Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 120 Disposizioni comuni per le trasformazioni

1. In sede di elaborazione dei progetti (progetti unitari convenzionati, interventi diretti, piani attuativi, opere pubbliche) qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro cadano in prossimità ma non coincidano con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto o su mappe a scala di maggiore dettaglio, dette linee grafiche di perimetrazione possono essere portate a combaciare con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio; in tali casi la corrispondente rettifica non comporta variante al Piano Operativo.

2. Per l'altezza dei piani si fa riferimento all'altezza virtuale, così come definita dal Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi. Nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti il numero massimo di piani fuori terra si intende relativo al fronte a valle, escludendo un eventuale livello (totalmente o parzialmente fuori terra) di altezza utile non superiore a 2,40 ml. nel quale siano presenti esclusivamente spazi o locali costituenti superficie accessoria (SA) e che risulti completamente interrato sul fronte a monte, fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito per specifici interventi ai successivi Titoli X e XI.

Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali oppure ad attività commerciali all'ingrosso e depositi ad un solo livello è consentita un'Altezza (HMax) massima di 7,50 ml. nel caso in cui il numero di piani massimo sia pari a 2; in caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione oppure per i mezzi impiegati nell'attività e solo per quelle parti dell'edificio che ospitano l'attrezzatura oppure i mezzi impiegati nell'attività, l'Altezza (HMax) massima è elevata a 9 ml., fatto salvo quanto diversamente stabilito per specifici interventi ai successivi Titoli X e XI.

Eventuali piani interrati sono consentiti entro la superficie coperta del nuovo edificio, con la possibilità di estenderli fino a un massimo del 20% della stessa.

3. Le quantità richieste per opere ed attrezzature da realizzare e/o cedere al Comune nel caso dei parcheggi pubblici sono indicate con il numero minimo di posti auto, calcolato con un parametro di 25 mq. a stallo, comprensivo anche degli spazi di manovra.

4. Fino all'attuazione degli Interventi Diretti (ID), degli Interventi soggetti a Convenzione (IC) e dei Piani Attuativi (PA) previsti dal Piano Operativo su edifici e spazi aperti è consentito solo quanto ammesso dalla disciplina di intervento di tipo 2 (t2); inoltre non sono ammessi il cambio di destinazione d'uso e la suddivisione delle unità immobiliari.

5. Ad avvenuta realizzazione e ultimazione di tutte le opere e degli interventi previsti dal Piano Operativo agli edifici ed alle aree di pertinenza si attribuisce la disciplina di intervento t4, fatto salvo quanto eventualmente disciplinato per edifici di particolare pregio. Non è ammesso il frazionamento delle unità immobiliari realizzate attraverso gli interventi previsti dal presente Piano Operativo.

6. Per le strutture ricettive il numero di posti letto indicato è calcolato in base al parametro convenzionale di 30 mq. di Superficie Edificabile per singolo posto letto definito dal Piano Strutturale. Il numero effettivo di posti letto in fase di definizione del progetto potrà differire dal numero convenzionale fermo restando il rispetto del dimensionamento stabilito per l'intervento.