Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 18 Disposizioni per opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia

1. Le opere, gli interventi e i manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia sono consentiti nel rispetto delle condizioni dettate all'art. 137 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e delle eventuali condizioni e limitazioni stabilite dalle presenti Norme in riferimento ai tipi della disciplina di intervento oppure a specifici contesti e/o edifici e complessi.

2. Valgono in ogni caso le seguenti limitazioni e prescrizioni:

  1. a) barbecue o caminetti - strutture di piccole dimensioni, anche dotate di cappa per convogliare i fumi e canna fumaria, destinate esclusivamente alla cottura di cibi, semplicemente appoggiate al suolo, con ingombro massimo di 2 mq. e altezza massima al colmo (esclusa la canna fumaria) di 2 ml. per resede di pertinenza;
  2. b) gazebo - strutture con ingombro planimetrico a terra non superiore a 16 mq. ed altezza al colmo non superiore a 3 ml.; è ammesso un solo gazebo per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza o per ciascun edificio condominiale;
  3. c) pergolati o altre strutture leggere costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche - manufatti di arredo di spazi esterni con altezza al colmo non superiore a 2,70 ml.; è ammessa anche l'installazione su terrazzi ed attici;
    nel caso di pergole ombreggianti per le auto in sosta l'installazione è ammessa con le seguenti ulteriori limitazioni:
    • - nel caso di residenze per ciascuna unità immobiliare un pergolato con ingombro planimetrico a terra di 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 75 mq. nel caso di resede di pertinenza condominiale;
    • - nel caso di attività turistico-ricettive o agrituristiche nella misura di 15 mq. per ogni camera o appartamento, fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
    • - nel caso di attività commerciali al dettaglio, attività direzionali e di servizio, attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi nella misura corrispondente alla dotazione minima richiesta per la sosta stanziale;
  4. d) tende solari retraibili - strutture sporgenti a sbalzo al prospetto degli edifici con funzione di riparo per l'irraggiamento solare, dotate di dispositivo di chiusura manuale o automatico e struttura retrattile; tali strutture devono essere realizzate con materiali leggeri (metallo, plastica) e asportabili; le dimensioni di tali installazioni devono essere contenute, non è pertanto ammessa la realizzazione di tendaggi a circoscrivere il perimetro del fabbricato o anche di una sola facciata per esteso;
  5. e) piccoli depositi per attrezzi in legno - strutture costituite da un assemblaggio di elementi in legno a costituire un manufatto a pianta quadrilatera, appoggiate ed eventualmente ancorate al suolo, con ingombro massimo di 9 mq. per unità immobiliare e altezza massima (HMax) di 2,30 ml.; nel caso di pertinenze condominiali è consentito un ingombro massimo complessivo di 30 mq.;
  6. f) ricoveri per animali domestici (diversi da quelli dell'art. 103), limitatamente a manufatti con ingombro massimo di 2 mq. per ogni unità immobiliare ed altezza al colmo non superiore a 1,50 ml., realizzati con strutture leggere e semplicemente appoggiati al suolo;
  7. g) installazioni impiantistiche di modeste dimensioni - installazioni impiantistiche che non richiedono opere in muratura quale l'installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo o condominiale/centralizzato (condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole satellitari, antenne e simili), da effettuare senza alterazione sensibile dei prospetti e delle coperture nei seguenti casi:
    • - edifici ai quali il P.O. attribuisce la disciplina di intervento t1 e t2;
    • - fronti principali e fronti prospettanti spazi pubblici di edifici appartenenti agli ambiti U1.1., U1.2, U1.3, U2.1 e U3.1.