Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 15 Attività agricole (A)

1. La categoria funzionale attività agricole (A) comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all'art. 2135 del Codice Civile.

2. Sono considerati fabbricati rurali ed unità immobiliari con destinazione d'uso agricola le costruzioni:

  • - ricadenti in zona agricola e che non risultino presenti al catasto fabbricati prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/ 1979;
  • - che risultino patrimonio delle aziende agricole realizzato a seguito di regolare titolo abilitativo prima dell'entrata in vigore della L.R. 64/1995;
  • - che risultino patrimonio di aziende agricole, anche realizzate a seguito di Programma Aziendale, dopo l'entrata in vigore della L.R. 64/1995;
  • - ricadenti in zona agricola e che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto la perdita dell'uso agricolo.

3. Sono assimilabili alle attività agricole quelle agricole amatoriali e l'allevamento non professionale di animali da cortile.