Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 47 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Per la Zona ai lati della strada provinciale aretina nel comune di Incisa Val d'Arno (DM 24/04/1975 - GU N. 132/1975 - Codice ministeriale 90082 - Codice ministeriale 9048046), nel rispetto delle discipline del PIT-PPR, si devono osservare le seguenti direttive e prescrizioni:

  • - costruzioni ·
    non è ammessa la realizzazione di manufatti che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche o che ne limitino il godimento dalla pubblica via; gli interventi edilizi non devono incrementare l'ingombro visivo ed evitare saldature lineari tra insediamenti storicamente distinti; eventuali nuove costruzioni, ancorché per uso agricolo, devono rimanere gerarchicamente e visivamente subordinate agli insediamenti storici senza compromettere i varchi visuali; non sono consentiti interventi (muri di recinzione, siepi o altre barriere visive) che occludano le visuali verso le emergenze valoriali; non è consentita la trasformazione delle serre e dei manufatti temporanei in volumetrie edificate;
  • - depositi a cielo aperto ·
    ad eccezione dei depositi a cielo aperto di cantiere non è ammessa la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto o l'ampliamento di quelli esistenti che interferiscano con le visuali panoramiche; la realizzazione o l'ampliamento di depositi a cielo aperto in luoghi di basso impatto visivo sono subordinate all'adozione opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo) e al rispetto degli elementi del mosaico agroambientale;
  • - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ·
    la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve minimizzare l'impatto visivo percepibile dalla strada;
  • - infrastrutture tecnologiche fuori terra ·
    la realizzazione di infrastrutture tecnologiche fuori terra deve minimizzare l'impatto visivo percepibile dalla strada, anche ricorrendo a soluzioni tecnologiche innovative che consentano il contenimento dimensionale degli impianti e la rimozione di quelli obsoleti, limitando la proliferazione dei tralicci e delle antenne di supporto;
  • - parcheggi ·
    non è ammessa la realizzazione di parcheggi che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche o che possano costituire un detrattore visivo dalla strada; devono essere privilegiate giaciture a quote inferiori rispetto a quella della carreggiata e devono essere adottate soluzioni che mitighino l'impatto visivo;
  • - impianti per la distribuzione di carburanti ·
    non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti nei tratti con visuali panoramiche;
  • - aree di sosta e belvedere ·
    la realizzazione di aree di sosta e di belvedere deve privilegiare i caratteri di naturalità e di ruralità dei luoghi, contenendo le superfici impermeabili e adottando soluzioni costruttive congrue ai caratteri locali; sono vietati gli interventi che privatizzano i belvedere accessibili alla pubblica fruizione;
  • - opere di corredo al tracciato stradale ·
    • segnaletica stradale ·
      le bacheche informative e la segnaletica non finalizzata a garantire la sicurezza stradale devono essere ubicate al di fuori dei tratti viari con visuali panoramiche e devono armonizzarsi, per dimensioni e materiali, con il contesto paesaggistico di riferimento, trovando collocazione preferenziale lungo tratti viari con visuali coperte da scarpate o da altri ostacoli visivi permanenti;
    • guardrail e barriere fonoassorbenti ·
      l'installazione di guardrail e barriere fonoassorbenti, ove necessari a garantire la sicurezza stradale e la protezione dall'inquinamento acustico e qualora sia dimostrata l'impossibilità di adottare soluzioni di minore impatto paesaggistico (in particolare, nel secondo caso, attraverso l'utilizzo di elementi vegetazionali), dovranno essere oggetto di uno studio specifico, da concordare con la Soprintendenza;
    • rotatorie ·
      le sistemazioni e gli arredi delle eventuali rotatorie stradali devono ispirarsi, anche attraverso opere d'arte contemporanee, agli elementi più significativi della cultura e della storia locale, con particolare riguardo agli elementi tipici del paesaggio;
  • - impianti di illuminazione ·
    gli impianti di illuminazione, pubblici e privati, devono privilegiare vedute di insieme rispetto a singoli episodi (edifici, vegetazione, ecc.), eccezion fatta per gli elementi di particolare significato identitario corrispondenti a edifici e complessi con disciplina di intervento di tipo 1 e 2, per i quali potranno essere valutate anche altre soluzioni.

2. Per la Fascia di territorio fiancheggiante l'Autostrada del Sole (DM 23/06/1967 - GU N. 182/1967 - Codice ministeriale 90047 - Codice ministeriale 90047), nel rispetto delle discipline del PIT-PPR, si devono osservare le seguenti direttive e prescrizioni:

