Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo
Art. 93 Ambiti di pertinenza dei centri storici, dei nuclei storici e dei beni culturali
1. Gli ambiti di pertinenza dei centri storici, dei nuclei storici e dei beni culturali, riportati nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:10.000, corrispondono alle aree riconosciute dal Piano Strutturale per i loro caratteri di rilevanza paesaggistica.
2. In tali ambiti, al fine di impedire interferenze di carattere visivo, non sono ammessi:
- - gli interventi di nuova edificazione, ancorché finalizzati alle attività agricole, compresi i manufatti aziendali che non necessitano di P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 100 delle presenti Norme;
- - la realizzazione di manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 101 delle presenti Norme, qualora non esistano alternative localizzative;
- - l'installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e manufatti per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie;
- - nuovi impianti tecnologici, compresi quelli a rete fuori terra;
- - la realizzazione di piscine pertinenziali, campi da tennis e simili;
- - la realizzazione di locali interrati da adibire ad autorimessa così come disciplinati al comma 2 dell'art. 111 delle presenti norme; è consentita, se compatibile con la disciplina di intervento attribuita, la realizzazione di cantine.
3. Dovranno essere salvaguardati gli scorci panoramici che, dalle strade e dagli spazi pubblici, investono centri storici, nuclei storici e beni culturali e le visuali panoramiche che ne consentono visioni di insieme; di tali salvaguardie dovrà essere dato conto attraverso idonee sezioni ambientali da allegare alla documentazione di progetto.
4. Dovranno essere conservate e se possibile recuperate la viabilità minore e le sistemazioni idrauliche di impianto storico e le sistemazioni agrarie tradizionali; sono comunque ammesse le modifiche alla viabilità minore di matrice storica indicate all'art. 89.