Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 23 Disciplina di intervento di tipo 3 (t3)

1. Il P.O. attribuisce la disciplina di intervento di tipo 3 (t3) alle seguenti classi del patrimonio edilizio esistente:

  • - edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti connotati dall'appartenenza a tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, in particolare i borghi;
  • - edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie, riconosciuti di valore storico-documentale;
  • - edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti connotati dall'appartenenza a tessuti unitari di formazione recente e di valore identitario nel contesto urbano;
  • - altri edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di interesse architettonico.

2. Per gli edifici per i quali il P.O. prevede la disciplina di intervento t3 sono ammessi, in aggiunta a quanto previsto dal tipo t2:

  • - la modifica alle strutture di fondazione ed i consolidamenti statici;
  • - le trasformazioni da realizzarsi all'interno dell'involucro edilizio esistente, fino alla complessiva riorganizzazione funzionale dell'edificio, con limitate modifiche del sistema strutturale e con l'impiego di appropriate tecniche costruttive, senza modifica della sagoma esistente, fatte salve modeste e motivate modifiche o livellamenti delle quote del terreno (comunque entro un massimo di 0,30 ml.); è consentita - ad eccezione del centro antico di Figline (ambito U1.1. interno alle mura) - la realizzazione di un cordolo sommitale di altezza massima di 0,30 ml. qualora sia inequivocabilmente dimostrata l'impossibilità tecnica di soluzioni per il miglioramento del collegamento tra le pareti e tra le pareti e la copertura a fini antisismici che non alterino il sistema strutturale;
  • - la sostituzione dei solai e il loro rifacimento a quote anche diverse da quelle originarie, a condizione che sia strettamente correlata ad esigenze di adeguamento strutturale e che l'eventuale spostamento non generi alcuna necessità di modificare l'aspetto esteriore dell'edificio e che non si creino ulteriori piani, ad eccezione di quello eventualmente ricavabile nel sottotetto;
  • - modifiche ai collegamenti verticali interni, nel rispetto del tipo edilizio e del sistema strutturale;
    non è ammessa la realizzazione di nuove scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza; la realizzazione di nuove scale esterne ad uso di singole unità immobiliari, prive di copertura e non delimitate da tamponamenti perimetrali, potrà essere consentita per il collegamento a spazi aperti pertinenziali con il superamento di un solo piano di dislivello esclusivamente nell'ambito U1.1 purché su fronti non prospettanti spazi pubblici; la realizzazione di scale di sicurezza esterne potrà essere consentita qualora necessarie al rispetto della normativa sovraordinata e non diversamente localizzabili ed in tale caso non dovranno essere interessati i fronti principali e/o prospettanti spazi pubblici;
  • - limitate modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, con l'introduzione di nuove aperture e/o modifiche a quelle esistenti solo se rese indispensabili da evidenti motivazioni funzionali e in fronti non di carattere unitario e compiuto; le nuove aperture dovranno rispettare per forma, dimensione e partizione quelle esistenti e le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'organismo edilizio originario; non sono consentite nuove aperture per illuminare e/o areare i locali igienici sanitari e gli altri locali di servizio e/o accessori della residenza ad eccezione di fronti secondari non prospettanti direttamente su aree pubbliche e non visibili dalle aree pubbliche all'interno dell'ambito U1.1;
  • - la realizzazione o la modifica di eventuali lucernari in funzione dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti non devono interferire con le strutture principali di copertura; tali elementi devono inoltre essere posizionati ad una distanza minima di 1,50 ml. dalla linea di gronda; non sono ammessi nuovi abbaini o terrazze a tasca;
  • - la realizzazione di isolamenti termici esterni che implichino maggiori spessori sulle pareti esterne (cappotto) qualora si documenti che non si tratti di edifici con una immagine consolidata a faccia vista oltre all'insussistenza di elementi di pregio sulle facciate (decori, intonaci e tinteggiature originarie, lesene, cornici marcapiano ecc.); in tale caso dovrà essere previsto il mantenimento o la riproposizione della configurazione in gronda esistente dove realizzata con materiali e tecniche tradizionali; tali soluzioni non sono comunque consentite nel caso di facciate prospettanti direttamente su aree pubbliche;
  • - la realizzazione di cantine, purché comprese entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato.

3. Sono altresì ammessi dalla disciplina di intervento t3:

  • - gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti con riferimento alle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) e s.m.i., fermo restando il rispetto delle prescrizioni dei precedenti commi;
  • - la realizzazione di volumi tecnici in aggiunta al volume esistente con le dimensioni minime previste dalla normativa vigente e comunque con una Superficie Coperta non eccedente il 5% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) dell'edificio principale di riferimento;
  • - gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento per le esigenze delle persone residenti con disabilità gravi che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di soluzioni che non alterino la sagoma dell'edificio; tali interventi devono essere comunque adeguatamente motivati, anche sulla base di certificazioni mediche attestanti le condizioni necessarie al soddisfacimento delle esigenze abitative della persona residente;
  • - la demolizione con fedele ricostruzione dell'intero edificio - nella stessa collocazione e con la stessa sagoma, per le quali sono fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica -, qualora resa indispensabile per motivi statici adeguatamente documentati.

4. Non è consentita la chiusura, né con pareti, né con infissi, dei porticati, mentre è ammessa l'installazione di infissi vetrati allineati al filo interno della muratura nel caso delle logge esistenti alla data di adozione del P.O., oltre a quanto già previsto per il tipo t2 nel caso di locali chiusi da elementi architettonici comunque assimilabili a superfici parietali, quali "mandolati" o "grigliati" in laterizio. È inoltre ammessa la chiusura con infissi delle aperture di grandi dimensioni tipiche degli annessi rurali originariamente destinati al ricovero di carri e altri strumenti analoghi per ingombro e degli spazi coperti totalmente o parzialmente privi di tamponature in muratura (tettoie con caratteristiche tradizionali isolate o manufatti addossati agli edifici principali con funzione di spazio di filtro tra interno ed esterno).

5. La demolizione e ricostruzione di volumi accessori e manufatti minori nei casi e alle condizioni di cui al comma 9 dell'art. 22 delle presenti Norme è consentita anche in adiacenza agli edifici principali.

6. Non è ammessa la realizzazione di strutture su terrazzi e attici diverse da pergolati ed elementi ombreggianti privi di rilevanza urbanistico edilizia.

7. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, nelle aree urbane è consentita una tantum, per una Superficie Coperta complessivamente non superiore al 20% della Superficie Coperta dell'edificio principale, la realizzazione di:

  • - porticati, purché su fronti non prospettanti spazi pubblici e sempreché in assenza di porticati preesistenti ancorché precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati;
  • - tettoie pertinenziali non in aderenza all'edificio principale, ad esclusione degli ambiti U1.8, U2.4 e U3.3.

Per la disciplina di altri interventi, sistemazioni ed attrezzature degli spazi pertinenziali si rinvia agli articoli 54 (per le aree urbane) e 113 (per il territorio rurale) delle presenti Norme.