Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 26 Disciplina di intervento di tipo 6 (t6)

1. Il P.O. attribuisce la disciplina di intervento di tipo 6 (t6) alle seguenti classi del patrimonio edilizio esistente:

  • - edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di formazione recente privi di valore architettonico o storico-documentale appartenenti a tessuti urbani a densità edilizia media/bassa o a tessuti urbani a carattere prevalentemente produttivo/terziario.

2. In aggiunta a quanto previsto dal tipo t5, la disciplina di intervento t6 può comportare la demolizione e ricostruzione non fedele nel lotto fondiario senza obblighi di sedime, senza incremento dell'altezza massima esistente.

3. Nei soli edifici ad uso residenziale sono ammesse - una volta soltanto - addizioni volumetriche fino a 45 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per unità abitativa esistente alla data di adozione del Piano Operativo.

Tali addizioni volumetriche devono essere coerenti con la tipologia e la forma dell'edificio oggetto di intervento e, preferibilmente, essere l'esito di una ristrutturazione complessiva dell'organismo edilizio, il cui fine è anche il riordino delle pertinenze e l'eliminazione degli elementi incongrui.

Le addizioni volumetriche devono uniformarsi alle caratteristiche del contesto di appartenenza e pertanto dovranno mantenere un'adeguata omogeneità rispetto alla posizione ed agli allineamenti delle costruzioni all'interno del lotto in relazione con il tessuto esistente; gli interventi dovranno porre attenzione alla relazione con la viabilità, nei sistemi di recinzione e nella sistemazione delle pertinenze; più in particolare, nel caso di schiere dovranno comunque riferirsi ad un progetto unitario, coordinato tra le diverse proprietà.

L'altezza massima (Hmax) delle addizioni è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

Tali interventi non si cumulano con le addizioni volumetriche previste dalle discipline di intervento di tipo 4 e 5 (t4 e t5).

Negli interventi di addizione volumetrica devono essere utilizzate tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano prestazioni migliorative rispetto ai parametri di legge.

Sono inoltre consentiti i seguenti interventi che comportano la soprelevazione del fabbricato fino ad un massimo di 1,50 ml. per raggiungere un'altezza utile (HU) del piano sottotetto pari a:

  • - 2,70 ml., al fine di renderlo abitabile;
  • - 2,40 ml. al fine di realizzare spazi accessori e di servizio, anche condominiali.

Tali soprelevazioni sono consentite purché riguardino l'intera copertura dell'edificio o intere parti compiute della copertura, anche con modifica della tipologia di copertura.

4. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività commerciali al dettaglio, ad attività direzionali e di servizio e per artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici o con destinazione d'uso mista (comprendente destinazioni quali: attività commerciali al dettaglio, attività direzionali e di servizio, artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici, attrezzature di servizio pubbliche e residenza) è consentita la sostituzione edilizia con incremento della SE fino ad un massimo del 20% di quella esistente, anche con addizione volumetrica senza demolizione e ricostruzione, con un'altezza massima (Hmax) di 8 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti. In tali casi, laddove il presente piano consente il cambio di destinazione d'uso a residenza, questo non sarà consentito con interventi di sostituzione edilizia, ma solo attraverso il recupero in sagoma dei volumi esistenti senza addizione volumetrica.

5. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi è ammesso l'incremento della SE entro un Indice di Copertura massimo complessivo del 55%, anche con addizione volumetrica (senza demolizione e ricostruzione), con un'altezza massima (Hmax) di 10,50 ml., con numero massimo di 2 piani; in caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte o altre attrezzature strettamente legate alla produzione oppure per i mezzi impiegati nell'attività e solo per quelle parti dell'edificio che ospitano l'attrezzatura oppure i mezzi impiegati nell'attività, l'altezza massima è elevata a 12 ml.

Nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione, con incremento di SE superiore al 20% di quella esistente, dovranno in ogni caso essere garantiti:

  • - l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, tali da raggiungere prestazioni migliorative rispetto ai parametri di legge.

In tali casi, laddove il presente piano ammette il cambio di destinazione d'uso a residenza, questo non sarà consentito con interventi di sostituzione edilizia, ma solo attraverso il recupero in sagoma dei volumi esistenti senza addizione volumetrica.