Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 22 Disciplina di intervento di tipo 2 (t2)

1. Il P.O. attribuisce la disciplina di intervento di tipo 2 (t2) agli edifici, ai complessi edilizi ed ai relativi spazi aperti di antica formazione classificati di rilevante valore architettonico e storico-documentale.

Per tali edifici e complessi edilizi devono essere sempre rispettati - nella forma, nella posizione, nei materiali e nelle finiture - gli elementi che caratterizzano il fabbricato sotto il profilo architettonico e tipologico, quali: sagoma, collegamenti verticali, copertura, solai, muri e strutture portanti, decorazioni, logge, volte, gronde, "grigliati" e "mandolati" in laterizio.

2. La disciplina di intervento t2 è volta in particolare a consentire il riuso e la rifunzionalizzazione degli edifici, anche con diversa distribuzione delle unità immobiliari, conservando comunque gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, utilizzando tecniche e materiali tradizionali o comunque di cui sia dimostrata la compatibilità con quelli originari. Sono compresi il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio ed il reintegro dei caratteri formali e materiali dell'impianto di matrice storica.

3. Per gli edifici ed i complessi edilizi per i quali il P.O. prevede la disciplina di intervento t2 si possono prevedere:

  • - la realizzazione di vespai, intercapedini aerate, scannafossi, ecc., purché realizzati in modo da non alterare il rapporto tra edificio e terreno circostante e coperti mediante formazione di sovrastante pavimentazione adeguata al resto delle finiture, con modeste e motivate variazioni delle quote del pavimento al piano terreno; tali variazioni possono essere realizzate anche per il raggiungimento dei requisiti minimi di altezza dei vani abitabili richiesti dalle norme igienico-sanitarie, comunque in misura non superiore a 0,30 ml.;
  • - il rifacimento e la sostituzione, con materiali simili purché con le stesse caratteristiche e tecniche costruttive, di singoli elementi delle strutture in elevazione, dei collegamenti verticali, dei solai e della copertura;
  • - il ripristino di solai conseguenti all'eliminazione di vani scala interni, quando incongrui;
  • - l'eliminazione di eventuali superfetazioni senza ricostruzione e l'esecuzione di circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica e consolidamento o di adeguamento sismico;
  • - la limitata introduzione di nuovi elementi strutturali e distributivi interni (soppalchi per una superficie non superiore al 30% del locale interessato e scale), che è subordinata dalle seguenti condizioni:
    • - soppalchi e scale dovranno essere realizzati con tecniche costruttive non invasive, preferibilmente riferibili allo stesso tipo edilizio, comunque non in muratura e anche in materiali non tradizionali, purché leggeri; essi dovranno essere fisicamente e formalmente elementi giustapposti e distinti dall'organismo originario;
      i locali derivati dalla soppalcatura devono prevedere un'Altezza utile (HU) non inferiore a ml. 2,40 per i locali principali e non inferiore a ml. 2,10 per quelli accessori;
    • - l'inserimento di nuovi collegamenti verticali non dovrà modificare, né interessare travature lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio;
    non è ammessa la realizzazione di nuove scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, né la realizzazione di nuove scale interne se a esclusivo servizio di locali accessori; la realizzazione di scale di sicurezza esterne potrà essere consentita esclusivamente nel caso di edifici destinati ad attrezzature di servizio pubbliche qualora necessarie al rispetto della normativa sovraordinata e non diversamente localizzabili ed in tale caso non dovranno essere interessati i fronti principali;
  • - la realizzazione di volumi tecnici solo se interrati e con le dimensioni minime previste dalla normativa vigente;
  • - la realizzazione di piccoli lucernari piani, uno per edificio, con funzione di ispezione della copertura stessa, da posizionare sulle falde visivamente meno esposte, oppure, limitatamente alle aree urbane, la realizzazione o la modifica di un lucernario per unità immobiliare se funzionale al raggiungimento dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti, purché sia posizionato su falde non prospettanti piazze o slarghi pubblici e ad una distanza minima di 1,50 ml. dalla linea di gronda e purché non interferisca con le strutture principali di copertura; non sono ammessi nuovi abbaini o terrazze a tasca.

Nel caso di locali chiusi da elementi architettonici comunque assimilabili a superfici parietali, quali "mandolati" o "grigliati" in laterizio è consentito il tamponamento parziale o totale, comunque dall'interno, mantenendo invariato l'assetto del prospetto esterno; il tamponamento parziale o totale dei "mandolati" non è consentito se ciò comporta la necessità di realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti. Non è ammessa la chiusura con infissi di porticati e logge, né la chiusura con infissi delle aperture di grandi dimensioni tipiche degli annessi rurali originariamente destinati al ricovero di carri e altri strumenti analoghi per ingombro e degli spazi coperti totalmente o parzialmente privi di tamponature in muratura (tettoie con caratteristiche tradizionali isolate o manufatti addossati agli edifici principali con funzione di spazio di filtro tra interno ed esterno).

