Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 106 Interventi sugli edifici esistenti

1. Il Piano Operativo, valutando le specifiche caratteristiche e lo stato di conservazione, classifica gli edifici ed i complessi edilizi esistenti nel territorio rurale ed individua le destinazioni d'uso compatibili. Ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente, quale che sia la destinazione d'uso in atto o prevista, ad eccezione di quanto specificato al successivo comma 2 per le aziende agricole, deve sempre osservare i limiti stabiliti dal tipo di disciplina di intervento indicato dalle Tavole di progetto del P.O. o, per edifici, complessi e manufatti non di particolare valore, per i quali le Tavole di progetto del P.O. non riportano una specifica sigla riferita alla disciplina di intervento - compresi quelli legittimi esistenti non cartografati -, i limiti previsti dal tipo di disciplina di intervento t5.

2. Nel caso di edifici aziendali a destinazione d'uso agricola ai quali il P.O. attribuisce la disciplina di intervento t4 o t5, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 commi 1bis e 2 della L.R. 65/2014 e s.m.i., che devono essere considerati alternativi a quelli previsti dalle presenti Norme, ovvero:

  1. a) ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 mc. per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo del 10% del volume esistente e comunque non oltre i 300 mc. per gli annessi agricoli;
  2. b) trasferimenti di volumetrie che non eccedono per ogni singolo edificio aziendale il 20% del volume legittimamente esistente; i volumi trasferiti non si cumulano tra di loro e non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al precedente punto a).

Nel caso di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia si applicano integralmente i criteri insediativi per i nuovi edifici e manufatti rurali riportati all'art. 96 delle presenti Norme.

Qualora ne sia inequivocabilmente dimostrata l'indispensabilità alla funzionalità aziendale e l'impossibilità di una diversa localizzazione, gli ampliamenti di cui alla lettera a) sono ammessi anche nel caso di annessi agricoli con disciplina di intervento t3.