Norme si applicano anche alle aree perilacuali del laghetto in località C. Borghetta, che presentano valore naturalistico alto e molto alto, così come individuate negli elaborati del Piano Strutturale.

Art. 50 Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e sottoposti a vincolo di rimboschimento

1. Nel caso di territori coperti da foreste e da boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e sottoposti a vincolo di rimboschimento si devono osservare le discipline di cui all'art. 12 dell'Allegato 8B del PIT-PPR.

2. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e alle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio) e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici e garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

Sono fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi.

3. Non è ammesso l'inserimento di manufatti, ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale, che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 80 della L.R. 65/2014, dalla L.R. 39/2000 e dal Regolamento attuativo D.P.G.R. 48/R/2003 e dalla L.R. 30/2015, le tecniche selvicolturali devono essere volte al contenimento delle specie alloctone e aliene più invasive (ailanto, robinia, ecc.), contrastandone la diffusione soprattutto nelle aree di maggiore interesse naturalistico, nonché al recupero e alla creazione di sistemazioni idraulico-forestali (terrazzamenti, ciglionamenti, lunette, fossi, scoline, acquidocci, ecc.), che favoriscano la raccolta e l'allontanamento delle acque di pioggia limitando il ruscellamento superficiale. Ovunque possibile è auspicabile il recupero dei castagneti e la lo loro evoluzione verso l'alto fusto.

Art. 51 Zone di interesse archeologico

1. Nel caso di zone di interesse archeologico si devono osservare discipline di cui all'art. 15 dell'Allegato 8B del PIT-PPR.

2. Le zone di interesse archeologico presenti nel territorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno sono costituite da beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e corrispondono all'area posta in località Scampata nella quale è posta la tomba a camera di epoca etrusca (S_FI0003).

3. Fermo restando quanto disposto dalla Parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., in tali zone non sono ammessi interventi di trasformazione territoriale, compresi quelli urbanistici e edilizi, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.

Eventuali attrezzature, impianti e strutture necessari alla fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi ed assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.

Gli interventi devono in ogni caso essere preventivamente approvati ed autorizzati dal competente organo ministeriale.

La zona di interesse archeologico è inoltre compresa in una più ampia zona di tipo 3, classificata di rischio archeologico alto, per la quale vale quanto stabilito all'art. 52.

Capo VI Rischio archeologico

Art. 52 Classi di rischio archeologico

1. Con riferimento alla Carta del potenziale archeologico e allo Schedario delle evidenze archeologiche del Piano Strutturale, che individua e articola i ritrovamenti archeologici editi e le informazioni ancora inedite o parzialmente edite secondo la consistenza del rinvenimento, il grado di conoscenza e l'affidabilità sia della fonte sia del posizionamento, il Piano Operativo suddivide il territorio in base al rischio archeologico nelle seguenti zone, rappresentate nella Carta del rischio archeologico:

  • - zone di tipo 1 (rischio archeologico basso) - rinvenimenti noti da fonti bibliografiche o archivistiche, privi di una collocazione certa, ancorché approssimativa, e dunque non discretizzabili e non associabili a prescrizioni specifiche;
  • - zone di tipo 2 (rischio archeologico medio) - aree individuabili cartograficamente, presso le quali sono documentati rinvenimenti di materiali e/o strutture archeologicamente rilevanti;
  • - zone di tipo 3 (rischio archeologico alto) - aree individuabili cartograficamente, presso le quali risultano posizionabili con precisione strutture e/o stratigrafie in tutto o in parte indagate con metodo archeologico; zone soggette a dichiarazione di interesse particolarmente importante ex artt. 13 e 14 del D.lgs. 42/2004; zone tutelate ope legis ex art. 10, comma 1 del D.lgs. 42/2004.

2. Nelle zone di tipo 2 e di tipo 3 il soggetto richiedente il titolo autorizzativo per lavori comportanti sistemazioni esterne, scavi e movimentazione terra è tenuto a dare comunicazione dei lavori in progetto alla Soprintendenza, inviando uno stralcio progettuale volto a individuare tipologia dei lavori, estensione delle escavazioni e loro profondità.

Valutata la documentazione, la Soprintendenza potrà prescrivere:

  • - per le zone di tipo 2, l'effettuazione di attività di sorveglianza archeologica in corso d'opera a carico del richiedente o in alternativa l'effettuazione di uno o più sopralluoghi ispettivi condotti dal proprio personale tecnico-scientifico;
  • - per le zone di tipo 3, l'effettuazione di saggi preventivi a carico della committenza, finalizzati all'individuazione di ulteriori resti di strutture e/o stratificazioni e allo scopo di definire la non interferenza dei resti antichi con le opere in progetto; resta salvo quanto previsto dalla normativa di settore in caso di beni culturali riconosciuti ope legis (D.lgs. 42/2004, art. 10, comma 1) o sottoposti a dichiarazione di interesse ex artt. 13-14 del citato Decreto.

Tutte le operazioni indicate dovranno essere effettuate da professionisti dotati di adeguata preparazione, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali n. 244/2019 e saranno compiute sotto la costante supervisione della Soprintendenza competente, cui spetta la direzione scientifica degli interventi.

Nel caso in cui la committenza sia pubblica, essa dovrà comunque in ogni caso attenersi a quanto indicato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 25, in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico. In tal senso, la mappatura presente nel piano non costituisce elemento dirimente per l'attivazione delle procedure previste dalla normativa citata, per le quali risulterà comunque necessario inviare alla Soprintendenza apposito stralcio progettuale contenente la relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (D.lgs. 50/2016, art. 25, comma 1).

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