4. Per gli elementi costitutivi degli edifici e dei complessi edilizi per i quali il piano prevede la disciplina di intervento t2 valgono inoltre le seguenti prescrizioni, da osservare anche negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria:

  1. a) assetto distributivo e tipologico - la suddivisione dell'organismo edilizio in più unità immobiliari è ammissibile qualora gli interventi edilizi siano limitati e non comportino alterazioni delle parti comuni, dei prospetti, degli elementi strutturali; non sono ammessi frazionamenti che compromettano i caratteri architettonici di locali o di spazi di dimensione o di ruolo significativi o che presentino apparati decorativi unitari;
  2. b) coperture - non dovranno essere modificate le caratteristiche costruttive delle strutture di copertura, nonché la geometria, qualora corrispondano ad una tipologia originaria o comunque tradizionale; dovranno essere mantenute e consolidate le gronde esistenti, qualora corrispondano ad una tipologia originaria o comunque tradizionale; dovrà altresì essere mantenuto il tipo di manto esistente, qualora corrisponda ad una tipologia originaria o comunque tradizionale, reintegrando i pezzi danneggiati con altri dello stesso tipo, mentre in caso di presenza di elementi e materiali incongrui, si dovrà ripristinare il tipo di manto originario o tradizionale; non è ammessa la modifica della quota di imposta e di colmo, fatto salvo quanto eventualmente necessario ai fini del risparmio energetico come precisato al comma 5;
  3. c) prospetti - gli interventi devono comportare la salvaguardia dei fronti e prospetti di carattere unitario e compiuto; sono ammesse modifiche limitatamente all'adeguamento di eventuali aperture in contrasto con le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio originario e all'eventuale ripristino di aperture di cui sia dimostrata l'esistenza nell'impianto originario sulla base di documentazione storica;
    nel centro antico di Figline (ambito U1.1. interno alle mura) è ammessa limitatamente a fronti secondari non prospettanti direttamente su aree pubbliche e non visibili dalle aree pubbliche l'introduzione di nuove aperture e/o la modifica di quelle esistenti se rese indispensabili da evidenti motivazioni funzionali ed esclusivamente a condizione che vengano tutelati i fronti di carattere unitario e compiuto; le nuove aperture dovranno rispettare per forma, dimensione e partizione quelle esistenti e le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'organismo edilizio originario; non sono consentite nuove aperture per illuminare e/o areare i locali igienici sanitari e gli altri locali di servizio e/o accessori della residenza ad eccezione di quelle realizzate su fronti prospettanti eventuali chiostrine;
  4. d) elementi decorativi - dovranno essere conservati e/o riportati allo stato originario tutti gli elementi decorativi esistenti ed ogni altro elemento della facciata che abbia assunto valore storico o ambientale, che faccia parte integrante dell'organismo edilizio (cornici, davanzali, marcapiani, fregi, cornicioni, modanature, riquadrature, grigliati in mattoni, graffiti, targhe, elementi in ferro battuto o ghisa, bugnato di facciata e di spigolo, lesene, tabernacoli, lapidi, decorazioni dipinte, stemmi, rilievi, parapetti, membrature varie, ecc.), anche facendo riferimento a tracce parziali o documentazioni, anche fotografiche, purché attendibili;
  5. e) intonaci e coloriture esterne - la finitura esterna dell'edificio deve essere coerente con il carattere originario e la tipologia; non è permesso asportare o non ripristinare l'intonaco su intere pareti o porzioni di esse, al fine di creare paramenti faccia a vista o "finto rustico";
  6. f) infissi esterni - gli infissi devono essere impostati, di norma, sul filo interno della mazzetta, salvo i casi nei quali siano originariamente presenti soluzioni diverse; per grandi aperture e situazioni architettoniche particolari è ammessa la formazione di infissi sempre posti a filo interno della mazzetta, con vetri trasparenti; sono vietate le ferrature "in stile", le suddivisioni "all'inglese", le controfinestre e le controporte sul filo esterno del muro;
  7. g) dispositivi di oscuramento - nei sistemi di oscuramento degli infissi di tipo tradizionale deve essere privilegiata la soluzione a scuri interni; altre tipologie sono ammesse solo se congrue con le originarie caratteristiche e se già precedentemente presenti nell'edificio oggetto di intervento, quando facciano parte di una consolidata e definitiva configurazione architettonica; anche nel caso degli infissi in metallo per mandolati o grigliati, come prima descritti, eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere posizionati all'interno; non sono consentite le serrande avvolgibili e le saracinesche metalliche, fatta eccezione per le aperture dei fondi a piano terra in ambito urbano;
  8. h) impianti tecnologici - gli interventi possono comportare l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti tecnologici senza alterare la sagoma esistente, la Superficie Edificata e la quota degli orizzontamenti e della copertura; il rinnovo e l'installazione di impianti tecnologici (idrico, elettrico, telefonico, televisivo, di riscaldamento e condizionamento, ecc.) deve avvenire senza alterazione sensibile dei prospetti e delle coperture, adottando i necessari accorgimenti tecnici utili a ridurre l'effetto dell'installazione degli elementi impiantistici; in particolare, per quanto riguarda le parabole satellitari e altri elementi impiantistici dotati di particolare visibilità essi dovranno mimetizzarsi con la colorazione delle coperture o delle pareti ed essere collocati su falde o fronti secondari, evitando di impegnare prospetti visivamente molto esposti; pompe di calore, caldaie, condizionatori e unità motocondensanti non dovranno essere installati su falde e fronti principali; l'installazione, ove indispensabile, dovrà essere studiata in modo da non interferire con l'impaginato e la caratterizzazione dei prospetti; per gli impianti solari fotovoltaici e termici vale inoltre quanto stabilito all'art. 33 comma 4 delle presenti Norme.

