Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 112 Piscine pertinenziali, campi da tennis e simili

1. Nel territorio rurale la progettazione delle piscine, dei campi da tennis e attrezzature sportive simili a carattere pertinenziale, ferme restando le esclusioni di cui alle presenti Norme, dovrà garantire l'inserimento adeguato nel paesaggio, con le minori alterazioni possibili dei caratteri dell'insediamento e del contesto rurale, rispettando l'orografia e la morfologia del terreno, il reticolo idrografico superficiale, i tracciati viari ed i sentieri storici ed i segni della tessitura agraria nonché le alberature d'alto fusto di pregio.

La valutazione della loro compatibilità dovrà essere resa possibile attraverso la presentazione di una documentazione grafica e fotografica adeguata, tesa ad illustrare l'inserimento dei manufatti nel contesto paesaggistico-territoriale; dovranno essere puntualmente descritte le trasformazioni previste e le azioni per favorire l'attenuazione della loro presenza nel paesaggio, oltre ad una precisa e dettagliata descrizione di tutti i materiali costruttivi e degli assetti vegetazionali esistenti e che si intendono realizzare (muri di contenimento, ciglionamenti, allineamenti, filari, alberature, siepi, ecc.).

2. Per le piscine valgono le seguenti disposizioni:

  • - è consentita la realizzazione di piscine pertinenziali se completamente interrate ed ove per l'approvvigionamento sia dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015;
  • - per gli edifici e i complessi con disciplina di intervento di tipo 1, 2, 3 e 4 (t1, t2, t3 e t4) non è ammessa la realizzazione di più di una piscina per ogni edificio o complesso edilizio a carattere unitario, indipendentemente dalla pluralità degli usi ospitati nell'edificio o complesso edilizio o delle unità immobiliari in essi esistenti o derivanti da eventuale frazionamento; il richiedente dovrà pertanto allegare al progetto una liberatoria degli eventuali altri proprietari in cui, assentendo alla realizzazione della piscina, essi rinunciano contestualmente a realizzarne altre all'interno della pertinenza dello stesso edificio o complesso edilizio a carattere unitario; nel caso alla data di adozione del Piano Operativo siano già presenti una o più piscine, non è consentita la realizzazione di ulteriori piscine;
  • - la piscina dovrà essere localizzata in chiaro rapporto con l'immobile di cui costituisce pertinenza e comunque a distanza non superiore a 50 ml., mentre solo nel caso in cui si dimostri il miglioramento del suo inserimento ambientale e paesaggistico, potrà essere ammessa una distanza maggiore ma comunque non superiore a 75 ml.;
  • - la vasca della piscina potrà avere dimensioni d'ingombro massime pari a 120 mq.;
    se a servizio di strutture turistico ricettive (alberghi o residenza turistico-alberghiere) con oltre 40 posti letto è ammessa una superficie massima della vasca di 180 mq.; le strutture con destinazione d'uso turistico ricettiva alberghiera e le strutture agrituristiche potranno altresì prevedere anche una piscina in aggiunta, con superficie massima di 20 mq.;
  • - la forma della piscina dovrà essere in armonia con il contesto; la forma dell'invaso dovrà essere preferibilmente rettangolare, mentre altre forme sono consentite allo scopo esclusivo di meglio adeguarsi alle caratteristiche del sito per minimizzare i movimenti di terra;
  • - il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto e scelto nelle tonalità neutre congrue all'ambiente, nei colori della sabbia o nelle tonalità del verde, dal grigio verde al verde bottiglia, escludendo comunque il colore azzurro;
  • - per le piscine a servizio delle residenze eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1,20 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità massima di 2 ml.; nel caso di piscine a servizio di strutture agrituristiche o turistico-ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi;
  • - il vano tecnico, se di nuova realizzazione, dovrà essere prevalentemente interrato; è comunque esclusa la possibilità di realizzazione di accessi mediante percorsi in trincea;
  • - non è consentita la recinzione degli impianti fatto salvo il rispetto della normativa vigente nel caso di piscine a servizio di strutture agrituristiche o turistico-ricettive.

In alternativa è consentita la realizzazione di bio-piscine nella dimensione d'ingombro massima per la vasca di 60 mq., purché siano adattate alla morfologia del terreno e sia garantita la massima integrazione con il paesaggio del luogo nel quale sono inserite. Con bio-piscina o piscina naturale si intende un involucro contenente acqua, trattenuta da una o più membrane isolanti, nel quale non sono utilizzati prodotti chimici o disinfettanti per sterilizzare l'acqua, quindi la pulizia dell'acqua è realizzata semplicemente con il movimento dell'acqua attraverso filtri biologici e piante fitodepuranti. Anche nel caso di realizzazione di una bio-piscina non è ammessa la realizzazione di più di una piscina per ogni edificio o complesso edilizio a carattere unitario, indipendentemente dalla pluralità degli usi ospitati nell'edificio o complesso edilizio o delle unità immobiliari in essi esistenti o derivanti da eventuale frazionamento; il richiedente dovrà pertanto allegare al progetto una liberatoria degli eventuali altri proprietari in cui, assentendo alla realizzazione della bio-piscina, essi rinunciano contestualmente a realizzarne altre (piscine di tipo tradizionale o bio-piscine) all'interno della pertinenza dello stesso edificio o complesso edilizio a carattere unitario; nel caso alla data di adozione del Piano Operativo siano già presenti una o più piscine, non è consentita la realizzazione di ulteriori piscine, siano esse di tipo tradizionale o bio-piscine.

3. Per campi da tennis e simili valgono le seguenti disposizioni:

  • - devono essere evitate opere di rimodellamento del suolo (scavi e rinterri) che comportino una alterazione significativa della situazione preesistente;
  • - deve essere dimostrato un approvvigionamento sufficiente e continuo dell'acqua per le innaffiature ed altre necessità, senza carico per l'acquedotto pubblico;
  • - i campi da gioco devono essere realizzati preferibilmente in terra rossa o prato; nel caso di realizzazione in materiale sintetico saranno privilegiati sottofondi non permanenti e finiture di colore verde;
  • - non è consentita la copertura dei campi da gioco, salvo il caso di installazione di coperture stagionali.