Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 19 Interventi sempre ammessi sul patrimonio edilizio esistente

1. Nel patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria, come definiti dalle vigenti norme e leggi statali e regionali.

Gli interventi di manutenzione non possono comunque alterare i caratteri architettonici e i volumi degli edifici e nel caso di edifici e complessi ai quali il presente piano attribuisce la disciplina di intervento t1 e t2 tali interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali e nel rispetto delle tecniche e dei materiali originari, con soluzioni comunque compatibili.

2. Sono altresì sempre ammessi, compatibilmente con il rispetto dei caratteri formali e strutturali degli edifici, gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento per le esigenze delle persone con disabilità nell'ambito delle volumetrie esistenti e purché non comportino la realizzazione di ascensori esterni o altri manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

3. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione sono sempre consentiti con l'esclusione degli edifici di particolare valore ai quali il P.O. attribuisce la disciplina di intervento t1 e t2.

4. Il frazionamento è consentito nel rispetto delle disposizioni della Parte II delle presenti Norme.