Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 27 Distanze

1. Le distanze delle costruzioni dai confini non devono essere inferiori a 5 ml. e, comunque, devono essere tali da garantire sempre il rispetto delle distanze tra edifici previste dal D.M. 1444/68, anche in riferimento a edifici di futura costruzione, ad eccezione della realizzazione di volumi accessori o di modifiche della sagoma non conseguenti ad interventi di demolizione e ricostruzione. Ferma restando la inderogabilità delle distanze tra gli edifici come sopra descritta, le distanze dai confini possono essere derogate esclusivamente mediante atto pubblico registrato e trascritto con il quale il proprietario del fondo confinante, oltre a concedere tale deroga, si impegni, in caso di eventuali future edificazioni, a rispettare una distanza dal confine di proprietà tale da garantire la distanza tra fabbricati prevista dalla vigente legislazione.

Restano valide le deroghe previste dalle disposizioni sovraordinate.

2. Per quanto riguarda le strade le costruzioni dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

  • - 5 ml. all'interno delle aree urbane e degli insediamenti accentrati di cui agli artt. 84 e 85 delle presenti Norme; qualora le distanze tra fabbricati risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa;
    sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani attuativi o interventi soggetti a convenzione con previsioni planivolumetriche oppure nel caso in cui l'intervento edilizio serva a completare una schiera esistente o comunque al fine di rispettare l'allineamento con i fronti vicini, ove l'allineamento sia riconosciuto quale elemento caratterizzante il tessuto esistente;
  • - 20 ml. all'esterno delle aree urbane e degli insediamenti accentrati nel caso delle strade appartenenti agli ambiti M3 (Viabilità principale, di cui al successivo art. 75) e M4 (Viabilità di collegamento trasversale, di cui al successivo art. 76);
  • - 10 ml. all'esterno delle aree urbane e degli insediamenti accentrati nel caso delle altre strade, ad eccezione dell'Autostrada (M1), di cui al successivo art. 73, alla quale si applicano sempre le distanze previste dal Codice della Strada per le strade di tipo A.

3. Per le altre distanze da osservare si rinvia alle disposizioni delle normative sovraordinate.