Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 111 Locali pertinenziali interrati e seminterrati

1. La realizzazione di nuove cantine (ad eccezione di quelli a servizio delle attività produttive agricole), ove ammessa dal tipo di disciplina di intervento, nel territorio rurale è consentita con accesso interno; l'accesso esterno è consentito solo nel caso in cui ciò non comporti la modifica del profilo originario del suolo o la realizzazione di rampe, ovvero in presenza di terrapieni, salti di quota e dislivelli esistenti, comportanti solo minime alterazioni della morfologia dei luoghi.

2. Nel territorio rurale la realizzazione di locali interrati da adibire ad autorimessa è consentita per gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Piano Operativo nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - assenza di soluzioni alternative che prevedano l'utilizzo di spazi esistenti;
  • - presenza di dislivello dei vari punti della quota originaria dello stato dei luoghi tale che il percorso di accesso all'autorimessa non necessiti di movimenti di terra significativi, né tantomeno di realizzazione di rampe, salvo eventuali brevi tratti di raccordo senza impatti rilevanti sulla conformazione esistente del suolo;
  • - rapporto massimo di 1 mq./3 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE); la superficie si intende riferita alla relativa Superficie accessoria (SA) misurata al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio e comprensiva degli spazi di manovra;
    nella verifica del rapporto massimo dovranno essere computate eventuali autorimesse esistenti;
  • - altezza utile (HU) non superiore a 2,40 ml.;
  • - vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento.

Per gli edifici con disciplina di intervento t1 tutelati ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004 sarà comunque necessario il parere della Soprintendenza, mentre per gli edifici o le porzioni di edifici ai quali si applica disciplina di intervento t2 l'autorimessa potrà essere realizzata solo all'esterno del resede storico riconosciuto.

3. La realizzazione di eventuali volumi tecnici interrati non può comportare in nessun caso la realizzazione di rampe di accesso o l'alterazione della morfologia e del profilo dei terreni.

4. Eventuali interventi volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati dovranno in ogni caso essere realizzati evitando sbancamenti di terreno tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio, pur in assenza di un innalzamento della quota assoluta.