Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 92 Aree di protezione storico ambientale

1. Le aree di protezione paesistica, individuate in base alle perimetrazioni del PTC di Firenze, sono le parti di territorio comunale per le quali si intende salvaguardare un equilibrato rapporto tra insediamento e campagna circostante, nonché assetti ambientali di particolare bellezza. Tali aree, pur differenziandosi dagli ambiti di pertinenza di cui all'art. 66 della L.R. 65/2014, recepiti dal successivo art. 110, sono anche funzionali alla salvaguardia della matrice storica del tessuto insediativo.

2. Nelle aree di protezione paesistica, individuate nelle tavole del P.O. con una specifica campitura, sono ammessi, sulla base di uno studio di inserimento, unicamente interventi che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche storico-ambientali degli insediamenti e del loro intorno e la loro fruizione, salvaguardando adeguatamente i coni visivi.

3. In tali aree, fermo restando il rispetto delle discipline del P.O., non sono ammessi:

  • - gli interventi di nuova edificazione; l'eventuale realizzazione di nuovi edifici agricoli tramite P.A.P.M.A.A. è subordinata alla dimostrazione che non esistono alternative localizzative e che l'intervento si svolga in coerenza con i caratteri paesistici del contesto;
  • - la realizzazione di annessi non collegabili alle superfici fondiarie che non necessitano di P.A.P.M.A.A.;
  • - la realizzazione di manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 101 delle presenti Norme, qualora esistano alternative localizzative;
  • - l'installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e manufatti per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie;
  • - gli interventi comportanti l'ampliamento di edifici esistenti per una percentuale superiore al 10% del volume totale fuori terra esistente;
  • - la realizzazione di piscine pertinenziali, campi da tennis e simili;
  • - la realizzazione di locali interrati da adibire ad autorimessa così come disciplinati al comma 2 dell'art. 111 delle presenti norme; è consentita, se compatibile con la disciplina di intervento attribuita, la realizzazione di cantine.