Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 51 Zone di interesse archeologico

1. Nel caso di zone di interesse archeologico si devono osservare discipline di cui all'art. 15 dell'Allegato 8B del PIT-PPR.

2. Le zone di interesse archeologico presenti nel territorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno sono costituite da beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e corrispondono all'area posta in località Scampata nella quale è posta la tomba a camera di epoca etrusca (S_FI0003).

3. Fermo restando quanto disposto dalla Parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., in tali zone non sono ammessi interventi di trasformazione territoriale, compresi quelli urbanistici e edilizi, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.

Eventuali attrezzature, impianti e strutture necessari alla fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi ed assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.

Gli interventi devono in ogni caso essere preventivamente approvati ed autorizzati dal competente organo ministeriale.

La zona di interesse archeologico è inoltre compresa in una più ampia zona di tipo 3, classificata di rischio archeologico alto, per la quale vale quanto stabilito all'art. 52.