  • - non sono consentiti rimodellamenti orografici che possano produrre danno alle opere di sistemazione dei suoli e di regimazione delle acque;
  • - gli interventi che riguardano gli ecosistemi fluviali devono facendo ricorso alle tecniche dell'ingegneria naturalistica;
  • - le nuove recinzioni devono garantire l'intervisibilità e il passaggio della piccola fauna;
  • - nelle aree con assetti figurativi propri del paesaggio agricolo tradizionale la realizzazione di manufatti temporanei per l'agricoltura amatoriale deve escludere tipologie prefabbricate prive di adeguata qualità formale; in particolare nell'ambito di paesaggio di bassa e media collina (R2) la realizzazione sarà limitata alle tipologie riferite alle superfici agricole di maggiore estensione, cioè alle tipologie C e D, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 102;
  • - qualsiasi intervento edilizio o urbanistico è subordinato alla non compromissione della leggibilità dei quadri paesaggistici percepibili dall'autostrada (in particolare emergenze naturalistiche e storico-architettoniche che concorrono alla formazione del patrimonio territoriale) e al mantenimento dei varchi visuali inedificati, dei coni e dei bersagli visivi (fondali, panorami e skylines), evitando di interferire negativamente con le visuali panoramiche attraverso occlusioni, limitazioni delle aperture visive ovvero sovrapponendo ad esse componenti incongrue rispetto ai caratteri significativi del paesaggio; tali interventi devono invece concorrere, per quanto possibile, al recupero e alla riqualificazione percettiva delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico, evitando soluzioni casuali e usi impropri che potrebbero indurre effetti di marginalizzazione e di degrado;
    essi devono altresì caratterizzarsi per rapporti armonici nella forma, nelle dimensioni e negli orientamenti con i caratteri morfologici del contesto paesaggistico di riferimento e contribuire, ovunque possibile, a mitigare la frammentazione paesaggistica indotta dagli interventi infrastrutturali; nel caso di strutture produttive e terziarie devono concorrere alla qualificazione ecologica e morfologica delle relative aree di pertinenza; non è consentita l'introduzione di muri di cinta o di altre barriere visive che occludano i varchi visuali verso le emergenze valoriali;
    gli interventi volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati devono essere realizzati evitando sbancamenti di terreno tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio, pur in assenza di un innalzamento della quota assoluta;
    nel territorio rurale non sono consentiti interventi di nuova costruzione che diano luogo a nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato, né interventi che trasformino le serre e i manufatti temporanei in volumetrie edificate; le fasce di crinale devono essere tutelate evitando l'inserimento di nuovi edifici o infrastrutture con evidente impatto visuale;
  • - depositi a cielo aperto ·
    ad eccezione dei depositi a cielo aperto di cantiere non è ammessa la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto o l'ampliamento di quelli esistenti che interferiscano con le visuali panoramiche; la realizzazione o l'ampliamento di depositi a cielo aperto in luoghi di basso impatto visivo sono subordinate all'adozione opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo) e al rispetto degli elementi del mosaico agroambientale;
  • - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ·
    la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve minimizzare l'impatto visivo percepibile dall'autostrada e comunque in modo da evitare l'intromissione di elementi di disturbo lungo i tratti stradali che godono di visuali panoramiche;
    gli eventuali impianti fotovoltaici con funzione di frangisole devono costituire parte integrante dei progetti architettonici integrati di autosufficienza complessiva del fabbricato, escludendo soluzioni di mera sovrapposizione e/o aggiunta e privilegiando quelli orientabili e/o aderenti alle superfici dei fronti;
  • - aree pertinenziali ·
    fuori dal perimetro del territorio urbanizzato devono essere garantiti il prevalente carattere di ruralità e l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi comuni: devono essere evitate suddivisioni delle pertinenze con delimitazioni strutturali e/o pavimentazioni omogenee;
  • - infrastrutture tecnologiche fuori terra ·
    la realizzazione di infrastrutture tecnologiche fuori terra deve minimizzare l'impatto visivo percepibile dalla strada, anche ricorrendo a soluzioni tecnologiche innovative che consentano il contenimento dimensionale degli impianti e la rimozione di quelli obsoleti, limitando la proliferazione dei tralicci e delle antenne di supporto;
  • - parcheggi ·
    non è ammessa la realizzazione di parcheggi che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche o che possano costituire un detrattore visivo dalla strada; devono essere privilegiate giaciture a quote inferiori rispetto a quella della carreggiata e devono essere adottate soluzioni che mitighino l'impatto visivo;
  • - impianti per la distribuzione di carburanti ·
    non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti nei tratti con visuali panoramiche;
  • - opere di corredo al tracciato stradale ·
    • segnaletica stradale ·
      i cartelloni, i totem, le strutture a carattere pubblicitario e la segnaletica non finalizzata a garantire la sicurezza stradale, devono essere ubicati al di fuori dei tratti viari con visuali panoramiche e devono trovare collocazione preferenziale lungo tratti viari con visuali coperte da scarpate o da altri ostacoli visivi permanenti, purché collocati non in prossimità di beni architettonici tutelati; essi devono comunque armonizzarsi, per dimensioni e materiali, con il contesto paesaggistico di riferimento;
    • guardrail e barriere fonoassorbenti ·
      l'installazione di guardrail e barriere fonoassorbenti, ove necessari a garantire la sicurezza stradale e la protezione dall'inquinamento acustico e qualora sia dimostrata l'impossibilità di adottare soluzioni di minore impatto paesaggistico (in particolare, nel secondo caso, attraverso l'utilizzo di elementi vegetazionali), dovranno essere oggetto di uno studio specifico, da concordare con la Soprintendenza.