Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 109 Usi compatibili degli edifici esistenti

1. Per gli edifici esistenti nel territorio rurale del Comune di Figline e Incisa Valdarno, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 65/2014 in merito alle limitazioni al mutamento della destinazione agricola e gli obblighi sottoscritti e fatte salve le destinazioni d'uso specificamente individuate nelle Tavole di progetto del P.O. e le ulteriori prescrizioni riferite ai singoli ambiti, valgono le seguenti prescrizioni:

  1. a) per gli edifici a destinazione d'uso agricola, gli usi consentiti sono quelli di abitazioni rurali, annessi e depositi di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole ed agriturismo, nei limiti delle discipline d'intervento del precedente art. 106, da osservarsi anche nell'ambito dei P.A.P.M.A.A.;
    per le abitazioni rurali è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza civile e sono inoltre ammesse le attrezzature di servizio pubbliche, le attività direzionali e di servizio, le attività artigianali ed in particolare l'artigianato di servizio e l'artigianato di produzione di beni artistici;
  2. b) per gli alloggi di tipo agrituristico, laddove scaduti i termini del vincolo alla destinazione d'uso, sono ammessi i seguenti usi:
    • - se gli edifici presentano caratteri di interesse storico architettonico o documentale (discipline di intervento t1, t2 e t3), è possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza civile, alle condizioni dettate dalle presenti Norme al successivo art. 110; sono inoltre ammesse le altre attività di servizio, di cui alla precedente lettera a) e i laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri);
    • - se gli edifici sono recenti e privi di interesse storico architettonico o documentale o tipologico (discipline di intervento t4 e t5), sono ammesse le attività di servizio, quali quelle di strutture associative nei settori socio-sanitario e culturale, i laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri) e gli altri usi di cui alla successiva lettera d) e le attività direzionali e di servizio quali le strutture di assistenza sociale e sanitaria, i centri per la cura e la riabilitazione, le case di riposo e le residenze protette e i centri per la formazione aziendale e i centri di informazione e formazione culturale e/o ambientale;
  3. c) per gli edifici strumentali agricoli o attualmente con altre destinazioni con discipline di intervento t1, t2 o t3, per il particolare pregio o rappresentatività dell'edificio, sono ammesse le destinazioni d'uso di residenza civile e le altre destinazioni di cui al precedente punto a);
  4. d) per gli edifici strumentali agricoli con discipline di intervento t4 o t5 è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ad attrezzature di servizio pubbliche, attività direzionali e di servizio, laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri), oltre alle attività di servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali, attività di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento;
  5. e) per i complessi storici di grandi dimensioni (SE complessivamente non inferiore a 3.000 mq.) nel territorio rurale (con discipline di intervento di tipo t1, t2 o t3), al fine di mantenere l'unitarietà degli spazi e per i valori che rappresentano, sono consentite, tramite la redazione di un piano attuativo, le destinazioni d'uso per attività turistico-ricettive e per attività direzionali e di servizio, quali le strutture di servizi di assistenza sociale e sanitaria, i centri per la cura e la riabilitazione, le case di riposo e le residenze protette e i centri per la formazione aziendale e i centri di informazione e formazione culturale e/o ambientale;
  6. f) per gli edifici a destinazione d'uso prevalentemente residenziale, oltre alla residenza e alle strutture turistiche extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, sono ammesse anche le attrezzature di servizio pubbliche e le attività direzionali e di servizio;
  7. g) per gli edifici destinati ad attività turistico-ricettive è consentito il mutamento di destinazione d'uso, previa approvazione di specifico Piano di Recupero, per le attività direzionali e di servizio quali le strutture di assistenza sociale e sanitaria, i centri per la cura e la riabilitazione, le case di riposo e le residenze protette e i centri per la formazione aziendale e i centri di informazione e formazione culturale e/o ambientale;
  8. h) per gli altri edifici sono ammesse attività compatibili con il contesto rurale ovvero attività direzionali e di servizio (quali servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali, magazzini e depositi, attività di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento); è possibile anche il riutilizzo a fini agricoli, ai sensi e nei modi di cui all'art. 75 della L.R. 65/2014.

Il riutilizzo a fini residenziali con interventi comunque non eccedenti la disciplina di intervento t4 potrà essere ammesso anche nel caso di fabbricati con discipline di intervento t4 o t5 esclusivamente se appartenenti a contesti edificati già caratterizzati dalla prevalenza della destinazione residenziale nel rispetto delle seguenti condizioni, in aggiunta a quanto previsto all'art. 110, e fermo restando quanto stabilito al successivo comma 3:

  • - nel contesto di intervento deve essere presente almeno un edificio principale per il quale la destinazione residenziale non sia esito di mutamento di destinazione di un annesso rurale ma sia in tutto o in parte la destinazione originaria come abitazione rurale o civile; l'edificio oggetto di cambio d'uso deve essere posizionato in un intorno di massimo 30 ml. dall'edificio principale con destinazione residenziale;
  • - il volume totale fuori terra e/o seminterrato dell'edificio oggetto di cambio d'uso non deve essere superiore a 600 mc.;
  • - per ciascun edificio il numero di alloggi derivanti dall'intervento di cambio d'uso non deve essere superiore a due;
  • - l'intervento non può comportare la riduzione delle superfici accessorie di pertinenza delle abitazioni esistenti;
  • - l'intervento non può comportare la realizzazione di nuove infrastrutture (viabilità e/o reti infrastrutturali) o il frazionamento del resede;

nel caso di fabbricati con destinazione artigianale è ammessa la demolizione con ricostruzione dell'intero edificio nella stessa collocazione, senza incremento di volume e senza aumento del numero di piani esistente, con le modifiche alla sagoma necessarie per il raggiungimento dei requisiti minimi di altezza dei vani abitabili richiesti dalle norme igienico-sanitarie e/o per la realizzazione di tipologie di coperture più coerenti al contesto.

2. Nel caso di interventi di recupero per attività turistico-ricettive sono compatibili anche:

  • - gli usi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente nei locali posti al piano terreno ed in ambiti facilmente accessibili da strade pubbliche;
  • - gli usi per le attività sportive e ricreative, purché sia assicurata l'unitarietà gestionale e strutturale tra queste e le strutture ricettive.

3. I manufatti pertinenziali devono rimanere funzionalmente connessi all'edificio principale.

Il mutamento della destinazione d'uso di manufatti minori e fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, manufatti parzialmente chiusi, serre, strutture di ricovero per animali...), anche se condonati, così come manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati, è ammesso nel caso in cui tali manufatti siano utilizzati come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione o di altre destinazioni d'uso degli edifici principali e/o a supporto degli spazi di pertinenza.