Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 54 Interventi, sistemazioni ed attrezzature degli spazi pertinenziali degli edifici nelle aree urbane

1. Gli interventi di sistemazione ed attrezzatura degli spazi esterni pertinenziali devono essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale, articolato negli ambiti di paesaggio.

2. La progettazione delle sistemazioni esterne dovrà prevedere uno studio del contesto ecosistemico, pedoclimatico e paesaggistico dell'area finalizzato, in particolare per il verde verticale, alla scelta delle specie e alla composizione di formazioni vegetali miste arboree ed arbustive compatibili, valorizzando eventuali preesistenze di pregio e sostituendo impianti decontestualizzati.

Nella sistemazione degli spazi pertinenziali nei contesti urbani di margine è opportuno mantenere o ripristinare la connessione con la rete ecologica privilegiando l'impianto e la realizzazione di formazioni lineari, siepi e filari di specie arboree ed arbustive autoctone ed in particolare:

  • - per l'ambito di paesaggio di fondovalle (U1) specie igrofile tipiche delle zone ripariali e di fondovalle caratterizzate da terreni freschi e falda idrica superficiale;
  • - per gli ambiti di paesaggio di bassa e media collina (U2) e di alta collina (U3) formazioni di latifoglie da termofile a mesofile secondo le caratteristiche del contesto di riferimento.

Nelle sostituzioni e nei reimpianti dovrà essere evitato l'inserimento di specie arboree alloctone a sviluppo invasivo, quali la robinia (Robinia pseudacacia), l'ailanto (Ailanthus altissima) e altre specie aliene, anche in considerazione dei rischi per la biodiversità connessi alla loro diffusione; dove presenti tali specie dovranno preferibilmente essere eliminate. La propagazione delle specie invasive dovrà essere evitata anche attraverso adeguate misure precauzionali da adottare negli scavi e nei movimenti di terra per garantirne il contenimento, da definire in sede di Regolamento Edilizio o altro regolamento comunale.

3. Gli interventi sugli spazi aperti di edifici e complessi di matrice storica, in particolare negli ambiti U1.1, U1.2, U2.1 e U3.1 e di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 o t2, devono garantire la conservazione e l'eventuale ripristino di detti spazi e dei singoli elementi costitutivi originari, con particolare riguardo ad elementi quali pavimentazioni, pozzi, cancellate, recinzioni, filari, edicole, fontane, panchine in muratura, roste, lapidi, stemmi, filari, opere murarie, siepi ed altre singolarità vegetali. Il rifacimento e la manutenzione degli stessi devono prevedere l'impiego di materiali e tecnologie per quanto possibile simili a quelli originari.

4. È ammessa la realizzazione di nuove autorimesse nel lotto di pertinenza di edifici residenziali nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - dimensioni non eccedenti le dotazioni minime per la sosta stanziale di cui al precedente art. 28, computando anche eventuali autorimesse pertinenziali esistenti, e caratteristiche tali da risultare superfici accessorie comunque escluse dal computo della Superficie edificabile (o edificata) (SE);
  • - costituzione di vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento.

Nel caso di lotti di pertinenza di edifici con disciplina di intervento t1 o t2 eventuali autorimesse pertinenziali potranno essere realizzate esclusivamente nel sottosuolo e solo all'esterno del resede storico riconosciuto; per gli edifici con disciplina di intervento t1 sarà comunque necessario il parere della Soprintendenza. Dovranno comunque essere privilegiate soluzioni dove a causa del dislivello della quota originaria dello stato dei luoghi il percorso di accesso all'autorimessa non necessiti di movimenti di terra significativi, né tantomeno di rampe.

5. La realizzazione di piscine ad uso privato e dei volumi tecnici necessari per il loro corretto funzionamento, che dovranno comunque essere completamente interrati o collocati all'interno di edifici esistenti, è ammessa con esclusione del resede di pertinenza di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 o t2 e negli ambiti U1.8, U2.4 e U3.3.

Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

  • - è consentita la realizzazione di piscine pertinenziali se completamente interrate ed ove per l'approvvigionamento sia dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015;
    sono ammesse piscine seminterrate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a retta di altezza superiore a 1 ml.;
  • - la vasca potrà avere dimensioni d'ingombro massime pari a 120 mq., fermo restando il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% del lotto di pertinenza sistemato a prato e/o con piantumazioni;
  • - la forma della piscina dovrà essere in armonia con il contesto; la forma dell'invaso dovrà essere preferibilmente rettangolare, mentre altre forme sono consentite allo scopo esclusivo di meglio adeguarsi alle caratteristiche del sito per minimizzare i movimenti di terra;
  • - il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto e scelto nelle tonalità neutre congrue all'ambiente, nei colori della sabbia o nelle tonalità del verde, dal grigio verde al verde bottiglia, escludendo comunque il colore azzurro;
  • - eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1,20 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità massima di 2 ml.; nel caso di piscine a servizio di strutture turistico-ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi.

6. È ammessa la realizzazione di campi da tennis e attrezzature sportive simili a carattere pertinenziale, con esclusione del resede di pertinenza di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 o t2, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - dovranno essere limitati i movimenti di terra, evitando in ogni caso la necessità di realizzare muri a retta di altezza superiore a 1 ml.;
  • - nel caso di realizzazione in materiale sintetico dovrà comunque essere verificato il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% del lotto di pertinenza;
  • - per l'approvvigionamento per innaffiature e altre necessità deve essere dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico.

7. È ammessa, con esclusione di resede di pertinenza di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 o t2 e degli ambiti U1.8, U2.4 e U3.3, fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, la realizzazione di tettoie fotovoltaiche per il riparo delle autovetture nel lotto di pertinenza, per le quali dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • - nel caso di edifici residenziali monofamiliari e bifamiliari con giardino devono avere ingombro planimetrico a terra non superiore a 25 mq. per ogni unità immobiliare;
  • - nel caso di edifici con destinazione d'uso turistico-ricettiva, agrituristici o residenziali plurifamiliari è consentita la installazione di una tettoia per ogni camera o unità immobiliare/abitativa, con ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
  • - nel caso di attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi possono essere realizzate tettoie per le auto in sosta nella misura di 15 mq. per posto macchina, fino ad un massimo di complessivi 125 mq.;
  • - l'altezza utile (HU) di tali manufatti non dovrà essere superiore a 2,70 ml.; è sempre ammessa la sporgenza massima di 0,20 ml. per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta massima consentita.

8. Nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo sono consentite le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, con esclusione dei resede di pertinenza di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 o t2 e degli ambiti U1.8, U2.4 e U3.3.

9. Nelle aree urbane la realizzazione di recinzioni è di norma consentita adottando forme e materiali coerenti al contesto e, nel caso di edifici e complessi esito di interventi unitari, nel rispetto delle forme e dei materiali caratterizzanti l'unitarietà. Nei tessuti di antico impianto e consolidati (U1.1, U1.2, U1.3, U2.1 e U3.1) e per edifici e complessi con disciplina di intervento di tipo t1, t2 o t3 eventuali nuove recinzioni dovranno essere realizzate in ferro o legno verniciato e muretto di sostegno in muratura in pietra e/o mattoni a faccia vista o intonacata oppure con siepi vive; esclusivamente per le parti non visibili da spazi pubblici sono ammesse anche recinzioni in rete metallica zincata o plastificata sostenuta da profilati metallici leggeri e siepe viva. La recinzione potrà avere altezza massima di 2 ml., che nel caso di dislivello alla base dovrà essere misurata alla quota inferiore; un'altezza massima di 2,50 ml. potrà essere ammessa nel caso di terreno in forte pendio.
Le prescrizioni sopra indicate non si applicano a edifici e complessi destinati ad attrezzature di servizio pubbliche.