Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 21 Disciplina di intervento di tipo 1 (t1)

1. Il P.O. attribuisce la disciplina di intervento di tipo 1 (t1) agli edifici, ai complessi edilizi ed ai relativi spazi aperti classificati di particolare pregio architettonico e storico-documentale, da assoggettare ad interventi di conservazione; sono compresi in tale classificazione gli immobili tutelati ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004, per i quali gli interventi devono essere preventivamente approvati ed autorizzati dal competente organo ministeriale.

2. Per gli edifici di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi assimilati al restauro, di cui all'art. 29 del D.lgs. 42/2004, che comprendono un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero dell'immobile, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali. Tali interventi non si configurano come insieme di opere a sé, ma come specifiche modalità progettuali, tecniche e operative con cui operare sugli edifici di interesse storico-architettonico e documentale.

Il restauro comprende anche l'intervento di miglioramento strutturale.

Il P.O. non stabilisce ulteriori discipline da osservare per gli edifici e complessi di cui al comma 1. Qualora all'interno di tali edifici o complessi siano presenti porzioni o fabbricati non inclusi nel provvedimento di notifica, gli interventi che li riguardano non sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza, ma devono invece osservare la disciplina di intervento di tipo 2 (t2), di cui al successivo art. 22. Nel caso di edifici di remota origine andati totalmente o parzialmente distrutti si applicano le disposizioni dell'art. 20 delle presenti norme, fermo restando l'obbligo di approvazione e autorizzazione da parte del competente organo ministeriale per gli immobili o le parti di essi tutelati ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004.

Per la disciplina di interventi, sistemazioni ed attrezzature degli spazi pertinenziali si rinvia agli articoli 54 (per le aree urbane) e 113 (per il territorio rurale) delle presenti Norme.

3. Le tecniche del restauro e quanto indicato per gli elementi costitutivi dell'organismo edilizio di cui al successivo art. 22, comma 4, sono comunque da osservare anche negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici per i quali il P.O. indica la disciplina di intervento t1.

4. Il P.O. non identifica gli edifici ed i complessi edilizi con più di settanta anni appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali - diversi dal Comune di Figline e Incisa Valdarno -, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Tali edifici e complessi edilizi, anche laddove non sia intervenuta la verifica di sussistenza ex comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 42/2004, sono sottoposti alle disposizioni della Parte II dello stesso decreto e come tali devono osservare la disciplina di intervento t1.