Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 77 Regole e criteri per gli impianti di distribuzione carburanti

1. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita lungo i tracciati appartenenti alla viabilità principale (M1, M3, M4 - ad eccezione degli ambiti M3.1 e M4.1) nei tratti extraurbani - con esclusione degli ambiti R1.4, R2.3, R2.4, R2.7 e nell'intero ambito di paesaggio R3, delle aree di protezione storico ambientale, degli ambiti di pertinenza dei centri storici, dei nuclei storici e dei beni culturali, degli insediamenti accentrati e dei complessi di matrice antica - e nelle aree urbane limitatamente agli ambiti U1.6, U1.7 e U2.3, nel rispetto di quanto prescritto dalle normative di settore vigenti.

L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti lungo i tracciati sopra citati nel territorio rurale è subordinata al parere favorevole della Conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014.

2. Fermo restando il rispetto delle vigenti normative specifiche, nei nuovi impianti di distribuzione o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti, per i locali a servizio del mezzo, destinati ad attività commerciali o a servizio della persona è ammessa un'Altezza massima (Hmax) di 4,50 ml.; l'altezza delle tettoie di copertura delle aree di rifornimento, misurata all'estradosso, non deve superare 7 ml.; tali altezze massime dovranno essere rispettate anche per gli impianti tecnologici, salvo dimostrata impossibilità tecnica. L'Indice di Copertura dovrà essere inferiore al 20% e la Superficie Coperta complessiva non potrà in ogni caso superare 400 mq.

3. Nei nuovi impianti di distribuzione o di modifiche a quelli esistenti dovranno essere previsti appositi spazi per la ricarica dei veicoli elettrici nella misura minima di due postazioni per ciascun impianto.

4. Gli impianti dovranno essere dotati di almeno due posti auto per la sosta di relazione; in caso di attività commerciali dovranno essere previsti in aggiunta parcheggi per la sosta di relazione nella misura stabilita per le attività commerciali.

5. Dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.