5. Gli interventi per il miglioramento del risparmio energetico devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri architettonici e edilizi di valore storico-documentale.

Ai fini del risparmio energetico i sistemi di coibentazione e ventilazione dovranno essere contenuti all'interno dell'estradosso della copertura esistente o, qualora ciò non fosse possibile per il mantenimento dei requisiti minimi di altezza dei vani abitabili richiesti dalle norme igienico-sanitarie, entro lo spessore massimo aggiuntivo di 0,15 ml., alzando il manto di copertura. In questo caso si deve ripristinare in gronda il preesistente spessore (anche alzando il travicello e l'eventuale falsetto) ed evitare, sulla linea di bordo della falda, rivestimenti di lattoneria, preferendo soluzioni intonacate o, nel caso di murature faccia a vista, soluzioni omogenee e integrate al paramento sottostante. In tutti i casi gli interventi di coibentazione e ventilazione non devono produrre discontinuità altimetriche (gradini) nelle coperture degli edifici che hanno carattere continuo prima dell'intervento.

Non sono ammesse soluzioni che implichino maggiori spessori sulle pareti esterne (cappotto) salvo il caso di facciate secondarie intonacate e prive di elementi decorativi non prospettanti direttamente su aree pubbliche e non visibili dalle aree pubbliche in ambito urbano; in tale caso dovrà essere previsto il mantenimento o la riproposizione della configurazione in gronda esistente dove realizzata con materiali e tecniche tradizionali. Tali soluzioni non sono comunque consentite quando si tratti di edifici con una immagine consolidata a faccia vista e/o in presenza di elementi di pregio sulle facciate (decori, intonaci e tinteggiature originarie, lesene, cornici marcapiano ecc.).

In ogni caso per gli edifici a cui il Piano attribuisce la disciplina di intervento t2 si deve escludere l'uso di smalti, trattamenti protettivi al silicone, intonaci plastici o comunque finiture che si discostino dall'originario aspetto dell'edificio, anche con riferimento alla grana e alla tecnica di posa, evitando l'uso di guide per la realizzazione degli intonaci.

6. Gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti con riferimento alle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) e s.m.i. sono consentiti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni dei precedenti commi, purché non comportino la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti mentre per i lucernari valgono le limitazioni definite al comma 3.

7. Non è ammessa la realizzazione di logge o porticati o di altre strutture di copertura su terrazzi e attici diverse da pergolati ed elementi ombreggianti privi di rilevanza urbanistico edilizia né di balconi o altre strutture in aggetto rispetto al corpo dell'edificio. La realizzazione di pensiline a protezione delle aperture e di tende solari è ammessa per necessità correlate ad attività pubbliche e, limitatamente all'ambito urbano, su fronti secondari non prospettanti direttamente su aree pubbliche e non visibili dalle aree pubbliche; in tali casi dovranno essere impiegati materiali e tecniche di minimo impatto strutturale e tali da consentirne facile rimozione e ripristino dello stato precedente.

8. Non è ammessa la realizzazione di nuove cantine.

9. Eventuali volumi accessori e manufatti minori del complesso edilizio, quali locali di deposito o ricovero addossati o separati dagli edifici principali, forni, pozzi, ecc., se di valore storico-testimoniale, anche se non più in uso, devono essere mantenuti o ripristinati nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive originarie.

Se di nessun valore e nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui - sempreché legittimi - sono ammessi interventi di recupero fino alla demolizione e ricostruzione come Superficie accessoria (SA) a parità di volume e senza incremento di altezza nel resede di pertinenza, anche in diversa collocazione, purché finalizzata alla complessiva razionalizzazione ed al riordino degli spazi e delle funzioni pertinenziali, evitando in ogni caso di impegnare vedute panoramiche. I materiali impropri e fatiscenti dovranno in ogni caso essere rimossi e sostituiti con materiali analoghi di buona qualità e dovranno essere impiegati materiali e tecnologie coerenti a quelle dell'edificio principale. Non è comunque ammessa la ricostruzione in adiacenza agli edifici principali.

10. Per la disciplina di interventi, sistemazioni ed attrezzature degli spazi pertinenziali si rinvia agli articoli 54 (per le aree urbane) e 113 (per il territorio rurale) delle presenti Norme.