Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 24 Disciplina di intervento di tipo 4 (t4)

1. Il P.O. attribuisce la disciplina di intervento di tipo 4 (t4) alle seguenti classi del patrimonio edilizio esistente:

  • - edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di matrice storica non caratterizzati da particolare valore storico-documentale oppure con rilevanti alterazioni subite rispetto alle caratteristiche originarie;
  • - edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di formazione recente posti all'interno della città antica ed in continuità con il principio insediativo consolidato ma caratterizzati da tipologie, materiali e finiture disomogenei rispetto all'edificato di matrice storica;
  • - edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti esito di interventi unitari recenti.

2. La disciplina di intervento t4 può comportare la complessiva riorganizzazione funzionale e la diversa distribuzione interna del fabbricato e/o delle unità immobiliari e anche modifiche dei caratteri architettonici e decorativi e dei sistemi strutturali.

3. In aggiunta a quanto previsto dal tipo t3, la disciplina di intervento t4 ammette:

  • - consolidamenti statici, anche con la variazione di schema e tipologia strutturale e fino al completo svuotamento dell'intero organismo edilizio;
  • - modifiche alle strutture in elevazione ed ai solai, comprese le relative quote d'imposta, anche con materiali e tecniche diverse da quelle esistenti;
  • - l'inserimento di nuovi solai, con conseguente incremento di SE;
  • - la realizzazione di scale esterne all'involucro edilizio ad uso di singole unità immobiliari, prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali e purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello e di scale di sicurezza esterne all'involucro edilizio, comunque configurate;
  • - modifiche dei prospetti;
  • - la realizzazione di pacchetti di isolamento termico esterni (cappotto);
  • - la realizzazione di abbaini e, nelle aree urbane, di terrazze a tasca;
  • - la realizzazione di verande, attraverso la chiusura con infissi di balconi, logge o porticati esistenti alla data di adozione del Piano Operativo, ove compatibile con il rispetto delle norme igienico-sanitarie nei locali interni prospettanti i balconi, le logge o i porticati stessi;
  • - la chiusura con pareti di logge, porticati o altri spazi coperti parzialmente aperti o chiusi con infissi, purché esistenti alla data di adozione del Piano Operativo;
  • - la realizzazione di volumi tecnici in aggiunta al volume esistente, con le dimensioni minime previste dalla normativa vigente;
  • - la realizzazione di cantine totalmente interrate anche eccedenti la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato fino ad un massimo del 30%;
  • - la demolizione con fedele ricostruzione dell'intero edificio, nella stessa collocazione e con la stessa sagoma, per le quali sono fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica o finalizzate al risparmio energetico;
  • - la demolizione con ricostruzione dell'intero edificio, nella stessa collocazione e con le modifiche alla sagoma strettamente necessarie alla realizzazione delle opere finalizzate al superamento del rischio idraulico;
  • - la demolizione e ricostruzione traslata dell'intero edificio, con medesima sagoma, in posizione arretrata rispetto al filo stradale qualora ciò si dimostri inequivocabilmente necessario ai fini della sicurezza della circolazione carrabile, ciclabile e pedonale; in tali casi l'intervento è subordinato alla stipula di una convenzione per la cessione all'Amministrazione Comunale della fascia di terreno tra la strada e l'edificio esito dell'arretramento.

4. Non è ammessa la realizzazione di strutture su terrazzi e attici diverse da pergolati ed elementi ombreggianti privi di rilevanza urbanistico edilizia.

5. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, è consentita una tantum, per una Superficie Coperta complessivamente non superiore al 20% della Superficie Coperta dell'edificio principale, la realizzazione di:

  • - porticati, sempreché in assenza di porticati preesistenti ancorché precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati e, nel caso di edifici ricadenti nel territorio rurale, limitatamente ad un solo fronte;
  • - limitatamente alle aree urbane e ad esclusione degli ambiti U1.8, U2.4 e U3.3, tettoie pertinenziali che, se in aderenza all'edificio principale, non ne interessino le strutture.

Per la disciplina di altri interventi, sistemazioni ed attrezzature degli spazi pertinenziali si rinvia agli articoli 54 (per le aree urbane) e 113 (per il territorio rurale) delle presenti Norme.

6. Nei soli edifici ad uso residenziale nel territorio rurale sono ammesse - una volta soltanto e con esclusione degli edifici che abbiano già usufruito delle possibilità di addizione volumetrica previste dal Regolamento Urbanistico - addizioni volumetriche fino a 25 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per unità abitativa esistente alla data di adozione del Piano Operativo.

Tali addizioni volumetriche devono essere coerenti con la tipologia e la forma dell'edificio oggetto di intervento e, preferibilmente, essere l'esito di una ristrutturazione complessiva dell'organismo edilizio, il cui fine è anche il riordino delle pertinenze e l'eliminazione degli elementi incongrui. Si dovranno per questo osservare eventuali specifiche disposizioni del Regolamento Edilizio.

L'altezza massima (Hmax) delle addizioni è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

Negli interventi di addizione volumetrica devono essere utilizzate tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.