Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 25 Disciplina di intervento di tipo 5 (t5)

1. Il P.O. attribuisce la disciplina di intervento di tipo 5 (t5) alle seguenti classi del patrimonio edilizio esistente:

  • - edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di formazione recente privi di valore architettonico o storico-documentale appartenenti a tessuti urbani a densità edilizia media/alta o disomogenei rispetto al tessuto urbano nel quale sono inseriti;
  • - edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti non caratterizzati da valore architettonico o storico-documentale appartenenti agli insediamenti accentrati recenti nel territorio rurale;
  • - edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti generalmente di formazione recente non caratterizzati da valore architettonico o storico-documentale appartenenti agli insediamenti diffusi nel territorio rurale.

2. In aggiunta a quanto previsto dal tipo t4, la disciplina di intervento t5 può comportare:

  • - la demolizione con ricostruzione non fedele dell'intero edificio purché con il mantenimento di almeno parte del sedime preesistente, senza incremento dell'altezza massima esistente fatto salvo quanto eventualmente strettamente necessario alla realizzazione delle opere finalizzate al superamento del rischio idraulico; in tale caso non è ammesso il cambio d'uso a residenza per gli edifici a destinazione d'uso non residenziale o mista dove la destinazione residenziale non sia già prevalente;
  • - la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.

3. La disciplina di intervento t5 consente inoltre nelle aree urbane la realizzazione di volumi accessori (ripostigli pertinenziali o altri locali accessori consimili) fuori terra o seminterrati fino a 15 mq. di Superficie edificata (SE) per unità abitativa esistente alla data di adozione del Piano Operativo.

Tali volumi accessori devono avere forma e struttura edilizia coerente con la funzione assolta ed essere compatibili con le caratteristiche tipologiche dell'edificio o dell'unità immobiliare principale di riferimento.

Nella realizzazione di tali interventi dovrà essere ricercata prioritariamente una posizione visivamente poco esposta, evitando in ogni caso di impegnare vedute panoramiche.

4. Nelle aree urbane è inoltre consentita la realizzazione di serre solari, così come definite dal Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi, anche su terrazzi esistenti.

5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, non è ammessa la realizzazione di strutture su terrazzi e attici diverse da pergolati ed elementi ombreggianti privi di rilevanza urbanistico edilizia.

6. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, è consentita una tantum, per una Superficie Coperta complessivamente non superiore al 20% della Superficie Coperta dell'edificio principale, la realizzazione di:

  • - porticati, sempreché eventuali porticati esistenti non siano contestualmente chiusi con infissi o tamponati;
  • - limitatamente alle aree urbane e ad esclusione degli ambiti U1.8, U2.4 e U3.3, tettoie pertinenziali che, se in aderenza all'edificio principale, non ne interessino le strutture.

Per la disciplina di altri interventi, sistemazioni ed attrezzature degli spazi pertinenziali si rinvia agli articoli 54 (per le aree urbane) e 113 (per il territorio rurale) delle presenti Norme.

7. Nelle aree urbane sono ammesse nel caso di residenze unifamiliari o bifamiliari oppure di edifici residenziali con più di due alloggi di Superficie edificata (SE) non superiore a 350 mq. - una volta soltanto e con esclusione degli edifici che abbiano già usufruito delle possibilità di addizione volumetrica previste dal Regolamento Urbanistico - addizioni volumetriche fino a 30 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per unità abitativa esistente alla data di adozione del Piano Operativo.

Tali addizioni volumetriche devono essere coerenti con la tipologia e la forma dell'edificio oggetto di intervento e, preferibilmente, essere l'esito di una ristrutturazione complessiva dell'organismo edilizio, il cui fine è anche il riordino delle pertinenze e l'eliminazione degli elementi incongrui.

Le addizioni volumetriche devono uniformarsi alle caratteristiche del contesto di appartenenza e pertanto dovranno mantenere un'adeguata omogeneità rispetto alla posizione ed agli allineamenti delle costruzioni all'interno del lotto in relazione con il tessuto esistente; gli interventi dovranno porre attenzione alla relazione con la viabilità, nei sistemi di recinzione e nella sistemazione delle pertinenze.

L'altezza massima (Hmax) delle addizioni è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

Negli interventi di addizione volumetrica devono essere utilizzate tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

Negli stessi casi sono inoltre consentiti i seguenti interventi che comportano la soprelevazione del fabbricato fino ad un massimo di 1,50 ml. per raggiungere un'altezza utile (HU) del piano sottotetto pari a:

  • - 2,70 ml., al fine di renderlo abitabile;
  • - 2,40 ml. al fine di realizzare spazi accessori e di servizio, anche condominiali.

Tali soprelevazioni sono consentite purché riguardino l'intera copertura dell'edificio o intere parti compiute della copertura, anche con modifica della tipologia di copertura.

8. Nei soli edifici ad uso residenziale nel territorio rurale sono inoltre consentiti i seguenti interventi che comportano la soprelevazione del fabbricato fino ad un massimo di 1,50 ml. per raggiungere un'altezza utile (HU) del piano sottotetto pari a:

  • - 2,70 ml., al fine di renderlo abitabile;
  • - 2,40 ml. al fine di realizzare spazi accessori e di servizio, anche condominiali.

Tali soprelevazioni sono consentite purché riguardino l'intera copertura dell'edificio o intere parti compiute della copertura, anche con modifica della tipologia di copertura.

9. Per gli edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale è consentita la sostituzione edilizia con incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) fino ad un massimo del 35% di quella originaria riferita all'edificio principale, purché sia garantito l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, tali da raggiungere prestazioni migliorative rispetto ai parametri di legge.

Nel territorio rurale la sostituzione edilizia dovrà prevedere il mantenimento di almeno parte del sedime preesistente.

L'altezza massima (Hmax) del nuovo edificio è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

Tali interventi non si cumulano con quelli previsti ai precedenti commi 7 e 8 e con le addizioni volumetriche previste al comma 6 dell'art. 24.

10. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi nelle aree urbane è consentita la realizzazione di tettoie a supporto delle attività entro un Indice di Copertura massimo complessivo del 55% e con altezza massima di 10,50 ml. Alle medesime condizioni è ammessa l'installazione di silos.

11. Al fine di integrare i servizi di supporto alla ricettività e/o migliorare gli standard qualitativi della ricettività e per il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, per le strutture turistico-ricettive esistenti nelle aree urbane sono ammessi, con obbligo di mantenimento della destinazione d'uso decennale registrato e trascritto, gli interventi comportanti addizione volumetrica con incremento della SE fino ad un massimo del 10% di quella esistente e nei limiti di un'altezza massima non superiore a quella esistente; l'addizione volumetrica potrà essere realizzata anche attraverso la modifica dell'altezza di locali esistenti in modo da renderli adeguati alla nuova funzione, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari. I volumi aggiuntivi potranno essere realizzati anche in tutto o in parte interrati o seminterrati.