Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 55 Tessuti di antico impianto dei centri principali (U1.1)

1. L'ambito U1.1 comprende il territorio urbano di impianto storico corrispondente ai centri antichi di Figline e di Incisa, a carattere residenziale misto ad altre funzioni terziarie e di servizio legate al ruolo di centralità urbana.

Caratterizzano tale ambito edifici e complessi edilizi di antica formazione classificati di rilevante valore architettonico e storico-documentale, tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie, riconosciuti di valore storico-documentale, perciò il P.O. attribuisce all'ambito prevalentemente discipline di intervento di tipo t2 e t3.

2. All'interno dell'ambito U1.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o di produzione di beni artistici
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia Ce come definita all'art. 12 delle presenti Norme
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

3. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 45 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Esclusivamente nel caso di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 è ammessa la realizzazione tramite frazionamento di un unico alloggio aggiuntivo di Superficie utile inferiore alla Su minima sopra definita purché la riduzione non superi il 5%.

Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale.

Nel caso di cambio d'uso a residenza di unità immobiliari al piano terra dovrà essere contestualmente prevista l'eliminazione di infissi incongrui nelle facciate prospettanti aree pubbliche, strade o piazze.

4. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 28 nei casi previsti al comma 4 dello stesso articolo.

Per gli esercizi di vicinato non è richiesta la verifica delle superfici destinate alla sosta di relazione.