Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 107 Disposizioni per gli interventi riguardanti i caratteri degli edifici

1. Per gli edifici di origine rurale e di antica formazione esistenti dovranno essere mantenuti e/o ripristinati i caratteri rurali, non ammettendo elementi costruttivi, di arredo o decoro riconducibili a contesti urbani o comunque estranei, anche nelle strutture e negli spazi di pertinenza, così come indicato al successivo art. 113.

2. Negli interventi di recupero si dovranno eliminare le forme di degrado tipologico esistenti e gli eventuali manufatti incongrui e risanare le forme di alterazione e di inquinamento ambientale presenti. Inoltre devono essere conservati e recuperati gli elementi architettonici qualificanti degli edifici e degli spazi aperti e il loro uso, le pavimentazioni, i materiali, i manufatti e le tecnologie più tipiche.

3. Negli interventi edilizi relativi a edifici di matrice storica si dovrà comunque prevedere il riutilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali; non sono ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali ed elementi:

  • - architravi o archi in cemento a vista nelle aperture;
  • - parapetti in cemento armato a vista;
  • - intonaci in malta di cemento;
  • - persiane in alluminio anodizzato verniciato;
  • - avvolgibili e rotolanti;
  • - canne fumarie in cemento a vista o materiale analogo.