Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 17 Disposizioni generali per il patrimonio edilizio esistente e per le trasformazioni

1. Anche in adeguamento alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. 3/2017 il P.O., secondo le specifiche caratteristiche e lo stato di conservazione e sulla base della schedatura effettuata, classifica gli edifici ed i complessi edilizi esistenti e le relative pertinenze e, attraverso l'articolazione in tipi della disciplina degli interventi di cui al presente Titolo, regolamenta le opere ammissibili sugli edifici e sugli spazi aperti.

I tipi della disciplina di intervento, come definiti nei successivi articoli, stabiliscono i limiti agli interventi edilizi ammessi sul patrimonio edilizio esistente.

In ottemperanza a quanto disposto all'art. 138, comma 1, della L.R. 65/2014 i progetti relativi agli edifici con disciplina d'intervento t1, t2 e t3 (di cui ai successivi artt. 21, 22 e 23) devono essere corredati da una relazione storico-critica che documenti gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile oggetto dell'intervento e che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la tutela e la conservazione di tali elementi.

Il Piano Operativo recepisce quanto introdotto dalla L.R. 24/2009 e s.m.i. (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente o, più comunemente, "Piano Casa") in merito alle discipline per gli ampliamenti volumetrici a titolo di premialità in relazione alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 7 della L.R. 24/2009 tale legge non trova pertanto applicazione ad eccezione di quanto previsto all'art. 3 bis per gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio.

2. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti le Tavole di progetto del P.O. riportano i tipi della disciplina di intervento per la gestione degli insediamenti esistenti attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla del tipo di disciplina di intervento è posizionata in basso a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) alla scala 1:2.000 e - limitatamente al patrimonio edilizio esistente di particolare pregio o di valore storico-documentale - alla scala 1:10.000, mentre per gli altri edifici, complessi e manufatti presenti nel territorio rurale, non identificati da perimetrazione e sigla, si intendono ammessi tutti gli interventi alle condizioni definite al Capo IV del Titolo VII, secondo la destinazione d'uso esistente, come esplicitato all'art. 106 delle presenti Norme.

Nel caso di pertinenze di edifici e manufatti destinati ad attività e attrezzature di servizio pubbliche, sempreché essi siano privi di particolare pregio o di valore storico-testimoniale, qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente ai tipi della disciplina di intervento definiti dal presente P.O., si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività da svolgere.

Gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente soggetti a particolare disciplina sono individuati da apposita perimetrazione e sigla (di colore viola) che rinvia alla specifica scheda normativa contenuta per le aree urbane al Capo II del Titolo V e per il territorio rurale al Capo VI del Titolo VII delle presenti Norme.

3. Gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio sono individuati da apposita perimetrazione e sigla (di colore rosso) che rinvia alla specifica disciplina contenuta nella Parte III delle presenti Norme.

4. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge e i limiti agli interventi derivanti da altre disposizioni di legge sovraordinate.

5. In conformità alle norme vigenti in materia (comunitarie, nazionali e regionali), negli interventi sul patrimonio edilizio esistenti, in particolare nel caso di complessi rurali in stato di abbandono, per favorire la salvaguardia o l'incremento delle popolazioni di chirotteri (pipistrelli), di strigiformi (rapaci diurni e notturni) e di irundinidi (rondini, balestrucci) dovranno essere utilizzati opportuni accorgimenti tecnici, preceduti da indagini condotte da esperto in materie faunistiche, che saranno definiti in dettaglio da apposito regolamento comunale.

6. Quando nelle schede normative riferite a interventi sul patrimonio edilizio esistente soggetti a particolare disciplina l'altezza è espressa in numero di piani si fa riferimento all'altezza virtuale, così come definita dal Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi. Nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti il numero massimo di piani fuori terra si intende relativo al fronte a valle, escludendo un eventuale livello (totalmente o parzialmente fuori terra) di altezza utile non superiore a 2,40 ml. nel quale siano presenti esclusivamente spazi o locali costituenti superficie accessoria (SA) e che risulti completamente interrato sul fronte a monte.

Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali oppure ad attività commerciali all'ingrosso e depositi ad un solo livello è consentita un'altezza massima (HMax) di 7,50 ml. nel caso in cui il numero di piani massimo sia pari a 2; in caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte o altre attrezzature strettamente legate alla produzione oppure per i mezzi impiegati nell'attività e solo per quelle parti dell'edificio che ospitano l'attrezzatura oppure i mezzi impiegati nell'attività, l'altezza massima è elevata a 9 ml., fatto salvo quanto diversamente stabilito per specifici interventi al Capo II del Titolo V e al Capo VI del Titolo VII.