Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 73 Autostrada (M1)

1. Appartiene all'ambito M1 il tracciato dell'Autostrada A1, che ha il ruolo gerarchicamente più importante, di livello nazionale.

2. Non sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile.

3. Al fine della mitigazione dell'effetto barriera e di frammentazione ecologica generati dal tracciato autostradale, nei tratti con ostacoli o barriere visive permanenti devono essere previste fasce alberate longitudinali e trasversali raccordate alle coperture boschive esistenti; tali interventi devono essere accompagnati, ovunque si prevedano sottopassi, da specifiche soluzioni atte ad agevolare il transito della fauna minore.

4. Nelle Tavole di progetto del P.O. è indicata la fascia di salvaguardia riferita al progetto di potenziamento della A1 con la realizzazione della terza corsia.

All'interno di tale fascia non sono ammessi:

  • - gli interventi di nuova edificazione, ancorché finalizzati alle attività agricole, compresi i manufatti aziendali che non necessitano di P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 101 delle presenti Norme e comprese le piscine pertinenziali;
  • - la demolizione e ricostruzione con una diversa collocazione degli edifici e la sostituzione edilizia;
  • - gli interventi comportanti l'ampliamento di edifici esistenti;
  • - gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione di volumi aggiuntivi o la diversa collocazione di volumi esistenti.

È comunque consentita la ricostruzione degli edifici demoliti o fortemente danneggiati a seguito dei lavori di ampliamento della piattaforma autostradale, anche con delocalizzazione delle volumetrie ove la ricostruzione fosse inibita da norme sovraordinate.

Nel caso di edifici con disciplina di intervento di tipo 3 (t3) ricadenti all'interno della fascia di rispetto autostradale è consentita, qualora resa indispensabile per motivi statici adeguatamente documentati, la demolizione con fedele ricostruzione traslata dell'intero edificio - con medesima sagoma, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica - in una collocazione diversa purché alla minima distanza dalla posizione originaria utile a risultare esterna alla citata fascia di rispetto.