Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 101 Ulteriori manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A.

1. Alle aziende agricole, a condizione che non esistano già annessi utilizzabili allo stesso scopo e che eventuali manufatti incongrui esistenti vengano rimossi, è consentita la realizzazione di manufatti, non soggetti alla presentazione di programma aziendale, che non possono mutare la destinazione d'uso agricola e che non entrano nel computo del patrimonio edilizio esistente dell'azienda.

Tali manufatti, strettamente necessari alla conduzione dei fondi, sono distinti in base alla durata e alla necessità di trasformazioni permanenti come segue:

  • - manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni (art. 70 c. 1 L.R. 65/2015);
  • - manufatti aziendali temporanei con le caratteristiche di cui al punto precedente realizzati per un periodo superiore a due anni (art. 70 c. 3 lettera a) L.R. 65/2015);
  • - manufatti aziendali non temporanei, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo (art. 70 c. 3 lettera b) L.R. 65/2015).

2. I manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni sono semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie e hanno spiccate caratteristiche di temporaneità.

L'installazione di tali manufatti non è consentita negli ambiti R1.4 e R2.7.

3. I manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo superiore a due anni hanno le medesime caratteristiche costruttive di quelli descritti al comma precedente ma possono essere mantenuti per la durata dell'attività e delle esigenze aziendali.

L'installazione di tali manufatti non è consentita negli ambiti R1.3, R1.4, R1.5, R2.7 e R3.3.

Negli atti del procedimento abilitativo inviati al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato che giustifichi le dimensioni del manufatto e una analisi che giustifichi la scelta localizzativa dal punto di vista paesaggistico e le eventuali opere di mitigazione proposte.

4. I manufatti aziendali non temporanei, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo possono essere mantenuti per tutta a durata dell'attività e delle esigenze dell'azienda agricola.

L'installazione di tali manufatti non è consentita negli ambiti R1.3, R1.4, R1.5, R2.3, R2.4, R2.7 e R3.3.

Ai fini della tutela paesaggistica valgono le seguenti disposizioni:

  • - i manufatti per il rimessaggio dovranno essere concepiti per un'adeguata reversibilità, con particolare attenzione per l'efficacia del ciclo produttivo, così da facilitare lo smontaggio, il recupero e il riciclaggio delle diverse parti, privilegiando l'impiego del legno - ove compatibile con la funzionalità del manufatto - ed ispirandosi al manuale ARSIA "Costruire in legno - progetti tipo di fabbricati e annessi agricoli";
  • - non è consentita con tale modalità la realizzazione di strutture a tunnel ancorate ad elementi prefabbricati o altro materiale pesante;
  • - i manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui non potranno avere Superficie Coperta superiore a 80 mq.

Negli atti del procedimento abilitativo inviati al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato nelle materie agricole che motivi le dimensioni del manufatto, una analisi paesaggistica che giustifichi la scelta localizzativa e l'introduzione di interventi di miglioramento e mitigazione ambientale.

5. Per le fattispecie di cui al precedente comma 3 di norma è consentita la realizzazione di un solo manufatto per ogni azienda agricola. L'articolazione in più manufatti deve rispondere a specifiche esigenze funzionali e di inserimento nel contesto da esplicitare nella relazione tecnica.

6. Nella realizzazione dei manufatti di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con il carattere temporaneo degli stessi, preferibilmente il legno. Eventuali scelte di tipologie e/o materiali diversi, comprese le strutture a tunnel, dovranno essere opportunamente motivate e dettate da esclusive esigenze tecniche delle attività produttive agricole evidenziate nella relazione di progetto.

Per la collocazione dei manufatti resta valido quanto stabilito all'art. 96 delle presenti Norme.